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Document 31997E0357

97/357/PESC: Posizione comune del 2 giugno 1997 definita dal Consiglio a norma dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea riguardante l'Albania

GU L 153 del 11.6.1997, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1997/357/oj

31997E0357

97/357/PESC: Posizione comune del 2 giugno 1997 definita dal Consiglio a norma dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea riguardante l'Albania

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 11/06/1997 pag. 0004 - 0005


POSIZIONE COMUNE del 2 giugno 1997 definita dal Consiglio a norma dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea riguardante l'Albania (97/357/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che l'Albania rientra nell'ambito dell'impostazione regionale definita dal Consiglio nelle sue conclusioni del 26 febbraio 1996;

ricordando l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato l'11 maggio 1992 (1),

considerando che il 24 marzo 1997 il Consiglio ha riaffermato la volontà dell'Unione di svolgere un ruolo importante per aiutare l'Albania a ripristinare la stabilità politica ed economica;

considerando che il Consiglio ha deciso che l'Unione coopererà all'interno del quadro di coordinamento dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione (OSCE); che il Consiglio permanente dell'OSCE in Europa ha deciso il 27 marzo 1997 di stabilire una presenza OSCE in Albania;

considerando che con la risoluzione 1101 del 28 marzo 1997 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha accolto con favore l'offerta fatta da taluni Stati membri delle Nazioni Unite di istituire una forza di protezione multinazionale limitata e temporanea in Albania; che la forza di protezione multinazionale (FPM) è diventata operativa;

considerando che il 29 aprile 1997 il Consiglio ha dichiarato di appoggiare gli sforzi intrapresi dall'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e dal Consiglio d'Europa per contribuire a ricostituire valide forze di polizia in Albania,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione europea aiuta l'Albania, all'interno del quadro di coordinamento dell'OSCE, con la sua azione e la sua presenza sul campo, a promuovere il processo democratico, il ripristino della stabilità politica e della sicurezza interna nonché lo svolgimento di elezioni libere e regolari. Continuerà a fornire aiuti umanitari e ad appoggiare le riforme economiche.

In questo contesto l'Unione opera in coordinamento con altre organizzazioni internazionali, compresi l'UEO e il Consiglio d'Europa.

L'Unione procede al coordinamento con la forza di protezione multinazionale per agevolare la fornitura tempestiva e sicura dell'assistenza umanitaria e per contribuire a creare un contesto di sicurezza per le missioni delle organizzazioni internazionali in Albania.

Articolo 2

Il Consiglio prende atto che la Commissione, a nome della Comunità europea:

- sta rispondendo alle esigenze immediate del popolo albanese, fornendo prodotti alimentari e medicinali tramite l'Ufficio della Comunità europea per gli aiuti umanitari;

- sta valutando di concentrare l'assistenza PHARE in settori direttamente connessi con il consolidamento della democrazia, il rilancio dell'attività economica e il potenziamento della pubblica amministrazione in Albania;

- coordina il sostegno finanziario con le istituzioni finanziarie internazionali;

- è disposta a contribuire all'iniziativa dell'UEO e del Consiglio d'Europa, nell'ambito del mandato di un elemento multinazionale di consulenza in materia di polizia, volta a ricostituire valide forze di polizia in Albania;

- è disposta ad appoggiare le attività dell'OSCE in materia di assistenza e di monitoraggio delle elezioni.

Articolo 3

L'Unione è disposta a fornire assistenza per lo svolgimento di rapide elezioni politiche libere e regolari, segnatamente mediante il monitoraggio.

Annette particolare importanza al ruolo dei liberi mezzi di comunicazione albanesi nell'attività informativa preelettorale.

In questo contesto l'Unione deciderà al più presto le modalità del suo contributo.

Articolo 4

L'Unione è disposta a prendere in esame la possibilità di convocare, a tempo debito e nelle condizioni adeguate, una conferenza internazionale sull'Albania alla quale saranno invitati a partecipare le istituzioni finanziarie internazionali, l'OSCE, le Nazioni Unite e i paesi terzi.

Articolo 5

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

(1) GU n. L 343 del 25. 11. 1992, pag. 2.

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