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Document 31997R2332

Regolamento (CE) n. 2332/97 della Commissione del 25 novembre 1997 recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

GU L 323 del 26.11.1997, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/02/1998; abrog. impl. da 398R0503

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2332/oj

31997R2332

Regolamento (CE) n. 2332/97 della Commissione del 25 novembre 1997 recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 26/11/1997 pag. 0023 - 0024


REGOLAMENTO (CE) N. 2332/97 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1997 recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, in seguito alla comparsa della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Spagna, con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2175/97 (4) sono state adottate misure eccezionali di sostegno di mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro;

considerando che, dato il persistere della peste suina classica in Spagna, è opportuno diminuire il peso minimo dei suini all'ingrasso ammissibili, onde ridurre le spese per tale azione nonché il volume dei suini da trasformare nelle sardigne;

considerando che, ai fini di una corretta gestione finanziaria delle misure di sostegno, è necessario fissare un massimale d'aiuto per i suini all'ingrasso di peso superiore a 110 chilogrammi, onde evitare abusi nel beneficio delle misure di sostegno consistenti nel mantenere i suini all'ingrasso senza ragione e per un periodo troppo lungo;

considerando che è necessario adattare l'aiuto concesso alla consegna dei suinetti tenendo conto dell'attuale situazione del mercato, ossia della flessione dei prezzi di mercato;

considerando che è necessario altresì adattare l'elenco delle zone ammissibili figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 913/97 per tener conto dell'attuale situazione veterinaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, i termine «100 kg» sono sostituiti dai termini «90 kg»;

2) all'articolo 4, paragrafo 2, i termini «90 kg» sono sostituiti dai termini «80 kg»;

3) all'articolo 4, paragrafo 4, gli importi «60 ECU», «52 ECU» e «43 ECU» sono sostituiti rispettivamente da «50 ECU», «44 ECU» e «37 ECU»;

4) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. Per i suini all'ingrasso di peso superiore a 110 kg in media, l'aiuto non può superare l'importo fissato a norma del paragrafo 1 per i suini all'ingrasso di peso pari a 110 kg in media.»;

5) l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14.

(4) GU L 298 dell'1. 11. 1997, pag. 60.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Nella provincia di Lleida, le zone di protezione e di sorveglianza sono definite negli allegati I e II del decreto della "Generalitat" della Catalogna del 20 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della "Generalitat" del 24 ottobre 1997, pag. 12077 e del 23 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della "Generalitat" del 3 novembre 1997, pag. 12394.»

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