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Document 31998D0175

    98/175/CE: Decisione della Commissione del 3 marzo 1998 che chiude l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni dischi magnetici (microdischi da 3,5 pollici) originari del Canada, di Macao e della Thailandia

    GU L 63 del 4.3.1998, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/175/oj

    31998D0175

    98/175/CE: Decisione della Commissione del 3 marzo 1998 che chiude l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni dischi magnetici (microdischi da 3,5 pollici) originari del Canada, di Macao e della Thailandia

    Gazzetta ufficiale n. L 063 del 04/03/1998 pag. 0032 - 0033


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1998 che chiude l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni dischi magnetici (microdischi da 3,5 pollici) originari del Canada, di Macao e della Thailandia (98/175/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2), in particolare gli articoli 9 e 23,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 6 aprile 1995, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni dischi magnetici (microdischi da 3,5 pollici) originari del Canada, dell'Indonesia, di Macao e della Thailandia e ha avviato un'inchiesta.

    Il periodo dell'inchiesta per l'esame del dumping era compreso tra il 1° marzo 1994 e il 28 febbraio 1995 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»).

    Per quanto riguarda l'Indonesia, i risultati dell'inchiesta sono esposti nel regolamento (CE) n. 502/98 della Commissione (4).

    1. Canada

    (2) Dall'inchiesta risulta che le importazioni provenienti dal Canada sono aumentate da 3,8 milioni di unità nel 1992 a 22,3 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda i volumi totali delle importazioni nella Comunità del prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta, pari a 834 milioni di unità, si può ritenere che le importazioni provenienti dal Canada non abbiano provocato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in seguito denominato «regolamento di base») e dell'articolo 5, paragrafo 8, del codice dell'accordo antidumping dell'OMC.

    2. Macao

    (3) Una recente inchiesta della Commissione sull'origine di 200 milioni di microdischi da 3,5 pollici importati nella Comunità da Macao a partire dal 1993 ha rivelato che tutti i microdischi esportati da Macao nel periodo dell'inchiesta in realtà erano originari di Taiwan o della Repubblica popolare cinese. Di conseguenza non vi sono state esportazioni del prodotto oggetto del presente procedimento originarie di Macao e pertanto non è stata necessaria alcuna determinazione del dumping e del pregiudizio.

    3. Thailandia

    (4) La Commissione ha determinato che 8,9 milioni di microdischi (pari al 20 % del quantitativo totale esportato da aziende thailandesi nel periodo dell'inchiesta) potevano essere considerati di origine thailandese. Inoltre, da un'altra inchiesta della Commissione riguardante il periodo dell'inchiesta, ma non limitata ad esso, non sono risultate prove di eventuali altre esportazioni di origine thailandese. Su tale base le esportazioni di origine thailandese hanno rappresentato meno dell'1 % del consumo comunitario totale nel periodo dell'inchiesta e devono essere considerate irrilevanti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

    4. Conclusioni

    (5) Da quanto precede risulta che le misure di difesa non sono necessarie per quanto riguarda le importazioni di microdischi da 3,5 pollici originari del Canada, di Macao e della Thailandia. Pertanto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base, il procedimento deve essere chiuso per quanto riguarda le importazioni provenienti da questi tre paesi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di dischi magnetici (microdischi da 3,5 pollici) originari del Canada, di Macao e della Thailandia.

    Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1998.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

    (3) GU C 84 del 6. 4. 1995, pag. 4.

    (4) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

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