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Document 31997R1402

Regolamento (CE) n. 1402/97 della Commissione del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne per la promozione del consumo di succo d'uva

GU L 194 del 23.7.1997, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1402/oj

31997R1402

Regolamento (CE) n. 1402/97 della Commissione del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne per la promozione del consumo di succo d'uva

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 23/07/1997 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 1402/97 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne per la promozione del consumo di succo d'uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 (2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1646/96 (4), reca le norme relative all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85, le campagne promozionali a favore del consumo del succo d'uva possono essere organizzate fino alla campagna viticola 1996/1997; che occorre modificare il citato regolamento poiché la realizzazione di tali campagne è stata prorogata fino alla campagna viticola 1997/1998 a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, per una migliore concorrenza nella procedura di designazione degli organismi a cui affidare la realizzazione della campagna, è necessario disporre che essi siano designati nel quadro di una gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «1996/1997» sono sostituiti dai termini «1997/1998».

2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascuno degli Stati membri interessati, dopo aver nominato l'organismo competente per la conclusione del contratto, procede ad una gara in base ai programmi presentati, per designare l'organismo di cui al paragrafo 1, previa consultazione delle organizzazioni professionali più rappresentative della produzione e/o della commercializzazione di succo d'uva. Lo stesso Stato membro presenta alla Commissione, entro quattro mesi dalla designazione degli Stati membri in cui saranno realizzate le campagne promozionali, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, i programmi messi a punto da detto organismo, accompagnati da un parere motivato sulla loro conformità con le condizioni previste all'articolo 3, nonché sui loro effetti in relazione all'incremento del consumo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.

(3) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.

(4) GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 5.

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