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Document 31997R0194

Regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione del 31 gennaio 1997 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 31 del 1.2.1997, p. 48–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2002; abrogato da 32001R0466

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/194/oj

31997R0194

Regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione del 31 gennaio 1997 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 01/02/1997 pag. 0048 - 0050


REGOLAMENTO (CE) N. 194/97 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 1997 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il suddetto regolamento prevede che, per tutelare la salute pubblica, debbano essere stabiliti tenori massimi per alcuni contaminanti; che i valori massimi di tali tenori devono essere adottati sotto forma di un elenco comunitario non esaustivo in cui possono essere indicati i valori massimi per lo stesso contaminante a seconda dei diversi prodotti alimentari nonché i valori limite di rivelazione analitica; che può essere fatto riferimento ai metodi di campionamento e di analisi da applicare;

considerando che ai fini della tutela della salute pubblica è essenziale mantenere il tenore di contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico; che la quantità di detti contaminanti deve essere, ove possibile, maggiormente ridotta mediante buone pratiche professionali;

considerando che gli ortaggi hanno una funzione nutrizionale essenziale, che svolgono un importante ruolo nella protezione della salute e che pertanto occorre incentivarne il consumo migliorando la qualità dei prodotti offerti sul mercato;

considerando che taluni Stati membri hanno adottato, o intendono adottare, tenori massimi per i nitrati presenti in alcuni ortaggi;

considerando che, date le disparità esistenti negli Stati membri e le distorsioni di concorrenza che possono conseguirne, si rendono necessarie disposizioni comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esistenza di un mercato unico;

considerando che l'adozione di misure specifiche volte a controllare meglio le fonti di contaminazione agricola e l'applicazione di codici di buone pratiche possono contribuire a ridurre il tenore di contaminanti presenti in certi ortaggi, in particolare quello dei nitrati;

considerando che le condizioni climatiche, i metodi di produzione e le abitudini alimentari differiscono ampiamente da una regione all'altra della Comunità; che è quindi opportuno prevedere per i vegetali differenti tenori massimi di nitrati a seconda della stagione; che occorre inoltre consentire agli Stati membri di autorizzare provvisoriamente l'immissione in circolazione di lattughe e spinaci, prodotti e destinati ad essere consumati sul proprio territorio, contenenti nitrati in tenori superiori a quelli stabiliti nell'allegato, sezione I, punto 1.1, purché le quantità presenti siano tuttavia accettabili dal punto di vista della salute pubblica;

considerando che i produttori di lattughe e spinaci stabiliti negli Stati membri che avranno concesso l'autorizzazione di cui sopra dovranno modificare gradualmente i loro metodi di coltivazione applicando le buone pratiche raccomandate a livello nazionale in modo che vengano rispettati, al termine di un periodo transitorio, i tenori massimi previsti a livello comunitario;

considerando che è auspicabile giungere il più rapidamente possibile alla definizione di valori comuni;

considerando che occorrerà esaminare, in base ai dati scientifici disponibili, l'opportunità o meno di fissare tenori massimi per i prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini;

considerando che occorre garantire la libera circolazione nell'intero territorio comunitario dei prodotti alimentari con tenore di contaminanti minore o uguale ai valori massimi fissati nell'allegato;

considerando che gli Stati membri devono adottare adeguate misure di controllo della presenza di contaminanti nei prodotti alimentari;

considerando che ogni tenore massimo fissato a livello comunitario dovrà essere riesaminato in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e ai miglioramenti delle buone pratiche di produzione;

considerando che sarà opportuno riesaminare ed eventualmente ridurre i tenori fissati per la lattuga e per gli spinaci prima del 1° ottobre 1998; che tale esame sarà effettuato sulla base dei controlli effettuati dagli Stati membri;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93, il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato sulle disposizioni che possono incidere sulla salute pubblica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa i tenori massimi ammissibili per taluni contaminanti presenti in vari prodotti alimentari.

Articolo 2

1. I prodotti indicati nell'allegato non devono presentare, al momento dell'immissione in commercio, tenori di contaminanti maggiori di quelli fissati nell'allegato stesso.

2. In casi giustificati, gli Stati membri possono autorizzare a titolo provvisorio l'immissione in circolazione di lattughe e spinaci, prodotti e destinati ad essere consumati sul proprio territorio, contenenti nitrati in tenori più elevati di quelli fissati nell'allegato, sezione I, punto 1.1, purché siano posti in atto codici di buone pratiche volti a giungere gradualmente all'osservanza dei tenori prescritti a livello comunitario.

3. Gli Stati membri informano annualmente gli altri Stati membri e la Commissione circa lo stato di attuazione del disposto del paragrafo 2.

Articolo 3

In base ai controlli effettuati dagli Stati membri la Commissione procede, prima del 1° ottobre 1998, ad un riesame dei tenori massimi previsti nell'allegato per le lattughe e gli spinaci; tali tenori possono eventualmente essere ridotti.

Articolo 4

I metodi da applicare per l'analisi e il prelievo dei campioni sono quelli indicati nell'allegato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 febbraio 1997. In deroga al disposto dell'articolo 2, i prodotti indicati nell'allegato, sezione I, punto 1.2 che alla data d'applicazione del presente regolamento sono già stati immessi sul mercato e non risultano conformi al presente regolamento possono essere ancora commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 37 del 13. 2. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

TENORI MASSIMI PER TALUNI CONTAMINANTI PRESENTI NELLE DERRATE ALIMENTARI

I. Contaminanti di origine agricola

1. Nitrati

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

II. Altri contaminanti:

(1) I tenori massimi non si applicano per gli alimenti specialmente preparati e destinati ai lattanti e ai bambini.

(2) Fatto salvo riesame, anteriormente al 1° ottobre 1998, conformemente al disposto dell'articolo 3.

(3) GU n. L 207 del 15. 8. 1979, pag. 26.

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