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Document 31997R1490

Regolamento (CE) n. 1490/97 della Commissione del 29 luglio 1997 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

GU L 202 del 30.7.1997, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1490/oj

31997R1490

Regolamento (CE) n. 1490/97 della Commissione del 29 luglio 1997 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0024 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 1490/97 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1997 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1297/97 (4), ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che tale regolamento specifica i requisiti relativi al codice di prodotto per i formaggi che possono essere oggetto di restituzioni, soprattutto per quanto riguarda il tenore massimo d'acqua e il tenore minimo di materie grasse; che risulta opportuno modificare i requisiti per alcuni formaggi al fine di tener meglio conto della natura effettiva dei prodotti esportati;

considerando che per quanto riguarda i formaggi di siero di latte ai codici 0406 10 20 e 0406 90 87, va precisato che i formaggi Ricotta salata e Manouri rispettivamente, sebbene ottenuti da siero di latte, sono classificati separatamente nella nomenclatura per le restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla sezione 9 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87, i dati relativi ai codici NC ex 0406 10 20, ex 0406 90 31, ex 0406 90 33, ex 0406 90 73, ex 0406 90 76, ex 0406 90 81 ed ex 0406 90 87 sono sostituiti rispettivamente dai dati che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 176 del 4. 7. 1997, pag. 30.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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