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Document 31998R1069

Regolamento (CE) n. 1069/98 della Commissione del 26 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 542/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, concernente l'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione sul mercato che rientra nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio

GU L 153 del 27.5.1998, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2003; abrog. impl. da 32003R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1069/oj

31998R1069

Regolamento (CE) n. 1069/98 della Commissione del 26 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 542/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, concernente l'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione sul mercato che rientra nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 27/05/1998 pag. 0011 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 1069/98 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 542/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, concernente l'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione sul mercato che rientra nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), modificato dal regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione (2), in particolare gli articoli 15, paragrafo 4 e 37, paragrafo 4,

considerando che in base all'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 542/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, concernente l'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione sul mercato che rientra nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (3), occorre adottare opportune modifiche al disposto di detto regolamento;

considerando che è opportuno stabilire una procedura da seguire qualora la Commissione imponga misure restrittive urgenti per motivi di sicurezza;

considerando inoltre che è necessario modificare gli allegati del suddetto regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano e del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 542/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo 3:

«3. Qualora la Commissione imponga al titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato misure restrittive di sicurezza di natura urgente e a carattere provvisorio, il titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato è tenuto a presentare una domanda di modifica che tenga conto delle misure restrittive di sicurezza prescritte dalla Commissione. Questa domanda viene immediatamente trasmessa all'Agenzia per l'espletamento delle procedure di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Il presente paragrafo lascia impregiudicato l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2309/93.»

2) All'articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Quando il comitato competente si è pronunciato, l'Agenzia informa senza indugio il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e la Commissione e invia a quest'ultima le modifiche da apportare alle condizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio unitamente ai documenti prescritti all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2309/93.

2. L'articolo 9, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2309/93 si applicano al parere adottato dal competente comitato.»

3) All'allegato I, il testo della sezione A è sostituito dal testo seguente:

«A. A titolo derogatorio, la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento si applica:

- alle modifiche di importanza minore di cui ai successivi punti 11, 12, 13, 15 e 16 ed alle modifiche di importanza minore di cui ai punti 24 e 25 se la procedura di prova utilizzata non è un metodo fisico-chimico per i medicinali che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive 89/342/CEE (*) o 89/381/CEE (**) o 90/677/CEE (***) del Consiglio o per i medicinali che sono stati considerati come appartenenti all'elenco A del regolamento (CEE) n. 2309/93,

- alle modifiche di importanza minore quando occorre procedere ad una ispezione specifica di uno stabilimento di fabbricazione.

(*) GU L 142 del 25. 5. 1989, pag. 14.

(**) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 44.

(***) GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 26.».

4) All'allegato I, il testo della modifica n. 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. - Modifica consecutiva alla o alle modifiche della o delle autorizzazioni di fabbricazione

Notabene: l'autorizzazione di fabbricazione modificata deve essere presentata all'autorità competente.

- Modifica nel nome di un fabbricante del medicinale

Condizioni da soddisfare: lo stabilimento di fabbricazione deve rimanere il medesimo.

- Modifica dello o degli stabilimenti di fabbricazione per tutto o parte del processo produttivo del medicinale

Condizioni da soddisfare: nessuna modifica né del processo produttivo né delle specifiche, compresi metodi di prova.

- Revoca della licenza di fabbricazione ad uno stabilimento di fabbricazione.»

5) All'allegato I, il testo della modifica n. 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. Modifica nel sistema di colorazione del prodotto (aggiunta, soppressione o sostituzione di uno o più coloranti)

Condizioni da soddisfare: stesse caratteristiche funzionali, nessuna modifica del profilo di dissoluzione per le forme solide. Gli adattamenti di piccola rilevanza alla formulazione per mantenere il peso totale devono avvenire tramite un eccipiente che di norma rappresenta una frazione importante della formulazione».

6) All'allegato I, la modifica n. 6 è sostituita da:

«6. Modifica nel sistema di aromatizzazione del prodotto (aggiunta, soppressione o sostituzione di uno o più aromi)

Condizioni da soddisfare: l'aroma proposto deve essere conforme alla direttiva 88/388/CEE del Consiglio (*). Gli adattamenti di piccola rilevanza alla formulazione per mantenere il peso totale devono avvenire tramite un eccipiente che di norma rappresenta una frazione importante della formulazione.

(*) GU L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61.»

7) All'allegato I, dopo la modifica n. 10 è aggiunto il seguente testo:

«10 bis. Aggiunta o sostituzione del dosatore per le forme liquide per uso orale e per altre forme liquide

Condizioni da soddisfare: le dimensioni e l'eventuale precisione del dosatore proposto devono essere compatibili con la posologia approvata.»

8) All'allegato I, dopo la modifica n. 11, è aggiunto il seguente testo:

«11 bis. Modifica nel nome di un fabbricante del principio attivo

Condizioni da soddisfare: il fabbricante del principio attivo deve restare il medesimo.

11 ter. Modifica del fornitore di un composto intermedio impiegato nella fabbricazione del principio attivo

Condizioni da soddisfare: le specifiche, il metodo di sintesi e le procedure di controllo della qualità sono identiche a quelle già approvate.»

9) All'allegato I, dopo la modifica n. 12 è aggiunto il seguente testo:

«Condizione alternativa: ". . . o deve essere fornito un certificato di idoneità della Farmacopea europea."

12 bis. Modifica nella specifica del materiale iniziale o intermedio usato nella fabbricazione del principio attivo

Condizioni da soddisfare: la specifica deve essere più rigorosa o devono essere aggiunte nuove prove e limiti.»

10) All'allegato I, dopo la modifica n. 15 è aggiunto il seguente testo:

«15 bis. Modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale

Condizioni da soddisfare: la specifica deve essere più rigorosa o devono essere aggiunte nuove prove e limiti.»

11) All'allegato I, dopo la modifica n. 20 è aggiunto il seguente testo:

«20 bis. Prolungamento della durata di stabilità/del periodo di ripetizione della prova del principio attivo

Condizioni da soddisfare: sono stati effettuati gli studi di stabilità al protocollo che è stato approvato al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio; gli studi devono indicare che le specifiche autorizzate relative alla durata di stabilità sono ancora soddisfatte.»

12) All'allegato I, dopo la modifica n. 24 è aggiunto il seguente testo:

«24 bis. Modifica nella procedura di prova per un materiale iniziale o intermedio impiegato nella fabbricazione del principio attivo

Condizioni da soddisfare: i risultati della convalida del metodo comprovano che la nuova procedura di prova è quantomeno equivalente alla procedura precedente. La specifica non deve risultarne pregiudicata.»

13) All'allegato I, la nota in calce della modifica n. 26 è così modificata:

«Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fa rinvio all'edizione attuale della Farmacopea, non è richiesta alcuna domanda di modifica sempreché la modifica sia introdotta entro sei mesi dall'adozione della monografia riveduta.»

14) All'allegato I, il titolo della modifica n. 30 è sostituito dal seguente testo:

«30. Modifica nella dimensione della confezione di un medicinale»

È aggiunta una condizione supplementare: «Il materiale di condizionamento rimane lo stesso.»

15) All'allegato I è aggiunta una nuova condizione alla modifica n. 31:

«La modifica non riguarda una componente fondamentale del materiale di condizionamento che ha incidenza sulla somministrazione o sull'uso del medicinale.».

16) All'allegato I, il titolo della modifica n. 32 è sostituito dal seguente testo:

«32. Modifica di impressioni, rilievi o altre marcature (escluse incisioni) su compresse o impressioni su capsule, compresa l'aggiunta o la modifica di inchiostri usati per marcare il medicinale»

17) All'allegato I, dopo la modifica n. 33, è aggiunta una modifica n. 34:

«34. - Modifica nel processo di fabbricazione di una componente non proteinica, dovuta alla successiva introduzione di un procedimento biotecnologico

Nota bene:

- Questa particolare modifica è prevista a titolo integrativo delle altre modifiche già esistenti applicabili in questo particolare contesto, nella fattispecie le modifiche n. 4, 11, 12, 18, 19 e 26.

- Deve essere rispettata la normativa comunitaria applicabile a gruppi specifici di prodotti (*).

- I medicinali contenenti componenti proteiniche ottenute da un procedimento biotecnologico rientrano nel campo d'applicazione della parte A del regolamento (CEE) n. 2309/93.

- Modifica nel processo di fabbricazione di componenti conformi ad una monografia della Farmacopea europea e verificati mediante un certificato di idoneità della Farmacopea europea

Condizioni da rispettare: le specifiche e le proprietà fisico-chimiche e tutte le caratteristiche della componente rimangono inalterate

- Modifica nel processo di fabbricazione per componenti che richiedono una nuova procedura di prova delle impurità

Condizioni da rispettare: le specifiche e le proprietà fisico-chimiche e tutte le caratteristiche della componente rimangono inalterate. Il metodo di fabbricazione può lasciare impurità non controllate nella monografia della Farmacopea; queste devono essere segnalate e deve essere descritta un'adeguata procedura di ricerca. Tale ricerca supplementare deve essere specificata in un certificato di idoneità della Farmacopea europea.

(*) I prodotti e ingredienti conformi al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 1), le sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari di cui alla direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10. 9. 1994, pag. 13), gli additivi alimentari di cui alla direttiva 88/388/CEE i solventi da estrazione di cui alla direttiva 88/344/CEE del Consiglio (GU L 157 del 24. 6. 1988, pag. 28), modificata da ultimo dalla direttiva 92/115/CEE (GU L 409 del 31. 12. 1992, pag. 31) e i prodotti e ingredienti alimentari derivati da biotecnologie introdotte nel processo di fabbricazione/produzione non sono assoggettati all'obbligo di notifica in quanto modifiche dei termini dell'autorizzazione all'immissione sul mercato.»

18) All'allegato II, dopo il titolo, il testo del primo paragrafo e del successivo sottotitolo è sostituito dal seguente testo:

«Alcune modifiche dell'autorizzazione all'immissione sul mercato, poiché alterano in modo sostanziale i termini dell'autorizzazione stessa, non possono essere considerate modifiche di importanza minore come definite all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2309/93 e non possono quindi essere approvate con la procedura di modifica. Per tali modifiche, sotto elencate, qualsiasi nuova domanda deve essere esaminata nel quadro di una procedura completa di valutazione scientifica (come per la concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio). Secondo i casi la Comunità dovrà rilasciare un'autorizzazione o una modifica dell'autorizzazione all'immissione sul mercato preesistente.

Il presente allegato lascia impregiudicato il disposto dell'articolo 4 della direttiva 65/65/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 81/851/CEE.»

19) All'allegato II il testo della modifica n. 4, punto ii) è sostituito dal seguente testo:

«ii) Riduzione del periodo di attesa di un medicinale veterinario se la modifica non è connessa alla determinazione o alla modifica dei limiti massimi di residui conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (*).

(*) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 1.

(2) GU L 88 del 24. 3. 1998, pag. 7.

(3) GU L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 15.

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