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Document 31998R0703

    Regolamento (CE) n. 703/98 del Consiglio del 17 marzo 1998 che sospende alcune delle concessioni previste dal regolamento (CE) n. 3066/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e che prevede un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole contemplate dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

    GU L 98 del 31.3.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/703/oj

    31998R0703

    Regolamento (CE) n. 703/98 del Consiglio del 17 marzo 1998 che sospende alcune delle concessioni previste dal regolamento (CE) n. 3066/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e che prevede un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole contemplate dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

    Gazzetta ufficiale n. L 098 del 31/03/1998 pag. 0001 - 0003


    REGOLAMENTO (CE) N. 703/98 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1998 che sospende alcune delle concessioni previste dal regolamento (CE) n. 3066/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e che prevede un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole contemplate dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, in attesa che siano approvati i protocolli addizionali degli accordi europei che adeguano talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ai sensi del regolamento (CE) n. 3066/95 (1) la Comunità ha accordato, a titolo autonomo e anticipato, concessioni simili a quelle previste nei protocolli addizionali ai paesi che erano disposti a concedere la reciprocità di trattamento alla Comunità, fra i quali la Repubblica ceca;

    considerando che dal 29 gennaio 1998, nonostante la Comunità abbia cercato reiteratamente di giungere ad una soluzione negoziata del problema, la Repubblica ceca ha aumentato unilateralmente i dazi d'importazione di taluni prodotti agricoli originari della Comunità; che detta misura non è compatibile con la suddetta condizione di reciprocità di trattamento; che a seguito di tale misura l'esportazione dei prodotti in questione verso la Repubblica ceca potrebbe subire una grave limitazione;

    considerando che, a norma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (2), tale situazione dovrebbe dar luogo all'applicazione dell'articolo 117, paragrafo 2; che, tuttavia, il suddetto articolo 117 non si applica alle concessioni accordate a titolo autonomo ai sensi del regolamento (CE) n. 3066/95;

    considerando che, in attesa che sia approvato il protocollo addizionale dell'accordo europeo, che istituirà concessioni identiche a quelle previste dal regolamento (CE) n. 3066/95, è opportuno tutelare gli interessi commerciali della Comunità sospendendo autonomamente e corrispondentemente alcune delle concessioni stabilite dal suddetto regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Fatte salve le licenze d'importazione già rilasciate, sono sospese le seguenti concessioni stabilite nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3066/95:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Alla luce degli sviluppi futuri negli scambi commerciali con la Repubblica ceca, la Commissione può estendere, secondo le procedure previste all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 3066/95, le misure di cui al paragrafo 1 ai seguenti prodotti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    Quando sarà ristabilita la reciprocità, la Commissione abolirà le misure stabilite dall'articolo 1, secondo le procedure di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 3066/95.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. STRANG

    (1) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1).

    (2) GU L 360 del 31. 12. 1994, pag. 1.

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