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Document 31997R0408

Regolamento (CE) n. 408/97 del Consiglio del 24 febbraio 1997 relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania e recante disposizioni per la sua applicazione

GU L 62 del 4.3.1997, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/408/oj

31997R0408

Regolamento (CE) n. 408/97 del Consiglio del 24 febbraio 1997 relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania e recante disposizioni per la sua applicazione

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 04/03/1997 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 408/97 DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 1997 relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania e recante disposizioni per la sua applicazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno siglato, in data 20 giugno 1996, un accordo di cooperazione in materia di pesca marittima, il quale concede ai pescatori comunitari possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo;

considerando che, ai fini di una gestione efficace delle possibilità di pesca di cui la Comunità dispone nella zona di pesca della Mauritania, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri;

considerando che le attività alieutiche contemplate dal presente regolamento sono soggette alle pertinenti misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2);

considerando che, per garantire l'applicazione delle disposizioni dell'accordo sopracitato, gli Stati membri devono verificare che gli armatori assolvano i loro obblighi e devono fornire alla Commissione tutte le informazioni appropriate;

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 3317/94 (3) e in base alle disposizioni convenute nel quadro del suddetto accordo, lo Stato membro di bandiera e la Commissione devono accertarsi che le domande di licenza di pesca siano conformi a dette disposizioni e alle norme comunitarie vigenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in appresso denominato «accordo».

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento (4).

Articolo 2

Le possibilità di pesca derivanti dall'applicazione dell'accordo sono ripartite come indicato nella tabella dell'allegato del presente regolamento. Per quanto riguarda i cefalopodi, la ripartizione annuale delle possibilità tra gli Stati membri, a decorrere dal 1° agosto 1997, sarà decisa non oltre il 30 giugno di ogni anno secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 (5).

Qualora, in una determinata categoria di pesca, le domande di licenza presentate da uno Stato membro siano inferiori al volume di cattura ad esso assegnato, la Commissione autorizza anche gli armatori degli altri Stati membri ad inoltrare domande di licenza.

Articolo 3

Gli Stati membri:

a) verificano la concordanza tra i dati iscritti nei formulari «domande di licenza» di cui all'appendice 1 dell'allegato I dell'accordo e i dati iscritti nello schedario comunitario delle navi da pesca di cui al regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione (6) e comunicano alla Commissione ogni modifica di tali dati constatata nelle domande di licenza successive.

Essi verificano parimenti che le altre informazioni necessarie per la compilazione delle licenze siano corrette;

b) trasmettono le domande di licenza alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3317/94, non oltre due giorni lavorativi prima del termine indicato nel capitolo II, punto 2,1 dell'allegato I dell'accordo;

c) forniscono mensilmente alla Commissione l'elenco delle navi la cui licenza è stata sospesa, indicando, per singolo porto, la data di deposito della licenza e la data della sua restituzione;

d) trasmettono alla Commissione, in forma riassuntiva, i rapporti redatti a seguito dei controlli di cui al capitolo IV, punto 2 dell'allegato II dell'accordo. I riassunti devono precisare i controlli effettuati, i risultati ottenuti e le misure adottate in conseguenza;

e) trasmettono mensilmente alla Commissione una copia dei rapporti degli osservatori scientifici di cui al capitolo V, punto 14 dell'allegato II dell'accordo che essi ricevono.

Essi segnalano immediatamente alla Commissione le infrazioni accertate in base alle indicazioni contenute nei suddetti rapporti, nonché le misure adottate in conseguenza di tali infrazioni.

Essi inseriscono i dati scientifici contenuti nei rapporti in una banca dati elettronica, alla quale la Commissione deve avere accesso;

f) trasmettono contemporaneamente alla Commissione e alle competenti autorità della Mauritania una copia della comunicazione riguardante le missioni d'ispezione di cui al capitolo VI, punto 4 dell'allegato II dell'accordo, nonché, se del caso, una copia della notifica riguardante la partecipazione di un osservatore.

Essi trasmettono alla Commissione una copia dei rapporti redatti dagli osservatori designati dalle rispettive autorità di controllo a norma del capitolo VI, punto 3 dell'allegato II dell'accordo;

g) adottano le disposizioni necessarie per prendere i provvedimenti adeguati ed avviare le procedure amministrative previste al capitolo V, punto 15 dell'allegato II dell'accordo.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 16 dell'accordo (7).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

(1) GU n. C 380 del 16. 12. 1996.

(2) Gu n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 13).

(4) Cfr. testo dell'accordo di cooperazione nella GU n. L 334 del 23. 12. 1996, pag. 20.

(5) Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1). Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(6) Regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 493/96 (GU n. L 72 del 21. 3. 1996, pag. 12).

(7) La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

Ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri

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