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Document 31998D0627
98/627/CFSP: Council Decision of 9 November 1998 adopted on the basis of Article J.3 of the Treaty on European Union concerning a specific action of the Union in the field of assistance for mine clearance
98/627/PESC: Decisione del Consiglio del 9 novembre 1998 adottata in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento
98/627/PESC: Decisione del Consiglio del 9 novembre 1998 adottata in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento
GU L 300 del 11.11.1998, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
98/627/PESC: Decisione del Consiglio del 9 novembre 1998 adottata in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 11/11/1998 pag. 0001 - 0001
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1998 adottata in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento (98/627/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11, paragrafo 2, considerando che il 1° ottobre 1996 il Consiglio ha adottato l'azione comune 96/588/PESC (1) relativa alle mine terrestri antiuomo; che il 28 novembre 1997 il Consiglio ha adottato la nuova azione comune 97/817/PESC (2) relativa alle mine terrestri antipersona intesa ad aggiornare ed a sviluppare ulteriormente le iniziative intraprese dall'Unione europea nell'ambito della prima azione comune; considerando che dette azioni comuni prevedono la possibilità di azioni specifiche dell'Unione nel settore dello sminamento e precisano che tali azioni possono conformarsi come formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento; considerando che in Croazia appare particolarmente necessaria un'azione consistente nel coordinamento, nella supervisione e nella formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento, che potrebbe fungere da utile complemento alle iniziative internazionali nel settore dell'assistenza allo sminamento, HA DECISO QUANTO SEGUE: Articolo 1 È organizzata un'azione specifica dell'Unione europea nel settore dell'assistenza allo sminamento. Tale azione consiste nel coordinamento, nella supervisione e nella formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento in Croazia. Articolo 2 1. Un importo massimo di 435 000 ecu è a carico del bilancio delle Comunità europee a titolo di copertura delle spese operative dovute all'attuazione della decisione. 2. La gestione della spesa finanziata con il predetto importo è effettuata nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio. Articolo 3 La presente decisione è notificata all'Unione dell'Europa occidentale (EUO) secondo le conclusioni, adottate dal Consiglio del 14 maggio 1996, relative alla trasmissione di documenti dell'Unione europea all'UEO. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. SCHÜSSEL (1) GU L 260 del 12. 10. 1996, pag. 1. (2) GU L 338 del 9. 12. 1997, pag. 1.