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Document 31997R2053
Commission Regulation (EC) No 2053/97 of 20 October 1997 amending Regulation (EEC) No 3220/90 laying down conditions for the use of certain oenological practices provided for in Council Regulation (EEC) No 822/87
Regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione del 20 ottobre 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione del 20 ottobre 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio
GU L 287 del 21.10.1997, p. 15–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000
Regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione del 20 ottobre 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 287 del 21/10/1997 pag. 0015 - 0017
REGOLAMENTO (CE) N. 2053/97 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, considerando che il regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione (3) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2624/95 (4), determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87; che occorre completarlo per quanto riguarda le condizioni di applicazione del trattamento per elettrodialisi ai fini della stabilizzazione tartarica del vino, come previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87; considerando che, tenuto conto degli elementi tecnici attualmente disponibili, non è possibile stabilire definitivamente le conseguenze di questo nuovo trattamento sulle caratteristiche qualitative particolari dei v.q.p.r.d, segnatamente per quanto concerne il loro carattere tipico; che, data la necessità di mantenere un certo livello di qualità e di evitare distorsioni di concorrenza tra le varie regioni determinate, occorre non autorizzare per il momento l'applicazione di detto trattamento per la fabbricazione dei v.q.p.r.d.; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3220/90 è modificato come segue. 1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Il trattamento per elettrodialisi il cui impiego ai fini della stabilizzazione tartarica del vino è previsto all'allegato VI, punto 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 822/87 può essere applicato soltanto ai vini da tavola e soltanto se conforme alle prescrizioni di cui all'allegato IV del presente regolamento». 2) Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto dopo l'allegato III. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10. (3) GU L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 22. (4) GU L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 1. ALLEGATO «ALLEGATO IV PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO PER ELETTRODIALISI Con il trattamento in oggetto si intende ottenere la stabilizzazione tartarica del vino riguardo il tartrato acido di potassio e il tartrato di calcio (e altri sali di calcio) per estrazione di ioni in sovrasaturazione nel vino sotto l'azione di un campo elettrico mediante membrane permeabili ai soli anioni, da un lato, e ai soli cationi, dall'altro. 1. PRESCRIZIONI PER LE MEMBRANE 1.1. Le membrane sono disposte alternatamente in un sistema di tipo "filtro-pressa", o altri sistemi idonei, che determina i compartimenti di trattamento (vino) e di concentrazione (acqua di scarto). 1.2. Le membrane selettive di cationi devono adatte all'estrazione soltanto di cationi, in particolare dei cationi K+ e Ca++. 1.3. Le membrane selettive di anioni devono essere adatte all'estrazione soltanto di anioni, in particolare degli anioni tartrati. 1.4. Le membrane non devono comportare alterazioni eccessive della composizione fisico-chimica e delle caratteristiche organolettiche del vino. Esse devono soddisfare alle seguenti condizioni: - le membrane devono essere fabbricate, secondo le buone pratiche in materia, a partire da sostanze ammesse per la fabbricazione di materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, inclusi nell'allegato II della direttiva 90/128/CEE della Commissione (1); - l'utilizzatore dell'impianto di elettrodialisi dovrà dimostrare che le membrane in uso sono quelle rispondenti alle caratteristiche precedentemente indicate e che gli interventi di sostituzione sono stati realizzati da personale specializzato; - le membrane non devono liberare alcuna sostanza in quantità tale da comportare un pericolo per la salute umana o da alterare il gusto o l'odore dei prodotti alimentari e devono soddisfare ai criteri previsti dalla direttiva 90/128/CEE; - durante l'utilizzazione delle membrane non devono verificarsi interazioni tra i costituenti delle stesse e quelli del vino tali da comportare la formazione, nel prodotto trattato, di nuovi composti con possibili conseguenze tossicologiche. La stabilità delle membrane da elettrodialisi nuove verrà esaminata su un simulatore che riproduca la composizione fisico-chimica del vino, per lo studio dell'eventuale migrazione di certe sostanze liberate da membrane da elettrodialisi. Il metodo di sperimentazione raccomandato è il seguente. Il simulatore è costituito da una soluzione idroalcolica, tamponata al pH e alla conducibilità del vino, della seguente composizione: - Etanolo assoluto: 11 l - Tartrato acido di potassio: 380 g - Cloruro di potassio: 60 g - Acido solforico concentrato: 5 ml - Acqua distillata: q.b. a 100 l. Questa soluzione viene utilizzata per le prove di migrazione in circuito chiuso, su di un impilamento da elettrodialisi sotto tensione (1 volt/cella), in regione di 50 l/m² di membrane anioniche e cationiche, sino a demineralizzare la soluzione del 50 %. Il circuito effluente viene innescato mediante una soluzione di cloruro di potassio di 5 g/l. Le sostanze migranti vengono ricercate nel simulatore e nell'effluente di elettrodialisi. Le molecole organiche costituenti la membrana e che possono migrare nella soluzione trattata devono essere dosate. Per ognuno di questi costituenti verrà operato un dosaggio particolare da parte di un laboratorio riconosciuto. Il tenore nel simulatore dovrà essere globalmente, per l'insieme dei composti dosati, minore di 50 ìg/l. Di norma, nel caso di queste membrane devono essere d'applicazione le regole generali di controllo dei materiali a contatto con gli alimenti. 2. PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE MEMBRANE La coppia di membrane applicabile al trattamento di stabilizzazione tartarica del vino per elettrodialisi è stabilita in modo tale che: - la diminuzione del pH del vino non sia superiore a 0,3 unità pH; - la diminuzione dell'acidità volatile sia inferiore a 0,12 g/l (2 meq. espressa in acido acetico); - il trattamento per elettrodialisi non alteri i costituenti non ionici del vino, in particolare i polifenoli e i polisaccaridi; - la diffusione di piccole molecole (ad es., etanolo) sia ridotta e non comporti una diminuzione del titolo alcolometrico del vino superiore a 0,1 % vol.; - la conservazione e la pulitura di queste membrane dovranno essere effettuate secondo le tecniche ammesse, con sostanze di cui è autorizzata l'utilizzazione per la preparazione degli alimenti; - le membrane siano contrassegnate per poter verificare l'alternanza nell'impilamento; - il materiale utilizzato sarà pilotato mediante un sistema di controllo-comando che tenga conto dell'instabilità propria di ciascun vino, in modo da eliminare soltanto la sovrasaturazione di tartrato acido di potassio e di sali di calcio; - il trattamento sarà effettuato sotto la responsabilità di un esperto enologo o di un tecnico qualificato. Il trattamento dovrà formare oggetto di un'iscrizione sul registro di cui all'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87. (1) GU L 75 del 21. 3. 1990, pag. 19.»