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Document 31998R0368

Regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto

GU L 47 del 18.2.1998, pp. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2003: This act has been changed. Current consolidated version: 26/05/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/368/oj

31998R0368

Regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 18/02/1998 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 368/98 DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1731/97 (2) della Commissione (in prosieguo denominato «regolamento del dazio provvisorio») sono stati imposti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di glifosato, di cui ai codici NC ex 2931 00 80 ed ex 3808 30 27, originario della Repubblica popolare cinese.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, un certo numero di parti interessate hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni.

(3) Gli importatori nella Comunità, gli esportatori cinesi e i produttori comunitari all'origine della denuncia che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentiti dalla Commissione.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, se ritenuto opportuno, prese in considerazione ai fini delle conclusioni definitive.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(7) Come specificato al considerando (10) del regolamento del dazio provvisorio, il prodotto oggetto del procedimento è il glifosato. Il glifosato può essere prodotto in vari gradi o forme di concentrazione. I principali sono i seguenti: formulato (generalmente con un tenore di glifosato del 36 %), sale (62 %), pani (84 %) e acido (95 %).

Per ridurre i costi di trasporto, i distributori acquistano di solito il glifosato in forma concentrata (per lo più acido, ma anche sale) e lo sottopongono ad un ulteriore trattamento per ottenere il glifosato formulato, l'unico che può essere utilizzato come prodotto finale, vale a dire come erbicida non selettivo.

(8) Gli esportatori cinesi e un certo numero di importatori nella Comunità hanno affermato che le diverse forme di glifosato sopra descritte potrebbero non essere considerate come un unico prodotto, in quanto presentano differenze sostanziali in termini di costi, struttura della clientela, prezzo e destinazione finale. Un importatore ha in particolare affermato che la trasformazione del glifosato acido in formulato richiedeva un ulteriore trattamento chimico, e che il prodotto formulato che ne derivava aveva una composizione chimica diversa da quella del prodotto acido. Di conseguenza, gli importatori hanno affermato che il prodotto acido, che rappresentava la maggior parte delle importazioni totali di glifosato dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta, e il prodotto formulato, che rappresentava la maggior parte delle vendite dell'industria comunitaria nello stesso periodo, potevano non essere considerati come un unico prodotto.

(9) Tuttavia, tali richieste non sono state ritenute fondate per i seguenti principali motivi:

- Nel corso dell'inchiesta è stato appurato che non vi sono differenze basilari quanto a caratteristiche e proprietà chimiche tra tutte le suddette forme di glifosato. Sebbene infatti il prodotto acido costituisca una fase intermedia nel processo produttivo del formulato, esso presenta già le proprietà chimiche essenziali del prodotto formulato.

- Inoltre, sebbene le suddette forme di glifosato presentino diversi gradi di concentrazione, giustificando pertanto eventuali differenze nei costi o nel prezzo, i costi di trasformazione da una forma all'altra non sono rilevanti.

- Infine, va osservato che tutte le forme vengono utilizzate per la stessa destinazione finale, ovvero come erbicida (nel caso di acido, sale o pani, tuttavia, solo in seguito ad un ulteriore trattamento che trasforma il prodotto in formulato), né possono venire utilizzate per altri scopi.

(10) Si è pertanto concluso che ai fini dell'inchiesta tutte le forme debbano essere considerate un unico prodotto, a prescindere dalla concentrazione di glifosato.

2. Prodotto simile

(11) Un importatore ha affermato che il processo di produzione del glifosato utilizzato nella Comunità e in Brasile (paese di riferimento) è diverso da quello utilizzato nella Repubblica popolare cinese e che pertanto i prodotti derivanti da tali processi differenti non sono simili.

(12) L'inchiesta ha confermato che il processo di produzione utilizzato nella Comunità e in Brasile, da un lato, e quello utilizzato nella Repubblica popolare cinese, dall'altro, erano effettivamente differenti. Tuttavia, il glifosato prodotto mediante i due processi è risultato identico sotto tutti gli aspetti.

(13) In mancanza di altri argomenti, è stato confermato che il glifosato esportato nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese e quello prodotto e venduto dall'industria comunitaria sono simili sotto tutti gli aspetti. Lo stesso vale per il confronto tra il glifosato prodotto in Brasile, quello esportato dalla Repubblica popolare cinese e quello prodotto nella Comunità. Tali prodotti sono pertanto tutti prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato «regolamento di base»).

D. DUMPING

1. Paese di riferimento

(14) Alcuni esportatori ed importatori hanno ribadito la loro opposizione alla scelta del Brasile quale paese di riferimento e hanno presentato un certo numero di controproposte, affermando tra l'altro che la Commissione non si era adoperata a sufficienza per accertare se i paesi proposti in alternativa al Brasile rappresentassero una scelta più opportuna.

(15) A tale riguardo, la Commissione ha esaminato con attenzione le controproposte avanzate. Va osservato che tutti i produttori indonesiani hanno rifiutato di collaborare all'inchiesta. Se in Brasile si contano due produttori e si registrano notevoli importazioni del prodotto in causa, i mercati argentino, australiano, indiano e malese sono in larga misura dominati da società collegate al maggior produttore all'origine della denuncia situato nella Comunità, vale a dire Monsanto. Date tali circostanze, si è concluso che nessuno dei paesi proposti poteva dirsi più appropriato del Brasile.

2. Valore normale

(16) Alcuni esportatori hanno chiesto alla Commissione di giustificare il calcolo di un valore normale costruito per il glifosato acido, quando per il prodotto formulato erano stati utilizzati i prezzi sul mercato interno.

(17) A tale riguardo, va notato, come già chiarito agli esportatori nel corso dell'inchiesta, che il valore normale per il glifosato acido è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, in quanto le vendite interne a clienti indipendenti sono state effettuate in quantità rappresentative, ma non nell'ambito di normali operazioni commerciali. In mancanza di ulteriori argomenti relativi al calcolo del valore normale, viene confermata la determinazione provvisoria.

3. Prezzo all'esportazione

(18) In mancanza di ulteriori argomenti relativi al calcolo del prezzo all'esportazione, viene confermata la determinazione provvisoria.

4. Confronto

(19) Alcuni esportatori hanno sostenuto che la Commissione, nel calcolare il margine di dumping, aveva effettuato il confronto tra i prezzi all'esportazione del glifosato acido con la media ponderata del valore normale sia del prodotto acido che di quello formulato. Va osservato in proposito che i prezzi all'esportazione per il prodotto acido sono stati confrontati soltanto con il valore normale per lo stesso glifosato acido. Lo stesso metodo è stato applicato al glifosato formulato. Su tale base è stata quindi calcolata una media ponderata del margine di dumping.

5. Margini di dumping

(20) Il metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping definitivo è lo stesso impiegato per determinare il margine di dumping provvisorio. In mancanza di modifiche alla determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione, viene confermata la determinazione provvisoria.

(21) Il margine di dumping calcolato per la determinazione definitiva, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, rimane fissato al 38,2 %.

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo sul mercato comunitario

(22) Per determinare il consumo apparente complessivo sul mercato comunitario, la Commissione ha sommato le importazioni nella Comunità alle vendite effettuate dai produttori comunitari.

(23) L'ulteriore valutazione dei volumi delle importazioni originarie sia della Repubblica popolare cinese che di altri paesi terzi ha determinato modifiche non sostanziali al volume totale delle importazioni e, di conseguenza, alle cifre relative al consumo per il periodo considerato. Su tale base, il consumo comunitario è aumentato del 130 % tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta.

2. Volume e quote di mercato delle importazioni

(24) Alcuni importatori hanno contestato il calcolo della quota di mercato rappresentata dalle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese così come stabilito nel regolamento del dazio provvisorio. Essi sostengono che detta quota di mercato è stata sovrastimata, poiché non si è tenuto conto della relativa importanza delle importazioni da altri paesi terzi, quali gli Stati Uniti, l'India, la Svizzera e il Giappone; secondo tali importatori, le statistiche Eurostat dimostrano che le suddette importazioni erano in quantità notevole.

(25) In tale contesto, va ricordato che, nella fase provvisoria, la determinazione delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese si è basata sui dati forniti dagli importatori comunitari che hanno collaborato. In tal caso non si è ritenuto opportuno fare ricorso ai dati Eurostat, in quanto in base alle statistiche Eurostat non era possibile calcolare cifre accurate relative alle suddette importazioni. I dati Eurostat, in effetti, sono disponibili soltanto in base al codice NC. Poiché i codici NC applicabili al glifosato si applicano anche a prodotti diversi dal prodotto in causa, si è ritenuto opportuno adottare tale impostazione. È stato inoltre confermato che, nel caso di importazioni originarie degli Stati Uniti (di gran lunga il maggior volume singolo di importazioni registrate da Eurostat), durante il periodo considerato prodotti diversi dal glifosato sono stati importati con lo stesso codice NC del glifosato. Ciò dovrebbe valere anche nel caso di importazioni originarie di altri paesi, poiché per alcune di tali origini i volumi delle importazioni registrati da Eurostat sono largamente superiori ai volumi delle importazioni di glifosato di cui hanno riferito gli importatori.

Per i suddetti motivi, e in mancanza di informazioni che giustifichino una diversa impostazione, il volume delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese è stato definitivamente determinato sulla base dei dati forniti dagli importatori.

(26) Per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, nella fase provvisoria, il volume di tali importazioni si basava sui dati Eurostat, in quanto la Commissione non era a conoscenza del fatto che prodotti diversi dal glifosato venissero importati dalla Repubblica popolare cinese con gli stessi codici NC applicati al glifosato. Nella fase definitiva, tuttavia, si è ritenuto opportuno basare anche i risultati relativi allo sviluppo delle importazioni cinesi sui dati forniti dagli importatori, dal momento che tali informazioni erano considerate attendibili.

(27) L'analisi sopra descritta ha determinato modifiche di non grande rilievo nella valutazione del consumo [cfr. considerando (23)], e, di conseguenza, delle quote di mercato sia delle importazioni che delle vendite dei produttori comunitari.

(28) Sulla scorta di quanto precede, il volume complessivo delle importazioni in dumping di glifosato originarie della Repubblica popolare cinese è andato aumentando costantemente e notevolmente, da un livello assai basso nel 1991 fino a 1 487 t durante il periodo dell'inchiesta. Il glifosato di origine cinese è stato venduto nelle sue tre forme principali (acido, sale e formulato) e in quantità più rilevanti in alcuni Stati membri piuttosto che in altri.

(29) La quota di mercato di tali importazioni ha seguito un andamento progressivo analogo, da livelli assai bassi tra il 1991 e il 1993 sino al 9 % nel 1994 e all'11 % durante il periodo dell'inchiesta, vale a dire con un rapidissimo tasso di crescita dopo il 1993.

3. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping e sottoquotazione dei prezzi

(30) Sia l'industria comunitaria che gli importatori hanno addotto una serie di argomenti relativamente alla valutazione della sottoquotazione dei prezzi effettuata nella fase provvisoria.

(31) In tale contesto, si ricorda che il confronto dei prezzi è stato effettuato per il prodotto formulato. Ai fini di un equo confronto dei prezzi, e data la presenza sul mercato di diversi tipi di glifosato formulato, il cui prezzo può variare notevolmente a seconda sia della concentrazione del prodotto sia del tipo di tensioattivo utilizzato, i servizi della Commissione hanno scelto la formulazione più comune, denominata «3A», che contiene 360 g di glifosato al litro. Di conseguenza, per tale confronto è stato escluso dal calcolo un tipo «3A», prodotto dall'industria comunitaria contenente uno speciale tipo di tensioattivo (alchilpolioxalalchilammonio quaternario) che ne aumenta l'efficacia.

(32) Un produttore comunitario ha sostenuto tuttavia che tutti i tipi di formulazioni con identiche concentrazioni sono intercambiabili dal punto di vista dei consumatori, a prescindere dal tensioattivo utilizzato. Secondo questo produttore, tutti i tipi, incluso quello contenente lo speciale tensioattivo, dovrebbero perciò venire utilizzati per una corretta valutazione della sottoquotazione dei prezzi determinata dalle formulazioni cinesi.

Tuttavia, le informazioni disponibili indicavano che il prodotto con lo speciale tensioattivo era di qualità migliore, sia dal punto di vista dell'efficacia che dell'impatto ambientale, rispetto ad altri tipi con concentrazione identica, ed era infatti venduto ad un prezzo notevolmente più alto di quello delle formulazioni «3A» più comuni prodotte dall'industria comunitaria. Per garantire la comparabilità dei prezzi, l'impostazione adottata nella fase provvisoria è stata pertanto mantenuta.

(33) Alcuni importatori hanno contestato i prezzi utilizzati per le importazioni cinesi, affermando che tali importazioni non erano rappresentative, in quanto le importazioni cinesi di prodotto formulato rappresentavano soltanto una percentuale ridotta del volume totale di glifosato importato dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta.

(34) Come ricordato sopra, va notato che la valutazione della sottoquotazione è stata effettuata per il prodotto formulato combinando i prezzi delle importazioni dirette del formulato forniti da un esportatore con i prezzi del formulato ottenuto nella Comunità a partire dal prodotto acido cinese, questi ultimi comunicati dagli importatori nella Comunità che hanno collaborato. Su tal base, i prezzi utilizzati si riferivano ad un volume rappresentativo delle importazioni totali di glifosato originarie della Repubblica popolare cinese.

(35) Sulla scorta della suddetta impostazione, si è accertato che durante il periodo dell'inchiesta i margini di sottoquotazione dei prezzi erano compresi tra il 2 e il 13 % della relativa media ponderata del prezzo unitario di vendita dell'industria comunitaria.

4. Situazione dell'industria comunitaria

4.1. Quota di mercato

(36) La quota di mercato dell'industria comunitaria è costantemente diminuita, passando dal 98 % nel 1991 al 95 % nel 1992, al 93 % nel 1993, all'86 % nel 1994 e all'85 % nel periodo dell'inchiesta.

4.2. Redditività

(37) Si è proceduto ad una nuova valutazione della redditività dell'industria comunitaria per tener conto di fattori quali i costi di finanziamento, che nel caso di un produttore erano stati calcolati in modo impreciso durante la fase provvisoria. È stato confermato che durante il periodo dell'inchiesta un produttore stava subendo gravi perdite finanziarie, mentre la redditività dell'altro produttore era notevolmente diminuita raggiungendo livelli molto bassi nel corso dello stesso periodo.

Inoltre, un calcolo della redditività di questo produttore relativa ai tipi di prodotto più esposti alla concorrenza della Repubblica popolare cinese e utilizzati nella valutazione della sottoquotazione ha dimostrato l'esistenza di notevoli perdite finanziarie nelle vendite di tali tipi di prodotto.

4.3. Occupazione

(38) Un importatore ha affermato che le cifre provvisorie relative all'occupazione nell'industria comunitaria apparivano sovrastimate, poiché la produzione di glifosato non richiede in genere un così gran numero di persone. La Commissione conferma che, sulla base di dati verificati, nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria occupava circa 814 persone nel settore del glifosato.

(39) In mancanza di ulteriori argomenti, vengono confermate le altre conclusioni relative alla situazione dell'industria comunitaria di cui ai considerando dal (46) al (53) del regolamento del dazio provvisorio.

4.4. Conclusioni in merito al pregiudizio

(40) Alcuni importatori hanno affermato che, alla luce dell'aumento di capacità, della produzione, del volume delle vendite e dell'occupazione registrato dall'industria comunitaria, non è possibile ritenere che l'industria abbia subito un grave pregiudizio durante il periodo considerato.

Si ricorda tuttavia che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, nessuno dei fattori relativi al pregiudizio contemplati dalla suddetta disposizione determina necessariamente l'orientamento decisivo quanto agli effetti delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria comunitaria.

In tale contesto, va osservato che, nonostante l'andamento positivo dei suddetti fattori, che ha avuto luogo in un momento di notevole espansione del mercato, nel corso del periodo considerato l'industria comunitaria ha subito comunque una perdita rilevante in termini di quota di mercato e ha registrato un notevole calo dei prezzi e degli utili. Si ricorda inoltre che nel corso del periodo dell'inchiesta, come evidenziato dall'analisi dei prezzi all'importazione svolta ai considerando dal (41) al (44) del regolamento del dazio provvisorio, il prezzo dell'acido importato in dumping dalla Repubblica popolare cinese è risultato inferiore al costo di fabbricazione dell'acido dell'industria comunitaria. Ciò dimostra l'ampiezza degli effetti di tali importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria.

Viene pertanto confermata la conclusione, di cui ai considerando dal (54) al (55) del regolamento del dazio provvisorio, secondo cui l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio durante il periodo considerato.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Scadenza della licenza

(41) Alcuni importatori hanno affermato che la situazione dell'industria comunitaria e, in particolare, la diminuzione dei prezzi e degli utili, era da attribuirsi principalmente allo scadere della licenza detenuta da un produttore comunitario sino al 1991. Essi hanno tra l'altro sostenuto che il calo dei prezzi del glifosato sul mercato comunitario era in linea con altri casi in cui una licenza era venuta a scadere, e che pertanto la diminuzione di redditività dell'ex detentore della licenza stessa era prevedibile.

Quanto ad eventuali perdite registrate dall'altro produttore, gli importatori affermano che esse sono dovute all'incapacità di prevedere l'andamento dei prezzi sul mercato successivamente allo scadere della licenza. Hanno affermato inoltre che i prezzi del glifosato sul mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta erano comparabili ai prezzi applicati per il prodotto su altri mercati mondiali, ad esempio in Argentina, ciò che dimostra che, successivamente allo scadere della licenza, i prezzi sul mercato comunitario avevano raggiunto un livello normale.

(42) In primo luogo, va notato che a tale proposito, dopo le conclusioni provvisorie, non sono state presentate nuove prove, tali da modificare le conclusioni relative alla causa del pregiudizio. In particolare, va osservato che, per quanto riguarda il confronto tra i prezzi del glifosato sui mercati comunitario e argentino, non sono state fornite prove sufficienti riguardo a quest'ultimo mercato, né quanto al fatto che le condizioni della concorrenza in Argentina siano effettivamente comparabili a quelle esistenti nella Comunità dopo lo scadere della licenza. Va infine notato che, data la diversità di condizioni in mercati diversi relativamente alle licenze, non è stato possibile determinare un prezzo a livello mondiale per questo prodotto.

(43) Riguardo alla redditività dell'industria comunitaria, si ricorda che, nonostante una notevole diminuzione dei costi, l'industria ha registrato un calo dei prezzi superiore a quello dei costi. Inoltre, l'inchiesta ha appurato che tale diminuzione dei prezzi ha subito una notevole accelerazione tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta, allorché le importazioni dalla Cina sono state introdotte sul mercato comunitario in quantitativi considerevoli. Questo dimostra che, a prescindere dallo scadere della licenza, le importazioni dalla Cina hanno avuto un impatto negativo sul livello dei prezzi del mercato comunitario.

(44) Quanto all'altro produttore comunitario che ha fatto il suo ingresso sul mercato successivamente allo scadere della licenza, va inoltre notato che, pur avendo egli effettuato proiezioni dettagliate circa la diminuzione dei prezzi che avrebbe fatto seguito allo scadere di detta licenza, i prezzi sono con tutta evidenza scesi a livelli molto inferiori alle previsioni.

(45) Infine, va sottolineato che nel corso del periodo dell'inchiesta il prezzo dell'acido importato dalla Repubblica popolare cinese è risultato inferiore al costo di fabbricazione dell'acido dell'industria comunitaria, vale a dire ad un livello in cui sono già escluse le spese generali, amministrative e di vendita, il che ha esercitato una costante pressione al ribasso sui prezzi del prodotto formulato.

(46) Alla luce di quanto procede, viene confermata la conclusione, di cui al regolamento del dazio provvisorio, secondo cui i prezzi in dumping hanno ampiamente influenzato il livello dei prezzi e degli utili registrati dall'industria comunitaria nel periodo considerato. Si ricorda inoltre che l'impatto delle importazioni in dumping dalla Cina si è tradotto in un aumento della quota di mercato di tali importazioni, a danno della quota di mercato dell'industria comunitaria.

2. Altre importazioni

(47) Riguardo agli effetti di altre importazioni rispetto a quelle originarie della Repubblica popolare cinese, un importatore ha affermato che la Commissione ha sottostimato il volume di tali importazioni, in particolare di quelle originarie dell'Ungheria.

Per i motivi di cui al considerando (25), si ricorda che il calcolo del volume delle importazioni si è basato sui dati comunicati dagli importatori. In tale contesto, si deve osservare che si sono registrate altre importazioni da Ungheria, Corea, Taiwan, Slovenia, India e Malaysia. Durante il periodo dell'inchiesta la quota di mercato complessiva di tali importazioni era pari al 3,2 %, con quote di mercato individuali inferiori all'1 % per tutti i paesi ad eccezione dell'Ungheria. Per quest'ultimo paese, sebbene nel corso del periodo dell'inchiesta la sua quota di mercato fosse pari al 2 %, non vi sono prove che i prezzi ungheresi fossero in dumping.

(48) Sulla scorta di quanto precede, appare improbabile che le importazioni da altri paesi terzi abbiano avuto effetti di qualche rilievo sulla situazione dell'industria comunitaria.

3. Conclusioni relative alla causa del pregiudizio

(49) Anche se non si contesta il fatto che lo scadere della licenza abbia influenzato la situazione dell'industria comunitaria, si è concluso che le importazioni in causa, considerate isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Vengono perciò confermate le conclusioni relative alla causa del pregiudizio di cui ai considerando dal (56) al (60) del regolamento del dazio provvisorio.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Impatto sugli importatori/stabilimenti di formulazione

(50) Alcuni importatori nella Comunità affermano che l'imposizione di dazi antidumping li costringerebbe a ridurre una parte importante delle loro attività. Poiché non sono state presentate prove al riguardo, e per i motivi di cui ai considerando (66) e (67) del regolamento del dazio provvisorio, tale affermazione deve essere respinta.

2. Concorrenza nella Comunità

(51) Un importatore ha sostenuto che l'imposizione di dazi rafforzerebbe la posizione dell'ex detentore della licenza sul mercato comunitario, ostacolando in tal modo lo sviluppo della concorrenza su tale mercato.

(52) A tale riguardo, si ritiene al contrario che le misure garantirebbero la redditività di nuovi produttori comunitari e di quelli già presenti nella Comunità, aumentando dunque il numero di concorrenti sul mercato.

(53) Come illustrato ai considerando (70) e (71) del regolamento del dazio provvisorio, va notato che, successivamente allo scadere della licenza, due nuovi produttori hanno fatto il loro ingresso sul mercato comunitario. Tuttavia, gli investimenti compiuti da tali produttori sono stati ostacolati dalla continua presenza delle importazioni in dumping, i cui prezzi hanno a quanto pare registrato una costante diminuzione dopo il periodo dell'inchiesta.

Di conseguenza, si ritiene essenziale che vengano instaurate condizioni di leale concorrenza sul mercato comunitario, al fine di promuovere l'emergere di nuovi produttori e di assicurare al tempo stesso la redditività di quelli summenzionati.

(54) Inoltre, date le difficoltà incontrate dai nuovi produttori a causa dei prezzi cinesi in dumping, è probabile che, se non si istituiranno misure, la concorrenza nella Comunità sarà limitata all'ex detentore della licenza e agli esportatori cinesi, sempreché il primo sia in grado di competere economicamente con i bassissimi prezzi in dumping dei secondi. Si ritiene che i nuovi arrivati favorirebbero una concorrenza più effettiva sul mercato comunitario, aumentando il numero di operatori attivi sul mercato stesso. Si manterrebbe così una varietà di fonti sicure di approvvigionamento superiore a quella che si avrebbe se le importazioni cinesi fossero l'unica alternativa ai prodotti dell'ex detentore della licenza.

3. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

(55) In mancanza di ulteriori argomenti, vengono confermate le conclusioni in merito all'interesse della Comunità di cui ai considerando dal (61) al (74) del regolamento del dazio provvisorio.

H. DAZIO DEFINITIVO

(56) Il tipo di prodotto scelto come riferimento per determinare l'aliquota del dazio era la forma acida del prodotto in causa, poiché tale forma rappresentava il 67 % del volume di glifosato importato dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta, e costituisce inoltre la base comune a tutte le forme di glifosato esportate dalla Repubblica popolare cinese e prodotte nella Comunità.

(57) Per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione ha ritenuto opportuno confrontare i prezzi delle importazioni in dumping con i costi di produzione dell'acido dell'industria comunitaria, maggiorati di un equo margine di utile. In tale contesto, l'industria comunitaria ha contestato sia la determinazione dei suoi costi di produzione nella fase provvisoria, nella misura in cui tale calcolo non includeva taluni costi di R& S che essa sostiene di avere, sia il margine di utile calcolato dalla Commissione, che ritiene insufficiente per un prodotto del settore agrochimico.

(58) In particolare, l'industria comunitaria afferma che la Commissione, nella fase provvisoria, ha classificato impropriamente il glifosato acido come prodotto di base, il che ha portato a sottostimare i costi di R& S e il margine di utile attribuiti al prodotto. L'industria comunitaria sostiene che il glifosato acido è un prodotto altamente tecnologico, che richiede costanti investimenti in materia di R& S per conformarsi ai requisiti in materia di ambiente.

(59) A tale riguardo, il produttore interessato ha presentato ulteriori prove, sufficienti a dimostrare il legame tra alcuni costi di R& S e il tipo di prodotto in causa.

(60) Di conseguenza, al fine di determinare un livello di prezzo non pregiudizievole, si è effettuato, se del caso, un adeguamento per i costi di produzione sostenuti dall'industria comunitaria per tener conto di tali costi di R& S.

(61) Non sono state presentate altre prove in merito ai costi di R& S relativi al glifosato di cui si dovrebbe tener conto nella fase definitiva. Inoltre, per quanto riguarda l'ex detentore della licenza, data l'effettiva durata della tutela constituita dalla licenza per tale società, si può ritenere che ulteriori costi per la ricerca di qualche rilievo relativi al prodotto in causa siano già stati recuperati.

(62) Riguardo all'utile, l'industria comunitaria afferma che per il settore del glifosato sarebbe opportuno determinare un margine di profitto superiore a quello calcolato nella fase provvisoria. Va osservato al riguardo che, durante gran parte del periodo considerato, i prezzi sul mercato comunitario sono stati influenzati dall'esistenza, in quel momento, del detentore della licenza, e, in seguito, dalla presenza dei prezzi cinesi in dumping. Non era dunque possibile ottenere informazioni attendibili circa il margine di profitto che l'industria comunitaria avrebbe potuto realizzare in condizioni normali di concorrenza.

(63) In ogni caso, va ricordato che, a prescindere dal fatto che il glifosato acido venga o meno classificato come prodotto di base, tale glifosato ha beneficiato per un lungo periodo della tutela costituita dalla licenza. Si è perciò considerato ragionevole calcolare un margine di utile del 5 % sul fatturato; va osservato del resto che si è ritenuto opportuno determinare lo stesso margine di utile per i produttori del paese di riferimento [cfr. considerando (26) del regolamento del dazio provvisorio].

(64) Si è inoltre resa necessaria una rettifica verso il basso per l'importo dell'adeguamento successivo all'importazione di cui era stato maggiorato il prezzo all'esportazione cinese cif del prodotto acido, affinché il confronto potesse venire effettuato allo stesso stadio commerciale.

(65) Sulla base delle correzioni apportare a tali cifre, la media, ponderata dei prezzi all'esportazione del prodotto acido, nel periodo dell'inchiesta, a livello cif franco frontiera comunitaria, previa deduzione del dazio doganale e dei costi successivi all'importazione, è stata confrontata con la media ponderata del costo di produzione dell'industria comunitaria, maggiorato di un margine di utile del 5 %.

(66) Dal confronto è risultato un margine di pregiudizio del 24,0 %, sulla base della media del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

(67) Dato che il margine di pregiudizio è inferiore al margine di dumping stabilito, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, i dazi antidumping definitivi devono basarsi su tale livello più basso.

I. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

(68) Considerando le conclusioni definitive stabilite in merito al dumping e al pregiudizio, nonché il fatto che l'aliquota del dazio definitivo è superiore a quella calcolata nella fase provvisoria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori siano definitivamente riscossi in base all'aliquota stabilita nel regolamento del dazio provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato di cui ai codici NC ex 2931 00 95 (codice Taric 2931 00 95 *80) ed ex 3808 30 27 (codice Taric 3808 30 27 *10), originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 24,0 %.

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 1731/97 vengono definitivamente riscossi in base all'aliquota del dazio stabilita nella fase provvisoria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

(2) GU L 243 del 5. 9. 1997, pag. 7.

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