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Document 31997R0334

    Regolamento (CE) n. 334/97 della Commissione del 25 febbraio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 151/97 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie

    GU L 56 del 26.2.1997, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/03/1997; abrog. impl. da 31997R0483

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/334/oj

    31997R0334

    Regolamento (CE) n. 334/97 della Commissione del 25 febbraio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 151/97 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie

    Gazzetta ufficiale n. L 056 del 26/02/1997 pag. 0004 - 0005


    REGOLAMENTO (CE) N. 334/97 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 151/97 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CE) n. 151/97 della Commissione (5) ha stabilito la vendita di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere consegnate alle isole Canarie conformemente al regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (6), modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 (7); che ai fini del corretto svolgimento della vendita è opportuno stabilire talune disposizioni amministrative, in particolare per quanto riguarda la partecipazione alla vendita e i termini da rispettare;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 151/97 è modificato nel modo seguente:

    1) All'articolo 3, paragrafo 1 è inserito il seguente primo comma:

    «La domanda di acquisto è presentata da un operatore iscritto nel registro di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2790/94 o da un operatore che abbia ricevuto dal primo delega scritta ad agire per suo conto.»

    2) All'articolo 3, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

    «La domanda di certificato di aiuto dev'essere presentata entro sette giorni lavorativi dalla data di emissione della fattura di acquisto.»

    3) All'articolo 5, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «La consegna dei prodotti nelle isole Canarie entro il 30 giugno 1997 costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1). La prova che tale esigenza è stata rispettata dev'essere fornita entro due mesi dall'espletamento presso le autorità competenti delle isole Canarie delle formalità relative alla consegna in questione.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile alle domande di acquisto presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

    (3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

    (4) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

    (5) GU n. L 26 del 29. 1. 1997, pag. 1.

    (6) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

    (7) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

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