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Document 31998R1131

    Regolamento (CE) n. 1131/98 della Commissione del 29 maggio 1998 recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1997/1998

    GU L 157 del 30.5.1998, p. 96–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/09/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1131/oj

    31998R1131

    Regolamento (CE) n. 1131/98 della Commissione del 29 maggio 1998 recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1997/1998

    Gazzetta ufficiale n. L 157 del 30/05/1998 pag. 0096 - 0096


    REGOLAMENTO (CE) N. 1131/98 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1998 recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1997/1998

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 6,

    considerando che il periodo di intervento per il granturco e il sorgo termina il 30 aprile nei paesi meridionali e il 31 maggio nei paesi settentrionali; che tale situazione, tenendo conto dell'incertezza degli sbocchi sul mercato, è tale da incentivare gli operatori ad offrire forti quantitativi di granturco e di sorgo all'intervento alla fine del mese di maggio nella parte settentrionale della Comunità, quantitativi per i quali esistono ancora possibilità di smaltimento sul mercato dopo il termine del periodo di intervento; che, per porre rimedio a tale situazione, è opportuno offrire la possibilità di acquisto all'intervento di tali cereali fino al 15 agosto 1998;

    considerando che le condizioni di acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento (3), modificato dal regolamento (CE) n. 23/98 (4);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento degli Stati membri diversi dall'Italia, dalla Spagna, dalla Grecia e dal Portogallo procedono all'acquisto dei quantitativi di granturco e di sorgo loro offerti nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 agosto 1998.

    2. Il prezzo da pagare è il prezzo di intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

    3. L'organismo di intervento procede agli acquisti a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 689/92.

    Tuttavia, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 689/92, l'ultima consegna di cereali offerti all'intervento è effettuata entro e non oltre il 15 settembre 1998.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

    (3) GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

    (4) GU L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 48.

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