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Document 31998D0708

    98/708/CE: Decisione del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione di stupefacenti o di sostanze psicotrope

    GU L 336 del 11.12.1998, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/708/oj

    Related international agreement

    31998D0708

    98/708/CE: Decisione del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione di stupefacenti o di sostanze psicotrope

    Gazzetta ufficiale n. L 336 del 11/12/1998 pag. 0046 - 0047


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 novembre 1998 concernente la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione di stupefacenti o di sostanze psicotrope (98/708/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in collegamento con la prima frase del paragrafo 2 dell'articolo 228 e il paragrafo 4 dell'articolo 228,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che in data 25 settembre 1995 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, in nome della Comunità, accordi sul controllo di precursori e sostanze chimiche con gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani; che la Commissione, in base a tale autorizzazione, ha portato a termine i negoziati con il Cile il 3 dicembre 1997;

    considerando che è opportuno approvare l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

    considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare modifiche in nome della Comunità qualora l'accordo ne preveda l'adozione da parte del gruppo misto di controllo; che tale autorizzazione deve essere tuttavia limitata alle modifiche degli allegati dell'accordo, nella misura in cui tale modifica riguarda sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e di sostanze chimiche,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato in nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità, allo scambio degli strumenti di cui all'articolo 12 dell'accordo (1).

    Articolo 4

    1. Nel gruppo misto di verifica di cui all'articolo 9 dell'accordo la Comunità europea è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

    2. La Commissione è autorizzata ad approvare, in nome della Comunità, modifiche degli allegati dell'accordo adottato dal gruppo misto di verifica secondo la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo.

    Nello svolgimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio e incaricato di stabilire una posizione comune.

    3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche.

    Articolo 5

    La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. PRAMMER

    (1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

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