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Document 31997R1494
Commission Regulation (EC) No 1494/97 of 29 July 1997 amending Regulation (EEC) No 2168/92 laying down detailed implementing rules for the specific measures for the Canary Islands with regard to potatoes
Regolamento (CE) n. 1494/97 della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate
Regolamento (CE) n. 1494/97 della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate
GU L 202 del 30.7.1997, p. 33–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001
Regolamento (CE) n. 1494/97 della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate
Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0033 - 0034
REGOLAMENTO (CE) N. 1494/97 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 21, considerando che la limitazione delle forniture di patate alimentari durante taluni periodi sensibili contemplata al titolo III del regolamento (CEE) n. 2168/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1166/97 (4), è attuata tramite una procedura di rilascio e di presentazione di «certificati di consegna delle patate» di seguito denominati «certificati»; considerando che le modalità di rilascio dei certificati devono essere adattate per garantire una migliore gestione dei quantitativi disponibili; che, in particolare, per assicurare all'arcipelago delle Canarie un approvvigionamento regolare di patate occorre evitare che siano rilasciati dei certificati per quantitativi che non sono destinati a soddisfare il fabbisogno diretto dei richiedenti: che a tal fine occorre prevedere che i diritti derivanti dai certificati non possano essere ceduti dal titolare; considerando che è necessario consentire la sostituzione dei certificati ancora in corso di validità con certificati non trasferibili; considerando che per favorire un gestione più ordinata delle consegne occorre prevedere un termine per la validità dei certificati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2168/92 è modificato come segue: 1) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Il certificato è redatto sulla base del formulario di titolo d'importazione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, gli articoli 10, da 13 a 16, da 19 a 22, da 24 a 31 e da 33 a 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88. I diritti derivanti dal certificato non sono trasferibili durante il rispettivo periodo di validità. I titolari di certificati rilasciati anteriormente al 30 luglio 1997 che non sono stati totalmente utilizzati prima della scadenza di validità possono chiedere di sostituirli, per i quantitativi residui, con certificati i cui diritti non possono essere ceduti o possono chiederne l'annullamento con svincolo dell'eventuale cauzione.» 2) È aggiunto il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis La durata di validità dei certificati per la consegna alle isole Canarie di patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, a partire da paesi terzi e dal resto della Comunità, è limitata all'ultimo giorno del mese di rilascio dei medesimi.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile ai certificati rilasciati successivamente alla sua entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (2) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1. (3) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 44. (4) GU n. L 169 del 27. 6. 1997, pag. 11.