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Document 31998R1001

Regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 142 del 14.5.1998, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1001/oj

31998R1001

Regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 14/05/1998 pag. 0022 - 0023


REGOLAMENTO (CE) N. 1001/98 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e di prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 903/98 della Commissione (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2186/96 (4), qualora l'acquirente non rispetti il termine di comunicazione dei dati relativi alle consegne ivi previsti deve pagare una penale;

considerando che la corretta gestione del regime delle quote latte si fonda sul rispetto scrupoloso di un calendario preciso, che fa perno in particolare sul 14 maggio, data di scadenza per la dichiarazione dei dati relativi alla raccolta da parte dell'acquirente all'autorità competente dello Stato membro, e sul 31 agosto, data di scadenza del termine di pagamento, da parte dell'acquirente all'organismo competente, del prelievo che gli compete;

considerando che le informazioni necessarie all'acquirente per poter trasmettere i dati relativi alle consegne entro il 14 maggio sono già in suo possesso nel corso del mese di aprile;

considerando che la mancata osservanza del termine del 14 maggio da parte degli acquirenti rischia di ostacolare il compito delle autorità competenti in quanto impedisce loro di completare i calcoli necessari per la determinazione dei superamenti delle quote e delle somme dovute; che quanto maggiore è il ritardo con cui un acquirente comunica i dati, tanto più gravi sono le conseguenze per le competenti autorità che devono effettuare il pagamento del prelievo entro la scadenza prevista;

considerando che dall'esperienza è emerso che, per rendere la penale più efficace e proporzionale alla gravità dell'inadempienza, appare opportuno aumentarne l'importo nei casi in cui il ritardo superi 15 giorni e stabilire penali crescenti per ulteriori ritardi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora non rispetti il termine, l'acquirente è tenuto al pagamento di una penale calcolata come segue:

- se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata anteriormente al 1° giugno, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,1 % dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 500 ECU, né superiore a 20 000 ECU;

- se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata posteriormente al 31 maggio, ma anteriormente al 16 giugno, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,2 % dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 1 000 ECU, né superiore a 40 000 ECU;

- se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata posteriormente al 15 giugno, ma anteriormente al 1° luglio, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,3 % dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 1 500 ECU, né superiore a 60 000 ECU;

- se la comunicazione di cui al primo comma non viene effettuata entro il 30 giugno, la penale è pari a quella di cui al terzo trattino, maggiorata di un importo pari al 3 % della stessa per ciascun giorno civile di ritardo a partire dal 1° luglio. L'importo della penale non può superare 100 000 ECU.

Tuttavia, qualora le quantità di latte o equivalente latte consegnate all'acquirente per periodo di 12 mesi siano inferiori a 100 000 kg, le penali minime di cui ai primi tre trattini sono ridotte a rispettivamente a 100, 200 e 300 ECU».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, le penali minime di cui all'articolo 1 si applicano a partire del 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU L 127 del 29. 4. 1998, pag. 8.

(3) GU L 57 del 10. 3. 1993, pag. 12.

(4) GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 6.

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