Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1002

    Regolamento (CE) n. 1002/98 della Commissione del 13 maggio 1998 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese

    GU L 142 del 14.5.1998, p. 24–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1002/oj

    31998R1002

    Regolamento (CE) n. 1002/98 della Commissione del 13 maggio 1998 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 142 del 14/05/1998 pag. 0024 - 0033


    REGOLAMENTO (CE) N. 1002/98 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 1998 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare l'articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO

    (1) Una denuncia relativa alle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese è stata presentata il 7 luglio 1997 dal Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages (Euro Alliages) per conto dell'unico produttore comunitario noto di tale prodotto, Pechiney Electrometallurgie, Francia (PEM). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese e del grave pregiudizio da esse derivante.

    (2) Avendo deciso, previa consultazione, che vi erano prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) (in appresso «avviso di apertura»), ha annunciato l'apertura di un'inchiesta.

    (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il denunziante e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

    (4) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate e a quelle manifestatesi entro il termine precisato nell'avviso di apertura. Il questionario è stato compilato dall'unico produttore comunitario, da dieci esportatori cinesi, da tre importatori indipendenti della Comunità e da un operatore commerciale indipendente con sede in Svizzera. Inoltre, sei utilizzatori e un'associazione di utilizzatori della Comunità hanno risposto al questionario della Commissione e fornito informazioni sufficientemente complete da poter essere usate per la valutazione dell'interesse della Comunità.

    (5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

    - Produttore comunitario:

    - Pechiney Electrometallurgie, Francia.

    - Produttore del paese analogo:

    - Norsk Hydro ASA,

    Hydro Magnesium Norge, Porsgrunn, Norvegia

    e società coordinatrice delle vendite,

    - Hydro Magnesium Marketing SA, Belgio.

    - Importatori della Comunità:

    - Ayrton and Partners Ltd., Regno Unito,

    - EHC Egger Consulting und Handelsgesellschaft GmbH, Germania,

    - NV Specialty Metals SA, Belgio.

    Pur non avendo svolto un'inchiesta presso la sede dell'operatore commerciale, Ferrolegeringar AG, Svizzera, la Commissione ha usato (unitamente alle risposte date dai tre importatori con sede nella Comunità) le informazioni incluse nella sua risposta in quanto le ha ritenute attendibili.

    (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 (in appresso «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo di tempo dal 1993 alla fine del periodo dell'inchiesta.

    (7) Il presente procedimento segue un procedimento antidumping precedente relativo allo stesso prodotto originario della Russia, dell'Ucraina e del Kazakistan, al termine del quale sono state adottate misure antidumping consistenti in un dazio antidumping variabile per le importazioni dalla Russia e dall'Ucraina, fatta eccezione per alcune società di tali paesi che hanno collaborato, delle quali sono stati accettati gli impegni. Per quanto riguarda le importazioni dal Kazakistan (4) il procedimento è stato chiuso senza adottare misure di difesa.

    B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1. Prodotto in esame

    (8) Il prodotto oggetto della denuncia è il magnesio greggio non legato. Il magnesio greggio è disponibile come magnesio puro, ossia non legato, contenente quantitativi minori di impurezze, o come magnesio in lega con elementi aggiunti quali alluminio e zinco. Il presente procedimento riguarda unicamente il magnesio greggio puro.

    (9) I due principali tipi di processi di produzione usati per la produzione del magnesio sono i processi termici e i processi elettrolitici.

    In entrambi i processi possono essere utilizzate diverse materie prime data la naturale presenza di magnesio in svariati composti, ad esempio dolomite, carnallite, acqua di mare.

    (10) Il magnesio greggio puro è generalmente commercializzato in lingotti, il cui peso può variare da alcune centinaia di grammi a centinaia di chilogrammi. Le principali applicazioni del magnesio greggio puro sono le seguenti:

    - impiego come componente nella produzione di leghe a base di alluminio,

    - desolforazione dell'acciaio,

    - nodulazione del ferro,

    - applicazioni chimiche, ad es. la produzione del titanio,

    - altre, ad es. produzione di anodi e applicazioni farmaceutiche e militari.

    (11) Le varie forme di magnesio greggio puro, ottenute con processi di produzione diversi, presentano differenze soltanto marginali nella proporzione di impurezze e nell'aspetto fisico e sono in gran parte intercambiabili in termini di utilizzazioni finali; i diversi tipi di magnesio greggio puro sono quindi reciprocamente concorrenti.

    Si è pertanto concluso che ai fini del presente procedimento tutti i tipi di magnesio greggio puro costituiscono un unico prodotto.

    2. Prodotto simile

    (12) Durante l'inchiesta è stato accertato che il magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese venduto per l'esportazione verso la Comunità europea, quello prodotto e venduto dal produttore comunitario sul mercato della Comunità e quello prodotto e venduto nel paese analogo, ossia la Norvegia, sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), in quanto le relative caratteristiche fisiche e tecniche di base e i relativi impieghi sono uguali o molto somiglianti.

    (13) Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 8104 11 00 ed ex 8104 19 00. Mentre il codice NC 8104 11 00 comprende il magnesio greggio puro contenente, in peso, almeno il 99,8 % di magnesio, il codice NC 8104 19 00 comprende gli altri tipi di magnesio greggio puro e il magnesio greggio in lega.

    Gli esportatori cinesi hanno sostenuto che, vista l'esiguità della parte di magnesio greggio puro (in appresso anche «magnesio») importata sotto il codice NC 8104 19 00, questo codice doveva essere escluso dall'ambito dell'inchiesta. Pur risultando che nessuna importazione dalla Repubblica popolare cinese del prodotto venduto dagli esportatori che hanno collaborato è stata effettuata sotto detto codice NC (e che nessuna delle vendite norvegesi effettuate sul mercato interno sarebbe rientrata in tale codice), l'esclusione del codice in questione potrebbe incoraggiare l'elusione delle eventuali misure attraverso un incremento delle esportazioni del prodotto in questione verso la Comunità sotto lo stesso codice. La Commissione pertanto non ritiene appropriata tale esclusione.

    C. DUMPING

    1. Valore normale

    a) Paese analogo

    (14) Poiché la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, è stato necessario determinare il valore normale con riferimento ad un paese analogo ad economia di mercato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

    Come paese analogo il denunziante aveva proposto la Norvegia, sostenendo che essa costituiva una scelta appropriata. La Norvegia è stata usata come paese analogo anche nei procedimenti precedenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Russia, dell'Ucraina e del Kazakistan.

    Gli esportatori cinesi che hanno collaborato hanno presentato osservazioni circa la scelta della Norvegia come paese analogo. Essi (come anche le altre parti interessate) non hanno proposto alcun paese terzo ad economia di mercato alternativo, ma hanno sostenuto che i prezzi delle vendite norvegesi sul mercato interno non potevano essere equamente confrontati con i prezzi all'esportazione cinesi, in quanto il livello di sviluppo dell'economia norvegese era considerevolmente superiore a quello della Repubblica popolare cinese e l'unico produttore norvegese era il maggior produttore mondiale, mentre i produttori cinesi erano per lo più piccole imprese.

    A tale proposito, il fatto che il maggior produttore mondiale del prodotto in questione operi, come è stato accertato, in un ambiente moderno, efficiente e sensibile ai costi si considera molto più importante per la determinazione del valore normale nella presente inchiesta che non il livello di sviluppo comparato generale dell'economia norvegese. Di conseguenza, riguardo a questo punto, la scelta della Norvegia come paese analogo non sembra inopportuna.

    (15) Gli esportatori cinesi hanno inoltre sostenuto che il processo di produzione usato dal produttore norvegese, ossia quello elettrolitico, era diverso rispetto al processo termico prevalentemente usato dai produttori cinesi, ossia il metodo Pidgeon, e che pertanto non era possibile effettuare un equo confronto ai fini del calcolo del margine di dumping.

    Per quanto riguarda la differenza di tecnologia, il produttore norvegese opera in un ambiente altamente efficiente in termini di costi, che è il risultato di un continuo impegno a livello di ricerca e investimento. Sulla base di tale fatto è stato ritenuto improbabile che il processo di produzione usato dai produttori cinesi sia più efficiente di quello usato dal produttore norvegese e che, quindi, i costi e i prezzi in Norvegia sarebbero gonfiati dal processo di produzione usato dal produttore norvegese. Per tale ragione si è provvisoriamente concluso che i produttori cinesi non avevano alcun vantaggio relativo rispetto al produttore norvegese in relazione al processo di produzione usato; non è stato pertanto concesso nessun adeguamento per la differenza in questione.

    (16) Nella scelta della Norvegia come paese analogo, la Commissione ha anche considerato quanto segue:

    - il prodotto simile è fabbricato e venduto sul mercato interno norvegese in quantità rappresentative rispetto al volume delle esportazioni cinesi del prodotto in questione verso la Comunità;

    - il mercato norvegese è caratterizzato da significative importazioni di magnesio greggio da paesi terzi ed è quindi competitivo;

    - le importazioni del prodotto in questione in Norvegia non sono soggette a restrizioni commerciali, che potrebbero causare distorsioni della concorrenza;

    - il produttore norvegese usa un processo di produzione molto efficiente, che nel corso degli anni è stato oggetto di continui investimenti;

    - il produttore norvegese ha un accesso molto favorevole alle principali materie prime (dolomite e acqua di mare) usate nel processo di produzione. L'impianto di produzione è situato sul mare, il che consente un accesso illimitato all'acqua di mare e nel contempo facilita l'arrivo delle materie prime e la distribuzione del prodotto finito. Anche la dolomite è ottenuta in Norvegia;

    - vi è una consistente offerta di energia elettrica locale a basso costo.

    Alla luce di tutti gli elementi suesposti, la Commissione ha ritenuto appropriato scegliere la Norvegia come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale in relazione alle importazioni di magnesio dalla Repubblica popolare cinese.

    b) Determinazione del valore normale

    (17) La Commissione ha accertato che i vari tipi di magnesio diversi per titolo e dimensioni dei lingotti erano intercambiabili ai fini degli impieghi finali. L'intercambiabilità era confermata anche dalla sovrapposizione dei prezzi. Pertanto è stato stabilito un unico valore normale per tutte le categorie di purezza e dimensioni.

    (18) Le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore norvegese durante il periodo dell'inchiesta rappresentano quantitativi sufficienti, in quanto sostanzialmente superiori al 5 % dei quantitativi del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese venduti per l'esportazione verso la Comunità.

    (19) La Commissione ha inoltre esaminato se le vendite del prodotto simile sul mercato interno si potessero considerare effettuate nel corso di normali operazioni commerciali in termini di prezzo, ossia non effettuate in perdita.

    A tal fine è stato effettuato un confronto tra l'intero costo unitario delle vendite sul mercato interno effettuate durante il periodo dell'inchiesta e il prezzo di ciascuna operazione di vendita sul mercato interno effettuata durante tale periodo. Dal confronto è emerso che oltre l'80 % del volume delle vendite effettuate sul mercato interno era stato remunerativo.

    Il valore normale è stato pertanto determinato in base alla media ponderata dei prezzi delle vendite sul mercato interno, per tutte le operazioni di vendita ad acquirenti indipendenti, stabilita per l'unico produttore norvegese, Hydro Magnesium, Norvegia.

    2. Prezzo all'esportazione

    (20) Otto dei dieci esportatori cinesi che hanno compilato il questionario della Commissione effettuavano le vendite per l'esportazione verso la Comunità soltanto a clienti indipendenti. Per tali esportatori i prezzi all'esportazione sono stati determinati, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione dalla Repubblica popolare cinese verso la Comunità.

    (21) Gli altri due esportatori cinesi, che vendevano il prodotto a società di vendita collegate della Comunità, hanno risposto al questionario omettendo le informazioni necessarie chieste circa le vendite del prodotto in questione effettuate da dette società a clienti indipendenti sul mercato comunitario. Uno dei due esportatori non effettuava vendite dirette a clienti indipendenti della Comunità, mentre l'altro vendeva il prodotto a clienti della Comunità sia collegati che indipendenti.

    Per quest'ultimo esportatore è stato deciso di prendere in considerazione i prezzi indicati nel questionario relativi alle vendite effettuate a clienti indipendenti della Comunità. Tuttavia, per le vendite effettuate dai due esportatori tramite le società di vendita collegate il prezzo all'esportazione è stato calcolato secondo il criterio usato per tutte le altre società che non hanno collaborato, come esposto più avanti, ossia in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    (22) I dati particolareggiati sul volume delle vendite a clienti indipendenti della Comunità comunicati dagli esportatori cinesi che hanno risposto al questionario della Commissione rappresentavano il 60 % circa del volume totale delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità, registrate da Eurostat per il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta. Per il restante volume di importazioni fornito dagli esportatori che non hanno collaborato il prezzo all'esportazione ha dovuto essere determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Dato che il livello di mancata collaborazione era significativo e al fine di evitare che le parti potessero trarre vantaggio dal non aver collaborato, la Commissione ha ritenuto appropriato stabilire come prezzo all'esportazione applicabile al restante volume di vendite effettuate dagli esportatori che non hanno collaborato la media ponderata dei prezzi all'esportazione più bassa accertata per un esportatore cinese che ha collaborato il cui volume d'esportazione è rappresentativo.

    3. Confronto

    (23) La Commissione ha confrontato il valore normale e i prezzi all'esportazione su base fob frontiera cinese/norvegese e allo stesso stadio commerciale.

    Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, sono stati effettuati ove opportuno adeguamenti in considerazione delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. In particolare sono stati applicati adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costi di credito e stadio commerciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    (24) Gli esportatori cinesi hanno chiesto adeguamenti per differenze a livello di caratteristiche fisiche e qualità tra il magnesio cinese e il magnesio norvegese. Essi hanno sostenuto che la qualità del prodotto cinese è inaffidabile (ossia che il magnesio cinese è più suscettibile di ossidazione, probabilmente a causa dell'esposizione all'acqua durante il trasporto via mare) e che di conseguenza il prodotto cinese risente di una percezione meno favorevole da parte degli utilizzatori. Tuttavia, essi non hanno fornito prove che avrebbero consentito di quantificare le differenze in questione e pertanto nella presente fase provvisoria l'adeguamento chiesto non è stato accordato.

    4. Margine di dumping

    (25) Dal confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione stabilite sopra è emersa l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine di dumping pari all'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione. La media ponderata dei margini di dumping unica per tutti gli esportatori cinesi, espressa in percentuale del prezzo all'esportazione cif franco frontiera comunitaria, era pari al 40,6 %.

    D. PREGIUDIZIO

    1. Introduzione

    (26) Le informazioni fornite qui di seguito sull'industria comunitaria sono state indicizzate per ragioni di riservatezza, in quanto riguardano un unico produttore comunitario.

    (27) Per l'analisi del pregiudizio la Commissione ha esaminato il periodo di tempo dal 1993 al periodo dell'inchiesta, dedicando tuttavia particolare attenzione al periodo di tempo dal 1995 alla fine del periodo dell'inchiesta in quanto nel 1993 e nel 1994 le importazioni di magnesio dalla Repubblica popolare cinese sono state inferiori in termini di volume e di valore all'1 % del consumo comunitario.

    (28) Nell'analisi del pregiudizio sono stati usati i dati Eurostat relativi alle importazioni (e i dati sulle esportazioni comunicati dagli esportatori), mentre i dati relativi all'industria comunitaria sono stati tratti dalle risposte al questionario previamente verificate.

    2. Mercato comunitario

    a) Consumo

    (29) Il consumo comunitario totale è stato determinato sulla base delle importazioni totali del prodotto in questione nella Comunità (statistiche Eurostat relative alle importazioni) sommate al totale delle vendite accertate dell'industria comunitaria sul mercato comunitario.

    Con il 1993 uguale a 100, il consumo comunitario, in termini di volume, è stato pari a 162 nel 1994, a 166 nel 1995, a 150 nel 1996 e a 173 nel periodo dell'inchiesta, registrando un incremento del 73 % nell'intero periodo esaminato.

    b) Fattori relativi alle importazioni oggetto di dumping

    i) Volume delle importazioni oggetto di dumping

    (30) Durante il periodo di tempo esaminato, ossia dal 1993 al periodo dell'inchiesta, il volume delle esportazioni cinesi ha registrato un sostanziale incremento.

    Nel 1993 le esportazioni cinesi verso la Comunità erano pari a 205 t. Tra il 1995 e il 1996 sono aumentate di oltre il 300 % e tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta hanno registrato un ulteriore aumento superiore al 170 %, raggiungendo un volume di 15 534 t.

    ii) Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

    (31) La quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (in termini di volume) è aumentata durante tutto il periodo esaminato passando dallo 0,5 % nel 1993 e 1994 al 4,2 % nel 1995 e al 22,8 % durante il periodo dell'inchiesta. Con tale evoluzione la Repubblica popolare cinese è diventata il secondo maggior fornitore del mercato comunitario.

    iii) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

    (32) Dal 1993 al 1995 i prezzi all'importazione sono aumentati del 24 % principalmente in seguito all'incremento generale della domanda in tale periodo. Tuttavia, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta (vale a dire mentre il volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese registrava un incremento significativo), i prezzi all'importazione sono diminuiti in misura sostanziale, ossia del 31,5 %, scendendo a livelli inferiori a quelli del 1993.

    c) Sottoquotazione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping

    (33) Dal confronto tra i prezzi delle vendite dell'industria comunitaria e quelli delle vendite degli esportatori cinesi sul mercato comunitario per il periodo dell'inchiesta è risultata una media ponderata dei margini di sottoquotazione del 45,5 %. Il confronto è stato effettuato allo stesso stadio commerciale. Poiché gli esportatori cinesi vendevano il prodotto ad operatori commerciali, che a loro volta lo rivendevano agli utilizzatori finali, mentre l'industria comunitaria vendeva il prodotto direttamente agli utilizzatori finali, si è provveduto ad adeguare al ribasso i prezzi delle vendite dell'industria comunitaria, detraendone le spese di trasporto e alcune spese di vendita, in modo da ottenere un prezzo comparabile ai prezzi all'importazione cif.

    3. Situazione dell'industria comunitaria

    a) Introduzione

    (34) Occorre tener presente che nel precedente procedimento antidumping relativo alle importazioni dello stesso prodotto originario della Russia, dell'Ucraina e del Kazakistan è stato stabilito che l'industria comunitaria subiva un grave pregiudizio a causa delle importazioni in dumping da due di detti paesi.

    Occorre anche notare che, in generale, nel 1995 i prezzi del magnesio sul mercato comunitario sono aumentati in seguito all'aumento della domanda. Ne è conseguito un breve miglioramento dei risultati dell'industria comunitaria nello stesso anno, dimostrato dall'aumento dei volumi delle vendite e dei prezzi di tale industria tra il 1994 e il 1995. Il miglioramento è stato seguito dal deterioramento descritto più avanti, nonostante l'introduzione nel 1995 di misure antidumping sulle importazioni di magnesio originario della Russia e dell'Ucraina.

    b) Produzione, capacità produttiva e utilizzazione degli impianti

    (35) Dal 1995 al periodo dell'inchiesta la produzione è diminuita del 5 % mentre la capacità produttiva è rimasta stazionaria. L'indice di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria in tale periodo di tempo è diminuito dall'85 % all'81 %.

    c) Volume, valore e prezzi delle vendite

    (36) Le vendite effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario nel periodo di tempo dal 1995 al periodo dell'inchiesta sono diminuite del 28 % in volume e del 36 % in valore.

    Il prezzo medio delle vendite di magnesio effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta è diminuito dell'11 %.

    d) Quota di mercato

    (37) La quota di mercato comunitaria detenuta dall'industria comunitaria è diminuita, in termini di volume, dal 15,5 % nel 1995 al 10,7 % nel periodo dell'inchiesta, ossia del 31 %. In termini di valore, le corrispondenti percentuali sono rispettivamente il 18,4 % e il 12,7 %.

    e) Redditività

    (38) Dopo le perdite registrate nel 1993 e nel 1994, la redditività, intesa come utile sul giro d'affari, è diventata nuovamente positiva nel 1995 in seguito ad un aumento della domanda sul mercato dell'UE, per poi diminuire sostanzialmente tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta (su base indicizzata, 1995 = 100, 1996 = 110 e periodo dell'inchiesta = 35). La diminuzione è stata causata principalmente dal calo sostanziale sia del volume che del valore delle vendite, di cui sopra al considerando 36.

    f) Occupazione

    (39) Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta l'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 9 %. Poiché il prodotto in questione costituisce la maggior parte della produzione dell'unica fabbrica di magnesio del produttore comunitario, qualora il pregiudizio non fosse eliminato sarebbe compromessa la vitalità dell'intero impianto.

    4. Conclusione sul pregiudizio

    (40) Da quanto precede risulta che, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio che consiste in una riduzione del volume e valore delle vendite, della quota di mercato, della redditività e del livello occupazionale.

    E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

    (41) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese, e se altri fattori abbiano arrecato o contribuito ad arrecare un pregiudizio, per evitare di attribuire il pregiudizio derivante da altri fattori alle importazioni in dumping in oggetto.

    A tale riguardo, nel precedente procedimento antidumping relativo al magnesio originario, tra l'altro, della Russia e dell'Ucraina è stato già accertato che il mercato comunitario del prodotto in questione è sensibile ai prezzi e trasparente, con la conseguenza che la semplice disponibilità di importazioni a basso prezzo ha un impatto immediato sulla sua situazione generale. Nel corso del presente procedimento non sono state fornite informazioni contrarie a tale conclusione.

    1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

    (42) Dopo l'imposizione di misure antidumping sulle importazioni di magnesio dalla Russia e dall'Ucraina (ossia dal 20 dicembre 1995) le importazioni da detti due paesi sono diminuite da 17 700 t nel 1995 a 8 969 t nel periodo dell'inchiesta (riduzione di 8 731 t ovvero del 49 %). La riduzione del volume delle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina è stata tuttavia più che compensata dalle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, che nello stesso periodo sono aumentate da 2 753 t a 15 534 t, ossia di 12 781 t ovvero del 464 %. Queste importazioni erano effettuate a prezzi molto più bassi del prezzo medio vigente sul mercato comunitario e sostanzialmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria, in un momento in cui quest'ultima avrebbe dovuto beneficiare dell'effetto delle misure antidumping e di un mercato in espansione. È ovvio che in tale contesto abbia avuto luogo una depressione dei prezzi.

    Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta i prezzi cif frontiera comunitaria delle importazioni cinesi sono diminuiti del 31,5 %. In tale periodo di tempo, i prezzi cinesi erano i più bassi tra quelli praticati dai venditori operanti sul mercato comunitario del magnesio ad un livello significativo, ed erano inoltre inferiori del 17 % rispetto alla media dei prezzi all'importazione e del 19 % rispetto alla media di tutti i prezzi praticati sul mercato comunitario.

    (43) È evidente che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria ha coinciso con la crescita del volume delle importazioni cinesi effettuate a prezzi di dumping. Dopo una breve ripresa nel 1995, la situazione dell'industria comunitaria ha registrato un considerevole deterioramento fino al periodo dell'inchiesta; le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese hanno raggiunto, tra il 1995 e la fine del periodo dell'inchiesta, volumi che possono soltanto essere definiti notevoli.

    2. Importazioni da altri paesi

    (44) Sono state esaminate le importazioni nella Comunità di magnesio originario, tra l'altro, della Norvegia, degli Stati Uniti e del Canada per valutare se, e in che misura, esse possano aver arrecato pregiudizio all'industria comunitaria.

    a) Norvegia

    (45) Le importazioni dalla Norvegia, in quanto preponderanti sul mercato comunitario durante tutto il periodo in esame, hanno avuto una forte influenza su tale mercato. Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, in cui la quota di mercato comunitario detenuta dalla Norvegia era del 31,3 %, il produttore norvegese ha registrato un aumento del volume delle esportazioni, della quota di mercato e della quota sul totale delle importazioni nella Comunità. Tuttavia, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle esportazioni norvegesi si sono mantenuti notevolmente al di sopra della media dei prezzi all'importazione e dei prezzi di mercato vigenti nella Comunità.

    b) Stati Uniti e Canada

    (46) Dal 1995 al periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni da questi due paesi considerati congiuntamente è diminuito da 12 533 a 9 932 t. Nello stesso periodo di tempo, i prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti sono aumentati del 7 %, mentre i prezzi delle importazioni dal Canada erano i più alti rispetto a quelli di tutti gli altri paesi esportatori verso la Comunità, superando del 22 % il prezzo all'importazione medio.

    c) Russia e Ucraina

    (47) Dopo l'imposizione di misure antidumping sulle importazioni di magnesio dalla Russia e dall'Ucraina, le importazioni da tali paesi sono diminuite del 49 % in termini di volume e del 55 % in termini di valore. Anche la quota di mercato congiunta di dette importazioni è diminuita, in termini di volume, dal 27,2 % nel 1995 al 13,2 % nel periodo dell'inchiesta. In quest'ultimo periodo la media ponderata dei prezzi delle importazioni dai due paesi era superiore del 14,5 % rispetto a quella dei prezzi delle importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese.

    3. Conclusione in merito alla causa del pregiudizio

    (48) Dato che il magnesio è un prodotto-base omogeneo, venduto in un mercato sostanzialmente trasparente e sensibile ai prezzi, la Commissione ritiene che il magnesio importato originario della Repubblica popolare cinese abbia avuto un notevole impatto negativo sul mercato comunitario, e quindi sulla situazione dell'unico produttore comunitario.

    L'industria comunitaria non ha potuto beneficiare dell'effetto delle misure antidumping imposte sulle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina, in quanto tale effetto è stato più che neutralizzato da un incremento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese a prezzi di dumping. Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese è aumentato del 464 % mentre quelle dalla Russia e dall'Ucraina sono diminuite della metà. Inoltre, rispetto all'aumento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, quello delle importazioni dalla Norvegia è modesto e non può aver inciso sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto dell'inchiesta e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    Di conseguenza, la Commissione ritiene che le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese, considerate isolatamente, abbiano causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Il fatto che il comportamento adottato in materia di prezzi dagli esportatori cinesi verso la Comunità contrasti fortemente con quello delle altre parti presenti sul mercato induce a concludere che le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese hanno realmente causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

    F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1. Inchiesta relativa all'interesse della Comunità

    (49) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, per valutare se l'istituzione di misure antidumping fosse contraria all'interesse complessivo della Comunità, la Commissione ha esaminato l'impatto dell'istituzione o meno di misure sui vari interessi in causa. Come indicato sopra al considerando 4, essa ha inviato questionari alle industrie notoriamente o potenzialmente utilizzatrici del prodotto in questione, nel modo seguente:

    - undici questionari ad associazioni di industrie operanti nei settori che utilizzano in misura sostanziale il prodotto in questione nella Comunità;

    - settantacinque questionari a singole società (nei settori dell'alluminio, dell'acciaio, della chimica, delle leghe di magnesio e di altre lavorazioni del magnesio).

    Hanno risposto entro i termini fissati:

    - due società che trasformano il magnesio in granelli, polveri e leghe (Magnesium Elektron, divisione della British Aluminium Ltd, Regno Unito, e Pometon SpA, Italia);

    - un'associazione di produttori di acciaio tedeschi (Wirtschaftsvereinigung Stahl);

    - cinque società del settore siderurgico, tutte membri dell'associazione sopracitata (Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Preussag Stahl AG, Saarstahl AG, Thyssen Krupp Stahl GmbH, AG der Dillinger Hüttenwerke).

    2. L'industria comunitaria

    (50) Come indicato sopra, nel 1996 sono state imposte misure antidumping sulle importazioni di magnesio originario della Russia e dell'Ucraina. Le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese oggetto del presente procedimento hanno causato un nuovo pregiudizio all'industria comunitaria, impedendone la ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

    La mancata adozione di misure volte ad eliminare tale ininterrotto pregiudizio comprometterebbe la vitalità dell'unico produttore comunitario, specialmente tenuto conto dell'andamento delle esportazioni cinesi verso la Comunità tra il 1995 e la metà del 1997 (netto aumento in termini di volume, diminuzione dei prezzi), delle numerose diverse fonti di approvvigionamento del prodotto (cfr. considerando da 44 a 47) e della deviazione degli scambi conseguente al dazio antidumping (108 %) imposto nel 1995 sulle importazioni cinesi del prodotto in questione negli Stati Uniti.

    3. Operatori commerciali/importatori

    (51) Gli operatori commerciali/importatori che hanno collaborato rappresentano l'11 % (in termini di volume) delle importazioni nella Comunità del prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta.

    Tranne una società, per la quale il prodotto in questione rappresenta quasi l'unica attività, gli operatori sembrano trattare un'ampia gamma di metalli diversi. Per le altre tre società, il giro d'affari sul mercato comunitario del prodotto oggetto dell'inchiesta, espresso in percentuale delle loro vendite totali, varia tra il 2 % e il 16 %. La loro stima del numero totale di persone direttamente addette al prodotto in questione è di meno di dieci per le società che hanno collaborato.

    Tutti gli operatori commerciali/importazioni sono contrari all'adozione di misure di difesa. Essi sostengono che la capacità dell'industria comunitaria non è sufficiente per soddisfare la domanda e che l'effetto negativo che un aumento dei prezzi conseguente all'introduzione delle misure avrebbe per gli utilizzatori sarebbe preponderante rispetto al beneficio per l'industria comunitaria. Questa obiezione è stata esaminata.

    Per quanto riguarda l'equilibrio tra offerta e domanda, occorre ricordare che le misure antidumping hanno soltanto lo scopo di eliminare la distorsione degli scambi causata dal dumping. L'andamento dei fatti relativi a questo prodotto ha dimostrato che le importazioni totali sono effettivamente aumentate in misura sostanziale, nonostante l'imposizione di misure di difesa nel 1995. La quota di mercato delle importazioni è aumentata dal 78,4 % nel 1995 all'83,5 % nel periodo dell'inchiesta. In considerazione delle numerose fonti di approvvigionamento del prodotto in questione, una eventuale scarsità di questo sul mercato in caso di adozione di misure di difesa sembra improbabile.

    4. Interesse degli utilizzatori

    (52) Gli utilizzatori sono:

    - produttori di alluminio (circa il 50 % del consumo sul mercato comunitario nel 1996);

    - produttori di leghe a base di magnesio, torniture, granelli e polveri di magnesio (circa il 50 % del mercato)

    - produttori di acciaio.

    a) Produttori di alluminio

    (53) Nessun produttore di alluminio e nessuna associazione di produttori di alluminio si sono manifestati o hanno risposto al questionario inviato nel corso della presente inchiesta.

    Secondo i dati di cui dispone la Commissione, nella produzione dell'alluminio il magnesio rappresenta tra il 3 % e il 5 % del totale delle materie prime utilizzate. L'impatto di un eventuale dazio antidumping sui costi di produzione si può pertanto considerare marginale. Questo fatto spiegherebbe anche la mancata collaborazione da parte degli utilizzatori del settore.

    b) Produttori di leghe, torniture, granelli e polveri di magnesio

    (54) Le due società sopracitate che hanno collaborato rappresentano meno del 10 % del consumo comunitario del prodotto in questione, con volumi variabili di magnesio originario della Cina. Le persone addette a produzioni nelle quali viene usato il prodotto in questione sono complessivamente circa 300, per lo più nel settore delle leghe. Tuttavia, l'uso della manodopera è più o meno intensivo secondo i prodotti, ossia leghe a base di magnesio (usate dall'industria automobilistica, farmaceutica e nucleare) o granelli (usati come desolforante nell'industria chimica e in quella siderurgica). Il valore aggiunto e l'uso intensivo di manodopera sono molto maggiori per le leghe (specialmente alcuni tipi) che per i granelli. L'impatto delle misure è pertanto inferiore per i produttori di leghe, che impiegano la stragrande maggioranza delle persone complessivamente occupate nel settore.

    Entrambe le società contestano l'adozione di misure di difesa, sostenendo che la quota del prodotto in questione rappresenta più del 50 %, in termini di materie prime utilizzate, dei loro costi di produzione. Esse fanno notare che un amento del prezzo del magnesio indurrebbe l'industria siderurgica a procurarsi i componenti per le sue miscele desolforanti presso fornitori esterni alla Comunità (che continuerebbero a beneficiare della possibilità di acquistare il magnesio dalla Repubblica popolare cinese a prezzi di dumping) o incoraggerebbe l'industria cinese a produrre ed esportare essa stessa i granelli.

    Tali argomenti, tuttavia, non sono stati comprovati. Occorre notare che le cifre relative alla redditività (fornite da una sola delle società che hanno collaborato) presentavano livelli tali da suggerire che esiste un ampio margine per l'assorbimento di eventuali aumenti di costo dovuti al dazio e che l'adozione di misure non avrebbe un forte impatto sulle loro operazioni.

    c) Produttori di acciaio

    (55) I produttori di acciaio acquistano granelli di magnesio, usati per lo più in miscele desolforanti. Pertanto, non sono state fornite cifre sulla quota del prodotto in questione nella struttura dei loro costi.

    I produttori di acciaio contestano l'adozione di misure, sostenendo che un eventuale aumento del costo della materia prima usata dai loro fornitori sarebbe alla fine trasferito su di loro. Non è stata tuttavia fornita alcuna prova in merito. In considerazione dell'incidenza che i granelli di magnesio verosimilmente avrebbero sul totale dei costi di tali produttori, la Commissione ritiene che le misure antidumping dovrebbero avere un impatto modesto.

    5. Conclusione sull'interesse della Comunità

    (56) Un aumento dei prezzi conseguente alle misure antidumping può determinare l'aumento dei costi delle industrie utilizzatrici. Tuttavia, l'esistenza di numerose diverse fonti di approvvigionamento del magnesio significa che sul mercato comunitario continuerà ad esservi un'intensa concorrenza: la mancata adozione di misure antidumping potrebbe comportare la scomparsa dell'unico produttore comunitario, quindi una diminuzione del grado di concorrenza e un probabile aumento dei prezzi.

    In base all'analisi dell'interesse della Comunità sopra esposta, la Commissione ha provvisoriamente concluso che non vi sono ragioni valide per non adottare misure antidumping.

    G. DAZIO PROVVISORIO

    1. Livello di eliminazione del pregiudizio

    (57) Per impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio, la Commissione ritiene necessario adottare misure antidumping provvisorie.

    Ai fini della determinazione del livello e della forma di tali misure, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    A tale scopo la Commissione ha considerato che i prezzi delle importazioni in dumping dovessero essere aumentati ad un livello non pregiudizievole. L'aumento di prezzo necessario è stato determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione usata per stabilire la sottoquotazione, come indicato al considerando 33, e i costi di produzione dell'unico produttore comunitario maggiorati di un margine di profitto del 5 %. Questo margine di profitto è stato ritenuto necessario per garantire la vitalità dell'industria.

    Dal confronto (basato su una media ponderata ed espresso in percentuale del livello cif) risulta un margine di pregiudizio del 46,9 %. Tale margine è superiore al margine di dumping determinato.

    Pertanto il dazio provvisorio deve essere fissato al livello del margine di dumping determinato, ossia al 40,6 %.

    2. Forma dei dazi

    (58) A fini di coerenza con le misure adottate nei precedenti procedimenti relativi allo stesso prodotto e in considerazione del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria nonché della natura del prodotto, si ritiene che nella fattispecie il dazio più appropriato sia un dazio variabile. Pertanto non è imposto un onere supplementare agli esportatori che aumentino i prezzi all'esportazione ad un livello pari o superiore a quello del dazio.

    In tali circostanze, si propone l'adozione di un dazio variabile basato su un prezzo minimo di 2 797 ECU per tonnellata, al livello cif frontiera comunitaria, per le importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese.

    H. DISPOSIZIONI FINALI

    (59) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. a) È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio puro di cui ai codici NC 8104 11 00 ed ex 8104 19 00 (codice addizionale Taric 8104 19 00*10) originario della Repubblica popolare cinese.

    Ai fini del presente regolamento si intende per magnesio greggio puro il magnesio greggio contenente casualmente come impurezze piccoli quantitativi di altri elementi.

    b) Il presente regolamento non si applica al magnesio greggio di lega, ossia al magnesio greggio contenente, in peso, più del 3 % di elementi aggiunti deliberatamente, quali alluminio e zinco.

    2. L'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo all'importazione minimo di 2 797 ECU per tonnellata e il prezzo cif frontiera comunitaria, ogniqualvolta il prezzo cif frontiera comunitaria per tonnellata sia inferiore al prezzo minimo all'importazione. Non viene riscosso alcun dazio quanto il prezzo cif frontiera comunitaria per tonnellata è pari o superiore al prezzo minimo all'importazione.

    3. Si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    4. Nei casi in cui il valore doganale sia ridotto ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5), il prezzo minimo all'importazione di cui sopra al paragrafo 2 è anch'esso ridotto, proporzionalmente, così che il dazio pagabile è pari all'importo di cui al prezzo minimo all'importazione ridotto supera il valore doganale ridotto.

    5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

    Articolo 2

    Salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1998.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

    (3) GU C 256 del 21. 8. 1997, pag. 3.

    (4) Regolamento (CE) n. 1347/96 del Consiglio, (GU L 174 del 12. 7. 1996, pag. 1);

    decisione 96/422/CE della Commissione (GU L 174 del 12. 7. 1996, pag. 32).

    (5) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    Top