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Document 31998D0627

98/627/PESC: Decisione del Consiglio del 9 novembre 1998 adottata in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento

GU L 300 del 11.11.1998, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/627/oj

31998D0627

98/627/PESC: Decisione del Consiglio del 9 novembre 1998 adottata in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 11/11/1998 pag. 0001 - 0001


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1998 adottata in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento (98/627/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11, paragrafo 2,

considerando che il 1° ottobre 1996 il Consiglio ha adottato l'azione comune 96/588/PESC (1) relativa alle mine terrestri antiuomo; che il 28 novembre 1997 il Consiglio ha adottato la nuova azione comune 97/817/PESC (2) relativa alle mine terrestri antipersona intesa ad aggiornare ed a sviluppare ulteriormente le iniziative intraprese dall'Unione europea nell'ambito della prima azione comune;

considerando che dette azioni comuni prevedono la possibilità di azioni specifiche dell'Unione nel settore dello sminamento e precisano che tali azioni possono conformarsi come formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento;

considerando che in Croazia appare particolarmente necessaria un'azione consistente nel coordinamento, nella supervisione e nella formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento, che potrebbe fungere da utile complemento alle iniziative internazionali nel settore dell'assistenza allo sminamento,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È organizzata un'azione specifica dell'Unione europea nel settore dell'assistenza allo sminamento. Tale azione consiste nel coordinamento, nella supervisione e nella formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento in Croazia.

Articolo 2

1. Un importo massimo di 435 000 ecu è a carico del bilancio delle Comunità europee a titolo di copertura delle spese operative dovute all'attuazione della decisione.

2. La gestione della spesa finanziata con il predetto importo è effettuata nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.

Articolo 3

La presente decisione è notificata all'Unione dell'Europa occidentale (EUO) secondo le conclusioni, adottate dal Consiglio del 14 maggio 1996, relative alla trasmissione di documenti dell'Unione europea all'UEO.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU L 260 del 12. 10. 1996, pag. 1.

(2) GU L 338 del 9. 12. 1997, pag. 1.

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