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Document 31998D0433
98/433/EC: Commission Decision of 26 June 1998 on harmonised criteria for dispensations according to Article 9 of Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (notified under document number C(1998) 1758) (Text with EEA relevance)
98/433/CE: Decisione della Commissione del 26 giugno 1998 che stabilisce criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [notificata con il numero C(1998) 1758] (Testo rilevante ai fini del SEE)
98/433/CE: Decisione della Commissione del 26 giugno 1998 che stabilisce criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [notificata con il numero C(1998) 1758] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 192 del 8.7.1998, p. 19–20
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No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrogato da 32012L0018
98/433/CE: Decisione della Commissione del 26 giugno 1998 che stabilisce criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [notificata con il numero C(1998) 1758] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 08/07/1998 pag. 0019 - 0020
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1998 che stabilisce criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [notificata con il numero C(1998) 1758] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/433/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1), in particolare l'articolo 9, considerando che l'articolo 9 della direttiva 96/82/CE stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i gestori di taluni stabilimenti siano tenuti a presentare rapporti sulla sicurezza; considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 96/82/CE stabilisce che qualora si comprovi all'autorità competente che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovino in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, lo Stato membro può secondo i criteri di cui alla lettera b), limitare le informazioni richieste nel rapporto sulla sicurezza agli argomenti relativi alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; considerando che tali criteri non influiscano sulla determinazione delle quantità limite delle sostanze pericolose ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 96/82/CE; considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 96/82/CE stabilisce che anteriormente alla messa in applicazione della direttiva e secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (2), la Commissione definisce criteri armonizzati per la decisione dell'autorità competente in cui si afferma che uno stabilimento non comporta rischi di incidente rilevante ai sensi della lettera a); considerando che le misure indicate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 della direttiva 82/501/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la Commissione adotta i criteri armonizzati nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1998. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU L 10 del 14. 1. 1997. (2) GU L 230 del 5. 8. 1982. Direttiva modificata dalle direttive: 87/216/CEE (GU L 85 del 28. 3. 1987), 88/610/CEE (GU L 336 del 7. 12. 1988) e 91/692/CEE (GU L 377 del 31. 12. 1991). ALLEGATO Criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose La limitazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, può essere concessa se almeno uno dei seguenti criteri generici è soddisfatto. 1. Forma fisica della sostanza Sostanze sotto forma solida, per le quali, sia in condizioni normali sia anormali ragionevolmente prevedibili, non è possibile un rilascio di materia o di energia in grado di creare un pericolo di incidente rilevante. 2. Modalità di contenimento e quantità Sostanze imballate o immagazzinate in modo tale e in quantità tali che il massimo rilascio possibile in qualsiasi circostanza sia in grado di creare un pericolo di incidente rilevante. 3. Ubicazione e quantità Sostanze presenti in quantità tali e a distanza tale da altre sostanze pericolose (presso lo stabilimento o altrove) da non poter creare di per se stesse un pericolo di incidente rilevante né provocare un incidente rilevante che coinvolga altre sostanze pericolose. 4. Classificazione Sostanze definite come pericolose in base alla loro classificazione generica riportata nell'allegato I, parte 2, della direttiva 96/82/CE ma che non sono in grado di creare un pericolo di incidente rilevante e per le quali pertanto la classificazione generica è inadeguata a tal fine.