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Document 31998D0198
98/198/EC: Council Decision of 9 March 1998 authorizing the United Kingdom to extend application of a measure derogating from Articles 6 and 17 of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
98/198/CE: Decisione del Consiglio del 9 marzo 1998 che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
98/198/CE: Decisione del Consiglio del 9 marzo 1998 che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
GU L 76 del 13.3.1998, pp. 31–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007: This act has been changed. Current consolidated version:
16/12/2004
98/198/CE: Decisione del Consiglio del 9 marzo 1998 che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 13/03/1998 pag. 0031 - 0032
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1998 che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (98/198/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27, vista la precedente decisione 95/252/CE (2), vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre o a prorogare misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali; considerando che con lettera registrata presso la Commissione il 6 ottobre 1997 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della misura di deroga che gli è stata in precedenza concessa con la decisione 95/252/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995; considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 23 ottobre 1997 della domanda del Regno Unito; considerando che con la decisione 95/252/CE il Regno Unito è stato autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1997 una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della direttiva 77/388/CEE; considerando che detta misura di deroga è volta ad escludere dal diritto a deduzione del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autoveicolo il 50 % dell'IVA sulle operazioni di noleggio o di leasing, nel caso in cui l'autoveicolo sia utilizzato a fini privati, e a non riscuotere l'IVA dovuta sull'uso a fini privati dell'autoveicolo in questione; considerando che l'obiettivo di tale restrizione del diritto a deduzione è di tassare in modo forfettario l'uso a fini privati degli autoveicoli presi a noleggio o in leasing da soggetti passivi; considerando che detta misura, riducendo gli obblighi amministrativi degli operatori che non sono così obbligati a tenere una contabilità per stabilire il chilometraggio effettuato a fini privati, costituisce una semplificazione della riscossione dell'imposta a norma dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE; considerando che in data 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro corredato da un calendario di proposte che prevede un passaggio graduale e per tappe verso un sistema comune di IVA per il mercato interno; considerando che l'autorizzazione è concessa fino al 31 dicembre 1998, il che permetterà di valutare a quella data l'opportunità della misura di deroga nel contesto delle disposizioni comunitarie da adottare nel quadro di detto programma in materia di restrizioni del diritto a deduzione dell'IVA che grava su talune spese; considerando che la misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato ad escludere dal diritto a deduzione dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un autoveicolo il 50 % dell'imposta sul valore aggiunto che grava sulle spese di noleggio o di leasing, nel caso in cui tale autoveicolo sia utilizzato a fini privati. Articolo 2 In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing. Articolo 3 La presente autorizzazione scade il 31 dicembre 1998. Articolo 4 Il Regno Unito è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1998. Per il Consiglio Il presidente G. BROWN (1) GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89). (2) GU L 159 dell'11. 7. 1995, pag. 19.