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Document 31997R1899

Regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione del 29 settembre 1997 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94

GU L 267 del 30.9.1997, p. 67–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2003; abrogato da 32003R1047

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1899/oj

31997R1899

Regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione del 29 settembre 1997 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 30/09/1997 pag. 0067 - 0078


REGOLAMENTO (CE) N. 1899/97 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1997 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione (4), in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (6), in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 dispone, a titolo autonomo e transitorio, adeguamenti delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altro, per il periodo dal 1° gennaio 1996 all'entrata in vigore dei protocolli addizionali; che tali misure sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997 a norma del regolamento (CE) n. 2490/96 del Consiglio (8); che, a causa di ritardi procedurali, i protocolli addizionali agli accordi europei, i cui negoziati sono stati conclusi, non potranno entrare in vigore il 1° luglio 1997; che, pertanto, il regolamento (CE) n. 3066/95 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1595/97 al fine di consentire l'applicazione anticipata dei risultati dei negoziati relativi al settore agricolo;

considerando che, fatte salve le disposizioni degli accordi destinate a garantire l'origine del prodotto, è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata mediante titoli di importazione; che a tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 (10); che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che gli accordi hanno previsto una riduzione del dazio doganale all'importazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame, limitatamente a determinati quantitativi; che per garantire la regolarità delle importazioni è opportuno scaglionare tali quantitativi ripartendoli in vari periodi dell'anno;

considerando che, al fine di ridurre il rischio di frodi, è opportuno effettuare controlli sui criteri di ammissibilità dei richiedenti nello Stato membro in cui l'importatore è stabilito o ha la sua sede sociale;

considerando che per una gestione efficace del regime previsto è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione inerenti al regime considerato nel settore delle uova e del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori;

considerando che per talune categorie di prodotti del settore delle uova e del pollame sono già stati rilasciati titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997 conformemente al regolamento (CE) n. 1522/97 della Commissione, del 30 luglio 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria (11); che occorre quindi fissare i quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 tenendo conto dei quantitativi concessi e dei contingenti fissati per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97 (13), ha stabilito le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca; che il presente regolamento sostituisce il summenzionato regolamento; che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2699/93;

considerando che il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97, ha stabilito le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il presente regolamento sostituisce il summenzionato regolamento; che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1559/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione del dazio doganale di cui alla tariffa doganale comune sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

Articolo 2

I quantitativi di cui all'articolo 1 sono scaglionati per ciascun periodo specificato nell'allegato I nel modo seguente:

per i prodotti dei gruppi 1, 12, 19 e 28:

- 35 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

- 35 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,

- 15 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

- 15 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno;

per i prodotti dei gruppi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, e 45:

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applicano le seguenti disposizioni:

1) Il richiedente di un titolo d'importazione dev'essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri di aver importato od esportato, in ciascuno dei due anni civili precedenti quello di presentazione della domanda di titolo, almeno 50 t (peso prodotto) di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 e 5 t (equivalente uova in guscio) di prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2783/75. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

2) La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti, originari di uno solo dei paesi interessati dal presente regolamento. In tal caso tutti i codici NC sono indicati nella casella 16, mentre la corrispondente designazione è riportata nella casella 17. La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per ciascun trimestre di cui all'articolo 2.

3) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

4) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 1899/97

- Forordning (EF) nr. 1899/97

- Verordnung (EG) Nr. 1899/97

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1899/97

- Regulation (EC) No 1899/97

- Règlement (CE) n° 1899/97

- Regolamento (CE) n. 1899/97

- Verordening (EG) nr. 1899/97

- Regulamento (CE) nº 1899/97

- Asetus (EY) N:o 1899/97

- Förordning (EG) nr 1899/97

5) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) n° 1899/97

- Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 1899/97

- Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1899/97

- Ìåßùóç ôïõ ôåëùíåéáêïý äáóìïý üðùò ðñïâëÝðåôáé óôïí êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 1899/97

- Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 1899/97

- Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) n° 1899/97

- Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 1899/97

- Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1899/97

- Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) nº 1899/97

- Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 1899/97

- Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 1899/97.

Articolo 4

1. La domanda di titolo può essere presentata soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. La domanda di titolo dev'essere depositata presso l'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o ha la sua sede sociale. La domanda è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative a prodotti dello stesso gruppo.

3. Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

4. Gli Stati Membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti, per gruppo. Tutte le comunicazioni, comprese quelle recanti la dicitura «nulla», devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

5. La Commissione decide tempestivamente in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

6. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

7. I titoli sono validi su tutto il territorio comunitario.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal rilascio effettivo.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 20 ECU/100 kg.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del summenzionato regolamento, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tale fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 8

I prodotti sono messi in libera pratica su presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei conclusi con i paesi suddetti oppure su presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'esportatore secondo quanto disposto nel suddetto protocollo.

Articolo 9

I quantitativi disponibili per le domande presentate dal 1° al 10 ottobre 1997 figurano all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 2699/93 e il regolamento (CE) n. 1559/94 sono abrogati.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

(3) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(4) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

(5) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(6) GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(7) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

(8) GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

(9) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(10) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

(11) GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 33.

(12) GU L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

(13) GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

(14) GU L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) In equivalente uova intere essiccate (1 kg di uova liquide = 0,26 kg di uova intere essiccate).

(2) In equivalente tuorli liquidi (1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di tuorli liquidi).

(3) In equivalente uova intere liquide (1 kg di uova intere essiccate = 3,9 kg di uova intere liquide).

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

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