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Document 31998R1362

    Regolamento (CE) n. 1362/98 del Consiglio del 26 giugno 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

    GU L 185 del 30.6.1998, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1362/oj

    31998R1362

    Regolamento (CE) n. 1362/98 del Consiglio del 26 giugno 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

    Gazzetta ufficiale n. L 185 del 30/06/1998 pag. 0005 - 0005


    REGOLAMENTO (CE) N. 1362/98 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione (2),

    visto il parere del Parlamento europeo (3),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

    considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità sia stabilito ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

    considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sottoindicato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di allevamento 1998/1999 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato a 133,26 ecu per telaio utilizzato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. CUNNINGHAM

    (1) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 19).

    (2) GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 11.

    (3) Parere espresso il 16 giugno 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) Parere espresso il 29 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

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