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Document 31997R0479

    Regolamento (CE) n. 479/97 della Commissione del 14 marzo 1997 relativo al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per il granturco vitreo

    GU L 75 del 15.3.1997, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/479/oj

    31997R0479

    Regolamento (CE) n. 479/97 della Commissione del 14 marzo 1997 relativo al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per il granturco vitreo

    Gazzetta ufficiale n. L 075 del 15/03/1997 pag. 0007 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 479/97 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1997 relativo al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per il granturco vitreo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione per la campagna 1995/1996 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 346/96 (4), prevedeva, all'articolo 2, paragrafo 5, a determinate condizioni, una riduzione forfettaria di 8 ECU/t del dazio all'importazione per quanto riguarda, in particolare, il granturco vitreo;

    considerando che, in seguito alla decisione 96/611/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ed altre questioni collegate (Argentina) (5), è opportuno modificare il calcolo dei dazi effettuato ai sensi del regolamento (CE) n. 1502/95 relativamente al ganturco vitreo per il quale la domanda di titolo di importazione sia stata presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1996, aumentando la riduzione forfettaria dal dazio all'importazione da 8 ECU a 14 ECU per tonnellata;

    considerando che è opportuno procedere all'attuazione di tale impegno assunto a livello internazionale, offrendo agli operatori che abbiano effettuato importazioni di granturco vitreo nel suddetto periodo la possibilità di beneficiare, a loro richiesta, dell'aumento della riduzione forfettaria; che è necessario quindi autorizzare gli Stati membri a rimborsare i dazi riscossi in eccesso agli operatori che siano in grado di dimostrare di aver beneficiato della riduzione del dazio all'importazione pari a 8 ECU per tonnellata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1996;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per le importazioni nella Comunità di granturco vitreo di cui al codice NC 1005 90 00, che abbiano beneficiato di una riduzione forfettaria di 8 ECU/t in forza dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1502/95 e per le quali la domanda di titolo di importazione sia stata presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1996, è rimborsata, a richiesta dell'importatore o del suo rappresentante, la differenza tra il dazio all'importatore o del suo rappresentante, la differenza tra il dazio all'importazione versato per i quantitativi effettivamente importati e il dazio calcolato applicando una riduzione forfettaria pari a 14 ECU/t per tonnellata.

    2. A richiesta dell'interessato, l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione rilascia un attestato conforme al modello riportato in allegato, nel quale si precisa la quantità ammessa a beneficiare del rimborso parziale del dazio di cui al paragrafo 1, a norma dell'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6).

    3. Le domande di rimborso devono essere presentate all'ufficio di sdoganamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla scorta dell'attestato di cui al paragrafo 2 e della prova della specifica utilizzazione finale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, lettera c) del regolamento (CE) n. 1502/95. Le domande di rimborso sono accompagnate dal titolo di importazione o da una copia conforme dello stesso, dall'attestato di cui al paragrafo 2 e della dichiarazione di immissione in libera pratica relativa all'importazione di cui trattasi.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

    (3) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

    (4) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 5.

    (5) GU n. L 271 del 24. 10. 1996, pag. 31.

    (6) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    ALLEGATO

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Modello di attestato per il rimborso del dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2

    Titolo di importazione di riferimento n.: .....................................................

    Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro): ...........................................

    Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo): .........................................

    Diritti trasferiti a (nome, indirizzo completo e Stato membro): ...............................

    Quantità per la quale può essere chiesto il rimborso, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 479/97 (quantità in chilogrammi): .........................................

    ......................................................

    (Data e firma)

    >FINE DI UN GRAFICO>

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