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Document 31997R2098

    Regolamento (CE) n. 2098/97 della Commissione del 24 ottobre 1997 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi

    GU L 292 del 25.10.1997, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2098/oj

    31997R2098

    Regolamento (CE) n. 2098/97 della Commissione del 24 ottobre 1997 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 292 del 25/10/1997 pag. 0025 - 0027


    REGOLAMENTO (CE) N. 2098/97 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1997 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando che l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori; che questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1997/1998;

    considerando che per rimediare a tale situazione occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità; che la situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;

    considerando che è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (3), si applicano nell'ambito della presente gara;

    considerando che per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori è opportuno prevedere la limitazione dei mercati di destinazione alle zone da I a VI e alla zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 (5);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le zone da I a VI e per la zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

    2. La gara è aperta sino al 25 giugno 1998. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

    3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

    Articolo 2

    Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 5 000 t al massimo.

    Articolo 3

    La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 20 ECU/t.

    Articolo 4

    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (6), i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

    2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

    Articolo 5

    Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

    Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

    Articolo 6

    Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

    Articolo 7

    1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

    - la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95,

    - o di non dar seguito alla gara.

    2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

    Articolo 8

    Il termine per la presentazione delle offerte per la gara scade il 6 novembre 1997 alle ore 10.

    La data ultima per la presentazione delle offerte è il 25 giugno 1998.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

    (2) GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

    (3) GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

    (4) GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20.

    (5) GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

    (6) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    ALLEGATO

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