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Document 31998D0729
98/729/EC: Council Decision of 14 December 1998 amending Decision 97/256/EC so as to extend the Community guarantee granted to the European Investment Bank to cover loans for projects in Bosnia and Herzegovina
98/729/CE: Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1998 recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina
98/729/CE: Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1998 recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina
GU L 346 del 22.12.1998, pp. 54–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
98/729/CE: Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1998 recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina
Gazzetta ufficiale n. L 346 del 22/12/1998 pag. 0054 - 0056
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina (98/729/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che occorre intensificare gli sforzi volti ad assicurare un contesto politico stabile in Bosnia-Erzegovina; che un'iniziativa a titolo eccezionale per la ricostruzione delle infrastrutture in Bosnia-Erzegovina ben si iscrive nel quadro della strategia regionale definita dal Consiglio; che ai fini del finanziamento di tale iniziativa è opportuno l'intervento della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: «la BEI»); che il Consiglio ha invitato la Commissione a sottoporre una proposta relativa all'estensione a prestiti in favore della Bosnia-Erzegovina dell'applicazione della decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) (3); considerando che l'intervento della BEI in Bosnia-Erzegovina dovrebbe essere in sintonia con la politica comunitaria in tale paese; che la BEI dovrebbe agire nel quadro del programma di ricostruzione concordato in varie conferenze dei donatori e dovrebbe finanziare progetti che siano d'interesse per la Comunità e per la Bosnia-Erzegovina; considerando che i prestiti su risorse proprie accordati dalla BEI alle condizioni previste dal suo statuto dovrebbero beneficiare di un contributo a fondo perduto a carico del bilancio comunitario, affinché l'intervento possa rivelarsi efficace; che tale intervento dovrebbe concretizzarsi in un abbuono d'interessi; che, inoltre, i prestiti bancari potrebbero combinarsi con sovvenzioni dirette quali il cofinanziamento dei progetti; che è opportuno attribuire un tasso d'abbuono identico a quello già accordato secondo i protocolli sull'assistenza finanziaria ad altre ex Repubbliche iugoslave; considerando che il regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio, del 25 luglio 1996, relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4), prevede misure di aiuto; che, a norma dell'articolo 8 di detto regolamento, gli interventi possono consistere in bonifici d'interesse per prestiti concessi dalla BEI; che le procedure definite da detto regolamento relative alle decisioni di finanziamento concernenti gli interventi ivi previsti si dovrebbero applicare anche agli interventi di cui alla presente decisione; considerando che la concessione di abbuoni d'interesse ha carattere eccezionale e non dovrebbe costituire un precedente per l'assistenza finanziaria della Comunità alla Bosnia-Erzegovina; considerando che la capacità della Bosnia-Erzegovina di far fronte ai suoi obblighi finanziari esterni dovrebbe essere garantita dall'esecuzione di programmi di riforma macroeconomica sostenuti dalle istituzioni finanziarie internazionali; considerando che l'erogazione dei prestiti da parte della BEI dovrebbe essere subordinata alla liquidazione di tutti gli obblighi finanziari residui nei confronti della BEI e della Comunità da parte della totalità degli organismi pubblici della Bosnia-Erzegovina, nonché all'accettazione da parte della Bosnia-Erzegovina della responsabilità, mediante garanzia, degli obblighi non ancora maturati; considerando che la decisione 97/256/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza; considerando che ai fini della presente decisione i soli poteri d'azione previsti dal trattato sono quelli di cui all'articolo 235, DECIDE: Articolo 1 La decisione 97/256/CE è così modificata: 1) Nel titolo, dopo i termini «Sudafrica e ex Repubblica iugoslava di Macedonia», sono aggiunti i termini «e Bosnia-Erzegovina». 2) Dopo il nono considerando è aggiunto il seguente considerando: «9 bis) considerando che la garanzia comunitaria accordata alla BEI in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina è un'azione di carattere eccezionale e straordinario e non costituisce un precedente per eventuali garanzie future;» 3) All'articolo 1: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia globale per i casi in cui la Banca non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, nei paesi mediterranei, nei paesi dell'America latina e dell'Asia, nel Sudafrica, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nella Bosnia-Erzegovina. Tale garanzia è limitata al 70 % dell'importo totale dei prestiti concessi, maggiorato di tutte le somme connesse. Il massimale complessivo di prestito è pari a 7 355 milioni di ecu, ripartito nel modo seguente: - paesi dell'Europa centrale e orientale: 3 520 milioni di ecu, - paesi mediterranei: 2 310 milioni di ecu, - paesi dell'America latina e dell'Asia: 900 milioni di ecu, - Sudafrica: 375 milioni di ecu, - ex Repubblica iugoslava di Macedonia: 150 milioni di ecu - Bosnia-Erzegovina: 100 milioni di ecu. Detto massimale copre un periodo di tre anni con decorrenza dal 31 gennaio 1997 per i paesi dell'Europa centrale e orientale, per i paesi terzi mediterranei e per i paesi dell'America latina e dell'Asia, dal 1° luglio 1997 per il Sudafrica e dal 1° gennaio 1998 per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Per la Bosnia-Erzegovina esso copre un periodo di due anni a decorrere dal giorno di pubblicazione della presente decisione. Se al termine di tali periodi i prestiti concessi dalla BEI non hanno raggiunto il suddetto massimale complessivo, la durata in questione viene automaticamente prolungata di sei mesi.»; b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente settimo trattino: «- Bosnia-Erzegovina.» 4) È inserito il seguente articolo: «Articolo 1 bis 1. All'erogazione di prestiti della BEI alla Bosnia-Erzegovina si applicano i paragrafi da 2 a 7. 2. La garanzia comunitaria è concessa a condizione che la Bosnia-Erzegovina adempia i suoi obblighi finanziari esigibili nei confronti della BEI e della Comunità e che garantisca gli obblighi non ancora esigibili. 3. L'erogazione di prestiti da parte della BEI in Bosnia-Erzegovina avviene in armonia con la politica della Comunità in questo paese. La BEI agisce nel quadro del programma di ricostruzione concordato nelle varie conferenze dei donatori e finanzia progetti di reciproco interesse nel settore delle infrastrutture generali, compresi i trasporti, l'energia e l'ambiente con particolare riguardo a progetti nel campo delle risorse idriche e delle acque di scarico, nonché dell'igienizzazione, al fine di accelerare il processo di ricostruzione. 4. La Commissione assicura l'adeguato coordinamento e la coerenza tra gli interventi realizzati in forza della presente decisione e quelli a norma del regolamento (CE) n. 1628/96 (*). 5. I contributi a fondo perduto a carico del bilancio comunitario a favore dei progetti in Bosnia-Erzegovina ai sensi della presente decisione consistono in abbuoni d'interessi sui prestiti accordati dalla BEI. Il tasso di abbuono è del 2 %. Le decisioni finanziarie relative alla presente decisione sono adottate secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 1628/96. 6. L'articolo 1, paragrafo 3, non si applica ai prestiti erogati dalla BEI in Bosnia Erzegovina. 7. La Commissione e la BEI collaborano, dove opportuno, con tutte le istituzioni finanziarie internazionali attive, per proprio conto, in Bosnia-Erzegovina. (*) GU L 204 del 14. 8. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/98 (GU L 122 del 24. 4. 1998, pag. 1)» 5) All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma: «La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del 1999, una relazione sull'esecuzione della presente decisione comprensiva di una valutazione di impatto. Tale relazione prende in considerazione l'evoluzione della situazione economica e finanziaria in Bosnia-Erzegovina nonché il livello d'impegno dei prestiti BEI e formula le opportune raccomandazioni. A tal fine, la BEI comunica alla Commissione le necessarie informazioni.» Articolo 2 La presente decisione ha efficacia il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. MOLTERER (1) GU C 192 del 19. 6. 1998, pag. 12. (2) GU C 341 del 9. 11. 1998. (3) GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 33. Decisione modificata dalla decisione del Consiglio 98/348/CE (GU L 155 del 29. 5. 1998, pag. 53). (4) GU L 204 del 14. 8. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/98 (GU L 122 del 24. 4. 1998, pag. 1).