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Document 31997R2183

Regolamento (CE) n. 2183/97 della Commissione del 3 novembre 1997 che fissa la resa minima da rispettare per la concessione dell'aiuto alla produzione di lino tessile

GU L 299 del 4.11.1997, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1999; abrogato da 399R0452

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2183/oj

31997R2183

Regolamento (CE) n. 2183/97 della Commissione del 3 novembre 1997 che fissa la resa minima da rispettare per la concessione dell'aiuto alla produzione di lino tessile

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 04/11/1997 pag. 0004 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 2183/97 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 1997 che fissa la resa minima da rispettare per la concessione dell'aiuto alla produzione di lino tessile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 154/97 (4), in particolare l'articolo 6, secondo comma,

considerando che l'esistenza di diversi metodi di raccolta ha un impatto sulle rese; che occorre pertanto fissare le rese minime da rispettare a seconda del metodo di raccolta;

considerando che al fine di tener conto dei metodi colturali applicati in particolare da alcuni Stati membri, è opportuno prevedere per detti Stati membri un periodo transitorio per l'applicazione progressiva di rese minime conformi a buoni metodi colturali;

considerando che occorre definire le superfici e la produzione in base alle quali deve essere stimata la resa;

considerando che in caso d'inosservanza della resa minima è opportuno prevedere una riduzione dell'aiuto nel rispetto del principio di proporzionalità;

considerando che qualora si verifichino circostanze climatiche eccezionali debitamente riconosciute, le superfici interessate non devono essere escluse dal beneficio dell'aiuto;

considerando che il comitato di gestione per il lino e la canapa non si è pronunciato entro il termine impartito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto alla produzione di lino tessile è concesso soltanto per le superfici la cui resa in paglia di lino sia almeno pari alle rese minime seguenti:

a) nel caso della raccolta mediante estirpazione, 4 tonnellate per ettaro per la paglia non sgranata e 3 tonnellate per ettaro per la paglia sgranata;

b) nel caso della raccolta mediante falciatura, 2 tonnellate per ettaro per la paglia sgranata o non sgranata.

Tuttavia, la resa minima è adattata come segue per le superfici situate nel Regno Unito, in Spagna e in Portogallo:

a) per la campagna 1998/1999:

- nel caso della raccolta mediante estirpazione, 2 tonnellate per ettaro per la paglia non sgranata e 1,5 tonnellate per ettaro per la paglia sgranata;

- nel caso della raccolta mediante falciatura, 1 tonnellata per ettaro per la paglia sgranata o non sgranata;

b) per la campagna 1999/2000:

- nel caso della raccolta mediante estirpazione, 3 tonnellate per ettaro per la paglia non sgranata e 2 tonnellate per ettaro per la paglia sgranata;

- nel caso della raccolta mediante falciatura, 1,5 tonnellate per ettaro per la paglia sgranata o non sgranata.

2. La resa da prendere in considerazione è la resa media in paglia delle superfici oggetto della domanda di aiuto oppure, qualora il richiedente sia un produttore ai sensi dell'articolo 3 bis, lettera b) del regolamento (CEE) n. 619/71, delle superfici di ciascun proprietario o imprenditore agricolo con cui detto produttore abbia stipulato un contratto di coltivazione del lino.

La resa media di cui al primo comma è pari alla quantità di paglia, in tonnellate, prelevata dal campo e pronta per la trasformazione, divisa per la superficie in ettari.

Qualora la paglia venga raccolta con una macchina apposita che separa direttamente la fibra dalle parti legnose, l'autorità competente determina la resa in paglia in base alla quantità di prodotto raccolta, tenendo conto in particolare delle perdite causate dall'impiego di detta macchina.

Articolo 2

Se la resa minima di cui all'articolo 1 non è rispettata, l'aiuto da corrispondere per le superfici interessate è ridotto in base al metodo di calcolo seguente, fermo restando il disposto dell'articolo 3:

a) se la resa constatata è almeno pari al 90 % della resa minima, l'aiuto è ridotto del 10 %;

b) se la resa constatata è inferiore al 90 %, ma superiore o pari all'80 % della resa minima, l'aiuto è ridotto del 20 %;

c) se la resa constatata è inferiore all'80 %, ma superiore o pari al 70 % della resa minima, l'aiuto è ridotto del 30 %;

d) se la resa constatata è inferiore al 70 %, ma superiore o pari al 60 % della resa minima, l'aiuto è ridotto del 40 %;

e) se la resa constatata è inferiore al 60 %, ma superiore o pari al 50 % della resa minima, l'aiuto è ridotto del 50 %;

f) se la resa constatata è inferiore al 50 % della resa minima, non viene corrisposto alcun aiuto.

Articolo 3

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri sono autorizzati a non escludere dal beneficio dell'aiuto le superfici che non raggiungano la resa minima per circostanze climatiche eccezionali ufficialmente riconosciute, limitatamente alla campagna di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1998/1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.

(4) GU L 27 del 30. 1. 1997, pag. 1.

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