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Document 31998D0203

    98/203/CE: Decisione della Commissione del 3 marzo 1998 recante modifica della decisione 97/660/CE che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    GU L 77 del 14.3.1998, p. 53–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/203/oj

    31998D0203

    98/203/CE: Decisione della Commissione del 3 marzo 1998 recante modifica della decisione 97/660/CE che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 14/03/1998 pag. 0053 - 0055


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1998 recante modifica della decisione 97/660/CE che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (98/203/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (2), in particolare l'articolo 6,

    visto il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/96 (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo comma,

    considerando che la Commissione, con la decisione 97/660/CE (5), modificata dalla decisione 98/101/CE (6), ha approvato il piano di ripartizione delle risorse tra gli Stati membri per l'esercizio 1998; che tale piano ha fissato i mezzi finanziari messi a disposizione per realizzare il piano 1998 in ciascuno Stato membro che vi partecipa e ha fissato i quantitativi di ciascun tipo di prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento entro i limiti di tali mezzi finanziari; che è opportuno adattare il piano in funzione degli importi stanziati dall'autorità di bilancio al termine della procedura di bilancio; che occorre inoltre autorizzare, alle condizioni previste dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92, i trasferimenti intracomunitari necessari per l'utilizzo di detti quantitativi di prodotti;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le lettere a) e b) dell'allegato della decisione 97/660/CE sono sostituite dalle lettere a) e b) dell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    Sono autorizzate le operazioni di trasferimento intracomunitario di cui all'allegato II.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

    (2) GU L 260 del 31. 10. 1995, pag. 3.

    (3) GU L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50.

    (4) GU L 36 del 14. 2. 1996, pag. 2.

    (5) GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 29.

    (6) GU L 23 del 30. 1. 1998, pag. 36.

    ALLEGATO I Piano annuo di distribuzione per l'esercizio 1998

    a) Mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento comunitarie per essere distribuito negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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