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Document 31997R1494

    Regolamento (CE) n. 1494/97 della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate

    GU L 202 del 30.7.1997, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1494/oj

    31997R1494

    Regolamento (CE) n. 1494/97 della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate

    Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0033 - 0034


    REGOLAMENTO (CE) N. 1494/97 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 21,

    considerando che la limitazione delle forniture di patate alimentari durante taluni periodi sensibili contemplata al titolo III del regolamento (CEE) n. 2168/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1166/97 (4), è attuata tramite una procedura di rilascio e di presentazione di «certificati di consegna delle patate» di seguito denominati «certificati»;

    considerando che le modalità di rilascio dei certificati devono essere adattate per garantire una migliore gestione dei quantitativi disponibili; che, in particolare, per assicurare all'arcipelago delle Canarie un approvvigionamento regolare di patate occorre evitare che siano rilasciati dei certificati per quantitativi che non sono destinati a soddisfare il fabbisogno diretto dei richiedenti: che a tal fine occorre prevedere che i diritti derivanti dai certificati non possano essere ceduti dal titolare;

    considerando che è necessario consentire la sostituzione dei certificati ancora in corso di validità con certificati non trasferibili;

    considerando che per favorire un gestione più ordinata delle consegne occorre prevedere un termine per la validità dei certificati;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2168/92 è modificato come segue:

    1) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. Il certificato è redatto sulla base del formulario di titolo d'importazione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione.

    Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, gli articoli 10, da 13 a 16, da 19 a 22, da 24 a 31 e da 33 a 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

    I diritti derivanti dal certificato non sono trasferibili durante il rispettivo periodo di validità.

    I titolari di certificati rilasciati anteriormente al 30 luglio 1997 che non sono stati totalmente utilizzati prima della scadenza di validità possono chiedere di sostituirli, per i quantitativi residui, con certificati i cui diritti non possono essere ceduti o possono chiederne l'annullamento con svincolo dell'eventuale cauzione.»

    2) È aggiunto il seguente articolo 11 bis:

    «Articolo 11 bis

    La durata di validità dei certificati per la consegna alle isole Canarie di patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, a partire da paesi terzi e dal resto della Comunità, è limitata all'ultimo giorno del mese di rilascio dei medesimi.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile ai certificati rilasciati successivamente alla sua entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

    (2) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

    (3) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 44.

    (4) GU n. L 169 del 27. 6. 1997, pag. 11.

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