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Document 31998R0262

    Regolamento (CE) n. 262/98 della Commissione del 30 gennaio 1998 recante modalità di applicazione, per il 1998, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

    GU L 25 del 31.1.1998, p. 50–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/262/oj

    31998R0262

    Regolamento (CE) n. 262/98 della Commissione del 30 gennaio 1998 recante modalità di applicazione, per il 1998, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 025 del 31/01/1998 pag. 0050 - 0057


    REGOLAMENTO (CE) N. 262/98 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1998 recante modalità di applicazione, per il 1998, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2636/97 (2) in particolare l'articolo 10,

    considerando che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/97 stabilisce per il 1998 un contingente tariffario annuo di 10 900 tonnellate, espresse in peso carcasse; che occorre fissare le modalità d'applicazione del suddetto contingente;

    considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 70/97, l'importazione nell'ambito di questo contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria e proveniente dal paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione dell'allegato F del suddetto regolamento; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

    considerando che è necessario disporre che il regime sia gestito per mezzo di titoli d'importazione; che a tal fine occorre stabilire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 (4), e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/98 (6);

    considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

    - 9 400 t di «baby beef», espresse in peso carcasse, originarie e provenienti dalla Croazia;

    - 1 500 t «baby beef», espresse in peso carcasse, originarie e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina.

    I due contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503 e 09.4504.

    Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

    2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile è fissato al 20 % del dazio previsto dalla tariffa doganale comune.

    3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

    - ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79,

    - ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20,

    - ex 0201 20 30,

    - ex 0201 20 50,

    dell'allegato F del regolamento (CE) n. 70/97.

    Articolo 2

    1. L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni seguenti:

    a) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, la menzione del paese di origine, il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

    b) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    - [«Baby beef» (Reglamento (CE) n° 262/98)]

    - (»Baby beef« (forordning (EF) nr. 262/98))

    - ("Baby beef" (Verordnung (EG) Nr. 262/98))

    - [«Baby beef» (Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 262/98)]

    - ('Baby beef` (Regulation (EC) No 262/98))

    - [«Baby beef» (règlement (CE) n° 262/98)]

    - [«Baby beef» (regolamento (CE) n. 262/98)]

    - ("Baby beef" (Verordening (EG) nr. 262/98))

    - [«Baby beef» (Regulamento (CE) nº 262/98)]

    - ("Baby beef" (asetus (EY) N:o 262/98))

    - ("Baby beef" (förordning (EG) nr 262/98));

    c) l'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo.

    Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità;

    d) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. In tal caso, l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato;

    e) l'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

    2. In deroga alle disposizioni previste dal paragrafo, 1, lettera c), in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata dal richiedente, l'autorità competente può rilasciare un titolo d'importazione in base al corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In tal caso, la cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata a 25 ECU/100 kg di peso netto per gli animali vivi e a 50 ECU/100 kg per le carni. Dopo aver ricevuto le informazioni relative al titolo, gli Stati membri sostituiscono tale cauzione con quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 1.

    Articolo 3

    1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 2, conforme al modello riprodotto agli allegati I e II rispettivamente per quanto riguarda i due paese, si compone di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità; questi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

    Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d'importazione possono chiederne una traduzione.

    2. L'originale e le copie possono essere battuti a macchina o redatti in mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

    3. Il certificato deve avere un formato di 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2. Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa pe la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

    4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese emittente.

    Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

    5. Per essere valido, il certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato III.

    6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

    Articolo 4

    1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato III devono:

    a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;

    b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

    c) impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

    2. L'elenco viene riveduto qualora un organismo emittente non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) o qualora non adempia ad uno dei suoi compiti.

    Articolo 5

    1. La cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata, per 100 kg di peso netto, a 5 ECU per gli animali vivi e a 12 ECU per le carni. La cauzione deve essere depositata al momento del rilascio dei certificati.

    2. I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 dicembre 1998.

    Articolo 6

    1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

    2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per tutti i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo d'importazione viene applicato il dazio intero all'importazione previsto dalla tariffa doganale comune (TDC).

    Articolo 7

    Le autorità delle Repubbliche di Croazia e di Bosnia-Erzegovina trasmettono alla Commissione delle Comunità europee le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.

    (2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 16.

    (3) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (4) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

    (5) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

    (6) Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO I

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO II

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO III

    Organismi emittenti:

    - Repubblica di Croazia: «Euroinspekt», Zagreb, Croazia;

    - Repubblica di Bosnia Erzegovina:

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