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Document 31997R0058

Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

GU L 14 del 17.1.1997, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2008; abrogato da 32008R0295

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/58/oj

31997R0058

Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 17/01/1997 pag. 0001 - 0024


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 58/97 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, nella risoluzione del 14 novembre 1989 sul commercio interno nell'ambito del mercato interno (4), il Consiglio ha invitato la Commissione, in particolare, a migliorare i dati statistici sul commercio, rendendoli compatibili con le definizioni comunitarie e ad intensificare, per quanto necessario, la fornitura di questi dati all'Istituto statistico delle Comunità europee;

(2) considerando che, con la decisione 92/326/CEE (5), il Consiglio ha istituito un programma biennale 1992-1993 per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi; che questo programma comprende l'elaborazione di statistiche armonizzate a livello nazionale e regionale, in particolare per il commercio e la distribuzione;

(3) considerando che, con la direttiva 78/660/CEE (6), il Consiglio ha adottato delle misure per migliorare il coordinamento delle norme nazionali riguardanti il contenuto, la presentazione e la pubblicazione dei conti annuali e delle relazioni annuali, nonché i metodi di valutazione da utilizzare per taluni tipi di società;

(4) considerando che nel frattempo la Comunità europea ha compiuto importanti progressi sulla via dell'integrazione; che le nuove politiche e gli orientamenti nei campi dell'economia, della concorrenza, sociale, ambientale e dell'impresa richiedono iniziative e decisioni basate su statistiche valide; che le informazioni previste nel quadro dell'attuale normativa comunitaria o negli Stati membri sono insufficienti, inadeguate o insufficientemente comparabili per servire da base affidabile di lavoro della Commissione;

(5) considerando che, con la decisione 93/379/CEE (7), il Consiglio ha adottato un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nella Comunità; che sono necessarie delle statistiche per la valutazione e l'impatto delle misure adottate al fine di raggiungere gli obiettivi fissati in tale decisione, in particolare per disporre di statistiche comparabili per le imprese di tutti i settori, di statistiche sui rapporti di subfornitura esistenti tra le imprese a livello nazionale e internazionale nonché di migliori statistiche sulle piccole e medie imprese; che l'obbligo di trasmettere tali statistiche non deve comportare costi irragionevoli per le piccole e medie imprese;

(6) considerando che nella decisione 93/464/CEE (8) il Consiglio ha adottato un programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997;

(7) considerando che occorre disporre di statistiche sulla politica delle imprese, in particolare in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, tutela ambientale, investimenti, eco-industrie, turismo e industrie ad alta tecnologia; che lo sviluppo della Comunità e il funzionamento del mercato interno rafforzano il bisogno di dati comparabili sulla struttura dei salari, sul costo della manodopera e della formazione;

(8) considerando che occorre disporre di fonti statistiche complete ed attendibili al fine di consentire la corretta applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (9);

(9) considerando che la compilazione delle contabilità nazionali e regionali in base al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) richiede la creazione di fonti statistiche comparabili, complete ed attendibili;

(10) considerando che è necessario disporre di indicatori e di conti regionali;

(11) considerando che, per adempiere ai compiti affidatile dai trattati, in particolare nella prospettiva del mercato interno, la Commissione deve disporre di informazioni esaustive, recenti, attendibili e comparabili sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità;

(12) considerando che una normalizzazione è essenziale per rispondere alle necessità comunitarie di informazioni sulla convergenza economica;

(13) considerando che le imprese e le loro associazioni professionali hanno bisogno di tali informazioni per comprendere i mercati e confrontare la loro attività e il loro rendimento con quelli dei concorrenti nel loro settore a livello regionale, nazionale e internazionale;

(14) considerando che la creazione di norme statistiche comuni che permettano la produzione di dati armonizzati è un'azione che può essere intrapresa efficacemente solo a livello comunitario; che tali norme saranno attuate in ciascuno Stato membro sotto la responsabilità degli organi e delle istituzioni incaricati di produrre statistiche ufficiali;

(15) considerando che il metodo migliore per accertare la struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità consiste nell'elaborare statistiche conformi a principi metodologici comuni e con comuni definizioni delle caratteristiche; che solo l'elaborazione coordinata è in grado di produrre statistiche armonizzate affidabili, rapide, flessibili e con il livello di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze della Commissione e delle imprese;

(16) considerando che l'unità di attività economica (UAE) corrisponde ad una o più suddivisioni operative dell'impresa; che, affinché l'UAE possa essere oggetto di osservazione, l'impresa deve disporre di un sistema di informazioni che consenta di fornire o di calcolare per ogni UAE quantomeno il valore della produzione, dei consumi intermedi, del costo del personale e del risultato di gestione nonché dell'occupazione e degli investimenti fissi lordi; che le UAE che sono classificate in una voce della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE REV 1) possono generare prodotti che non rientrano nel gruppo omogeneo che caratterizza la loro attività a causa delle attività secondarie collegate a tali UAE che non possono essere distinte partendo dai documenti contabili disponibili; che si può quindi concludere che l'impresa e l'UAE coincidono quando un'impresa si trova nell'impossibilità di fornire o calcolare le informazioni relative a tutte le variabili di cui sopra per una o più suddivisioni operative;

(17) considerando che i dati statistici elaborati nell'ambito di un sistema comunitario devono essere di qualità soddisfacente e che tale qualità e gli oneri che ne derivano devono essere comparabili tra i vari Stati membri; che è quindi necessario stabilire congiuntamente i criteri che permettano di rispettare tali esigenze;

(18) considerando che occorre semplificare le procedure amministrative per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, tra l'altro attraverso la promozione di nuove tecnologie per la raccolta dei dati e l'elaborazione delle statistiche; che è pertanto opportuno raccogliere direttamente presso le imprese i dati necessari all'elaborazione di statistiche delle imprese, ricorrendo a metodi e a tecniche atte a garantire l'esaustività, l'attendibilità e l'attualità, senza comportare per gli interessati, in particolare le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato ai risultati che gli utenti di tali statistiche possono ragionevolmente aspettarsi;

(19) considerando che la firma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) ha ingenerato un bisogno sostanziale di informazioni sulle dimensioni dei mercati dei firmatari dell'accordo e delle loro quote rispettive per la gestione e lo sviluppo di tale accordo;

(20) considerando che è necessario disporre di un quadro giuridico comune alle statistiche imprenditoriali per tutte le attività e per tutti i campi, ivi compresi attività e campi per i quali non sono ancora maturate le statistiche;

(21) considerando che le direttive 64/475/CEE (10) e 72/221/CEE (11), nel loro intento di assicurare la coerenza delle informazioni statistiche, non hanno potuto tenere conto dei progressi economici e tecnici verificatisi dopo la loro adozione e che è opportuno pertanto mettere fine alla loro applicazione;

(22) considerando che, per consentire di fornire ulteriori precisazioni circa le norme relative alla raccolta e al trattamento statistico dei dati, nonché al trattamento e alla trasmissione dei risultati, è opportuno conferire alla Commissione, assistita dal comitato del programma statistico delle Comunità europee istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (12), la competenza di adottare le misure di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo del presente regolamento è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche Comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità.

Articolo 2

L'elaborazione delle statistiche ha per oggetto, in particolare, di analizzare:

i) la struttura e l'evoluzione delle attività delle imprese;

ii) i fattori di produzione utilizzati nonché gli altri elementi che permettano di misurare l'attività, il rendimento e la competitività delle imprese;

iii) lo sviluppo regionale, nazionale, comunitario e internazionale delle imprese e dei mercati;

iv) la politica delle imprese;

v) piccole e medie imprese;

vi) le caratteristiche specifiche delle imprese in relazione a particolari raggruppamenti di attività.

Articolo 3

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni C-K e M-O della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE REV 1).

2. Il campo di applicazione del regolamento comprende le unità statistiche la cui tipologia è definita nella sezione I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (13), classificate in una delle attività di cui al paragrafo 1. L'utilizzazione di unità particolari per l'elaborazione delle statistiche è specificata negli allegati del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le statistiche da elaborare per i settori di cui all'articolo 2 sono raggruppate in moduli. I moduli sono definiti negli allegati.

2. In ogni modulo sono contenute le seguenti informazioni:

i) le attività per le quali devono essere elaborate le statistiche, desunte dal campo d'applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

ii) la tipologia di unità statistiche da utilizzare per l'elaborazione delle statistiche, desunta dall'elenco delle unità statistiche, di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

iii) gli elenchi delle caratteristiche per le quali vanno elaborate le statistiche per i settori elencati all'articolo 2 e i periodi di riferimento di tali caratteristiche;

iv) un elenco di statistiche da elaborare per quanto riguarda la demografia aziendale;

v) la frequenza di elaborazione delle statistiche (annuale o pluriennale). In caso di elaborazione pluriennale, essa deve aver luogo almeno ogni dieci anni;

vi) il calendario indicante il primo anno di riferimento per le statistiche da elaborare;

vii) le norme relative alla rappresentatività e alla valutazione della qualità;

viii) il termine per la trasmissione dei risultati dopo la fine del periodo di riferimento;

ix) la durata massima del periodo transitorio che potrà essere concesso.

Articolo 5

Il presente regolamento comprende i seguenti moduli:

- un modulo comune per le statistiche strutturali annuali (allegato 1),

- un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale (allegato 2),

- un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore del commercio (allegato 3),

- un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore della costruzione (allegato 4).

Articolo 6

1. Gli Stati membri si procurano i dati necessari per la rilevazione delle caratteristiche elencate nei moduli di cui all'articolo 5.

2. Gli Stati membri, ispirandosi al principio della semplificazione amministrativa, possono procurarsi i dati necessari avvalendosi di una combinazione delle varie fonti specificate in appresso:

- indagini obbligatorie. Le unità giuridiche, alle quali appartengono o dalle quali sono composte le unità statistiche cui gli Stati membri richiedono di fornire le informazioni, sono obbligate a fornire informazioni corrette e complete nei termini prescritti;

- altre fonti che siano almeno equivalenti dal punto di vista della prescrizione e della qualità;

- procedura di sistema nei casi in cui una parte delle caratteristiche non sia stata rilevata per tutte le unità.

3. Al fine di ridurre l'onere che grava sui rispondenti, le autorità nazionali e l'autorità comunitaria hanno accesso, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nei rispettivi settori di competenza, alle fonti di dati amministrative che interessano le varie sfere di attività delle loro amministrazioni pubbliche, nella misura in cui questi dati siano necessari per rispondere ai requisiti di precisione di cui all'articolo 7.

4. Gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, creano le condizioni per un maggior ricorso alla trasmissione elettronica dei dati e alla loro elaborazione automatica.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i dati trasmessi rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche di cui agli allegati.

2. La valutazione della qualità è effettuata mettendo a confronto i vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere gravante sulle imprese, in particolare le piccole imprese.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per la valutazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

1. Sulla base dei dati raccolti e stimati gli Stati membri elaborano risultati comparabili, secondo la ripartizione fissata per ciascun modulo di cui all'articolo 5.

2. Per consentire l'elaborazione delle statistiche a livello comunitario, gli Stati membri forniscono risultati nazionali secondo i livelli della NACE REV 1, indicati nei moduli che figurano negli allegati o determinati secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 9

1. Gli Stati membri trasmettono all'istituto statistico delle Comunità europee i risultati di cui all'articolo 8, compresi i dati riservati, secondo le vigenti disposizioni comunitarie in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto che disciplinano il trattamento riservato delle informazioni. Tali disposizioni comunitarie si applicano nella misura in cui i risultati contengono dati riservati.

2. I risultati sono trasmessi secondo modalità tecniche adeguate ed entro un termine dalla fine del periodo di riferimento stabilito per ogni modulo di cui all'articolo 5, e che non può essere superiore a diciotto mesi. Inoltre per un numero limitato di risultati preliminari stimati, la trasmissione ha luogo entro un termine dalla fine del periodo di riferimento che è fissato per ogni modulo e non può essere superiore a dieci mesi.

Articolo 10

Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima qualsiasi informazione relativa all'applicazione del presente regolamento negli Stati membri.

Articolo 11

Durante i periodi transitori possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti.

2. Ad uno Stato membro che si trovi nell'impossibilità di rispettare le disposizioni del presente regolamento a causa delle deroghe concesse nel quadro del regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici, può essere accordato un periodo di transizione supplementare per l'elaborazione delle statistiche (14).

3. Gli obblighi derivanti dal presente regolamento e dagli allegati si applicano pienamente negli Stati membri al più tardi alla fine del periodo di transizione.

Articolo 12

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, le modalità di applicazione del presente regolamento, ivi compresi i provvedimenti di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici per quanto concerne la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati nonché il trattamento e la trasmissione dei risultati prendendo in considerazione il principio secondo il quale il vantaggio della misura deve essere superiore al costo che essa comporta, ed a condizione che essa non richieda, per la sua attuazione né da parte degli Stati membri né da parte delle imprese, risorse supplementari rilevanti rispetto a quelle previste nelle disposizioni iniziali del presente regolamento, in particolare:

i) l'aggiornamento degli elenchi delle caratteristiche, delle statistiche sulla demografia aziendale e dei risultati preliminari, sempreché tale aggiornamento, previa valutazione quantitativa, non comporti un aumento delle unità censite né un onere imposto alle unità sproporzionato rispetto ai risultati previsti (articoli 4 e 9);

ii) la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 4);

iii) la definizione delle caratteristiche e la loro pertinenza per talune attività (articolo 4);

iv) la definizione del periodo di riferimento (articolo 4);

v) il primo anno di riferimento per l'elaborazione di risultati preliminari (articolo 9);

vi) criteri di valutazione della qualità (articolo 7);

vii) la disaggregazione dei risultati, in particolare le classificazioni da utilizzare e le combinazioni delle classi di ampiezza (articolo 8);

viii) le modalità tecniche adeguate per la trasmissione dei risultati (articolo 9);

ix) l'aggiornamento dei periodi di tempo per la trasmissione dei dati (articolo 9);

x) il periodo di transizione e le deroghe concesse alle disposizioni del presente regolamento durante tale periodo (articolo 11).

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dal momento in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 14

1. La Commissione, entro tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate ai sensi del presente regolamento ed in particolare sulla loro qualità e sull'onere che grava sulle imprese.

2. Nelle relazioni di cui al paragrafo 1 la Commissione propone le modifiche che ritiene necessarie.

Articolo 15

Le direttive del Consiglio 64/475/CEE e 72/221/CEE cessano di applicarsi una volta trasmessi tutti i dati per l'anno di riferimento 1994.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. C 146 del 13. 6. 1995, pag. 6.

(2) GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 236.

(3) GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 61.

(4) GU n. C 297 del 25. 11. 1989, pag. 2.

(5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 131.

(6) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 33).

(7) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 68.

(8) GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

(9) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

(10) Direttiva 64/475/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, volta ad organizzare indagini annuali coordinate sugli investimenti nell'industria (GU n. L 131 del 13. 8. 1964, pag. 2193). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

(11) Direttiva 72/221/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato (GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 57). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

(12) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

(13) GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(14) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO 1

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE STRUTTURALI ANNUALI

Sezione 1 Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese degli Stati membri.

Sezione 2 Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del regolamento e, in particolare, all'analisi del valore aggiunto e delle sue principali componenti.

Sezione 3 Campo d'applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per le attività elencate alla sezione 9.

2. Per le attività elencate nella sezione 10, sono realizzati studi pilota.

Sezione 4 Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche.

2. La Commissione conformemente alla procedura fissata all'articolo 13 del regolamento, stabilisce le descrizioni corrispondenti alle caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche sulle attività della sezione J della NACE REV 1 e che corrispondono il più possibile a quelle elencate nei paragrafi 3, 4 e 5.

3. Statistiche demografiche annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Per le caratteristiche elencate nella sezione 10 sono realizzati studi pilota.

Sezione 5 Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche è l'anno civile 1995.

Sezione 6 Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica di cui alla sezione 4, punto 4 gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri.

Sezione 7 Elaborazione dei risultati

1. I risultati sono disaggregati secondo i raggruppamenti delle attività di cui alla sezione 9.

2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza per ogni gruppo delle sezioni C-G della NACE REV 1 e secondo i raggruppamenti di cui alla sezione 9 per le altre sezioni.

3. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

Sezione 8 Trasmissione dei risultati

1. I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

2. Risultati preliminari nazionali o stime vengono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

12 11 0 (Fatturato)

16 11 0 (Numero di persone occupate)

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 salvo che per le sezioni H, I, J, K della NACE REV 1 per le quali sono disaggregati secondo i raggruppamenti previsti nella sezione 9.

Sezione 9 Raggruppamenti di attività

I seguenti raggruppamenti di attività si riferiscono alla classificazione NACE REV 1.

SEZIONI C, D, E e F

Estrazione di minerali; attività manifatturiere, produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda; costruzioni.

Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE REV 1.

SEZIONE G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.

Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE REV 1.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Sezione 10 Relazioni e studi pilota

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la definizione, la struttura e la disponibilità di informazioni sulle unità classificate nel gruppo 652, nella classe 6602, nella divisione 67 o nelle sezioni M-O della NACE REV 1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tali attività una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali attività, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.

2. Per le attività elencate nella sezione 9 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

>SPAZIO PER TABELLA>

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta una serie di studi pilota per tali caratteristiche che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere derivante per le imprese.

3. Per le sezioni G-K della NACE REV 1 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per disaggregare i risultati secondo il criterio dell'esistenza o no di un controllo maggioritario da parte di un'impresa non residente conformemente alle definizioni del GATS. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tale disaggregazione un programma di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per la disaggregazione, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.

4. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per le attività caratteristiche e disaggregazioni elencate ai punti 1, 2 e 3 e sottopone nel contempo di aggiungere alcune o tutte queste attività, caratteristiche e disaggregazioni, o alcune di esse, negli elenchi di cui alle sezioni 4, 7 e 9.

Sezione 11 Periodo di transizione

Ai fini del modulo comune definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

ALLEGATO 2

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE INDUSTRIALE

Sezione 1 Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore industriale.

Sezione 2 Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2 punti i), ii), iii), iv) e v) del presente regolamento e, in particolare:

- ad un elenco centrale di statistiche per un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, del rendimento e della competitività delle attività industriali,

- ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

Sezione 3 Campo d'applicazione

Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alle sezioni C, D e E della NACE REV 1. Tali sezioni riguardano le attività di estrazione di minerali (C), attività manifatturiere (D) e produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e di acqua (E). Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nelle sezioni C, D ed E.

Sezione 4 Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.

2. Statistiche demografiche annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

Sezione 5 Primo anno di riferimento

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Le statistiche pluriennali sono elaborate almeno ogni cinque anni.

Sezione 6 Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Sezione 7 Elaborazione dei risultati

1. I risultati sono disaggregati al livello a 4 cifre (classe) della NACE REV 1.

2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza e al livello a 3 cifre (gruppo) della NACE REV 1.

3. Alcuni risultati sono altresì disaggregati a livello di settore pubblico e settore privato e al livello a 3 cifre (gruppo) della NACE REV 1.

4. I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono disaggregati al livello a 4 cifre (classe) della NACE REV 1.

5. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati simultaneamente al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

6. I risultati per la caratteristica 21 11 0 riguardante gli investimenti per la tutela ambientale, sono elaborati per i seguenti raggruppamenti della NACE REV 1:

Sezione C

Sottosezione DA

Sottosezioni DB+DC

Sottosezione DD

Sottosezione DE

Sottosezione DF

Sottosezioni DG+DH

Sottosezione DI

Divisione 27

Divisione 28

Sottosezioni DK+DL+DM+DN

Divisione 40

Divisione 41

Sezione 8 Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

Risultati preliminari nazionali o stime vengono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, per le statistiche delle imprese di cui alla sezione 4, punto 3, elaborate per le seguenti caratteristiche:

>SPAZIO PER TABELLA>

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

Sezione 9 Relazioni e studi pilota

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

>SPAZIO PER TABELLA>

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, stabilisce per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali caratteristiche, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e sottopone nel contempo una raccomandazione di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

Sezione 10 Periodo di transizione

Ai fini del modulo dettagliato definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

ALLEGATO 3

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO

Sezione 1 Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore del commercio.

Sezione 2 Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii), iii) e vi) del presente regolamento e, in particolare:

- alla struttura del commercio e alla sua evoluzione,

- all'attività commerciale e alle forme di vendita, nonché ai tipi di rifornimento e di vendita.

Sezione 3 Campo di applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla sezione G della NACE REV 1. Tale sezione comprende le attività commerciali, le riparazioni di autoveicoli e di beni per la casa. Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nella sezione G.

2. Se il fatturato totale e il numero delle persone occupate in una divisione della sezione G della NACE REV 1 rappresentano normalmente, per uno Stato membro, meno dell'1 % del totale della Comunità, l'informazione prevista nel presente allegato che non si trova nell'allegato 1 può non essere raccolta ai fini del presente regolamento.

3. Se necessario per esigenze politiche della Comunità la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, può chiedere la raccolta ad hoc dei dati di cui al punto 2.

Sezione 4 Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le caratteristiche e le statistiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.

2. Statistiche demografiche annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Caratteristiche delle imprese per cui sono elaborate statistiche annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali pluriennali:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

Sezione 5 Primo anno di riferimento

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche elaborate con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per ognuna delle divisioni della NACE REV 1 per le quali sono raccolti i dati e per le statistiche regionali pluriennali:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. La frequenza pluriennale è di cinque anni.

Sezione 6 Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Sezione 7 Elaborazione dei risultati

1. Per permettere l'elaborazione delle aggregazioni comunitarie, gli Stati membri elaborano i risultati della componente nazionale disaggregati secondo le classi della NACE REV 1.

2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza per ogni gruppo della NACE REV 1.

3. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

4. Il campo d'applicazione delle statistiche regionali da elaborare su base pluriennale corrisponde alla popolazione delle unità locali la cui attività principale è classificata nella sezione G. Tuttavia, esso può limitarsi alle unità locali dipendenti dalle imprese classificate nella sezione G della NACE REV 1, qualora tale popolazione riguardi oltre il 95 % del campo d'applicazione complessivo. Tale rapporto viene calcolato utilizzando le caratteristiche dell'occupazione disponibili nel registro delle imprese.

Sezione 8 Trasmissione dei risultati

1. I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

2. Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

12 11 0 (Fatturato)

16 11 0 (Numero di persone occupate)

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

Sezione 9 Relazioni e studi polita

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

>SPAZIO PER TABELLA>

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, stabilisce per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e raccomanda nel contempo di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

Sezione 10 Periodo di transizione

Ai fini del modulo dettagliato definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

ALLEGATO 4

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE

Sezione 1 Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore della costruzione.

Sezione 2 Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii), iii), iv) e v) del presente regolamento e, in particolare:

- ad un elenco centrale di statistiche per un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, del rendimento e della competitività delle attività relative alla costruzione,

- ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

Sezione 3 Campo di applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutte le imprese e le attività di cui alla sezione F della NACE REV 1. Le statistiche delle imprese riguardano la popolazione di tutte le imprese classificate secondo la loro attività principale nella sezione F.

2. Se l'importo globale del fatturato ed il numero di persone occupate in una divisione della sezione F della nomenclatura NACE REV 1 rappresentano, in uno Stato membro, di norma meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni previste nel presente allegato e che non sono contemplate nell'allegato 1 possono non essere raccolte ai fini del regolamento.

3. Se la politica della Comunità lo richiede la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc dei dati di cui al paragrafo 2.

Sezione 4 Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.

2. Statistiche demografiche annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

Sezione 5 Primo anno di riferimento

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Le statistiche pluriennali sono elaborate per lo meno ogni cinque anni.

Sezione 6 Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave, gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserisce nella relazione prevista all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Sezione 7 Elaborazione dei risultati

1. I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2, sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.

I risultati relativi alle caratteristiche 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2 sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

I risultati concernenti le caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0 sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1.

2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

3. Alcuni risultati sono altresì disaggregati a livello di settore pubblico e settore privato e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

4. I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.

5. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

Sezione 8 Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

>SPAZIO PER TABELLA>

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NAVE REV 1.

Sezione 9 Relazioni e studi pilota

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

>SPAZIO PER TABELLA>

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e sottopone nel contempo una raccomandazione di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

Sezione 10 Periodo di transizione

Ai fini del modulo dettagliato definito dal presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

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