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Document 31997D0690

97/690/PESC: Decisione del Consiglio del 20 ottobre 1997 relativa all'attuazione della posizione comune 97/356/PESC, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa

GU L 293 del 27.10.1997, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/690/oj

31997D0690

97/690/PESC: Decisione del Consiglio del 20 ottobre 1997 relativa all'attuazione della posizione comune 97/356/PESC, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 27/10/1997 pag. 0003 - 0004


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 1997 relativa all'attuazione della posizione comune 97/356/PESC, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa (97/690/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.2 e J.11,

considerando che la posizione comune 97/356/PESC, del 2 giugno 1997 (1), prevede all'articolo 7 che l'Unione europea è disposta a fornire il proprio sostegno alla costituzione della capacità di prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa in base a proposte relative a progetti concreti, in particolare tramite l'Organizzazione dell'unità africana (OUA) e le organizzazioni subregionali africane;

considerando che, in base alle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 1997 sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa e per favorire gli sforzi africani, occorre che l'Unione europea fornisca il proprio sostegno al Meccanismo per la prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa, in prosieguo denominato «Meccanismo», stabilito dall'OUA nella 29a assemblea tenutasi al Cairo nel giugno 1993;

considerando che, per rendere operativo il Meccanismo dell'OUA, è indispensabile rafforzare le capacità di comunicazione dei quartieri generali dell'OUA, dei suoi uffici nazionali e regionali nonché delle missioni dell'OUA in loco; che un progetto concreto in questo settore è stato presentato dall'OUA nell'ambito di un progetto consolidato di proposte volte al rafforzamento del Meccanismo dell'OUA;

considerando che questa azione ha carattere pilota e che la sua valutazione consentirà all'Unione europea di ampliare la cooperazione con l'OUA e di prevedere un sostegno per altri progetti presentati dall'OUA che saranno esaminati caso per caso dall'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'Unione europea fornisce il proprio sostegno al Meccanismo per la prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa stabilito dall'OUA nel giugno 1993, che è diretto a consentire l'individuazione precoce delle fonti di conflitto nonché una rapida reazione ai conflitti stessi.

2. Per consentire a detto Meccanismo di migliorare la sua efficacia operativa e in considerazione delle carenze constatate nel settore delle comunicazioni in Africa, il sostegno dell'Unione europea per il 1997 riguarderà le esigenze dell'OUA, nel settore del rafforzamento delle capacità di comunicazione dei quartieri generali dell'OUA, dei suoi uffici nazionali e regionali nonché delle sue missioni in loco, compresa la formazione in questo settore.

Articolo 2

Nell'attuazione della presente decisione si terrà conto della necessità di assicurare la coerenza dell'assistenza all'OUA fornita dall'Unione europea, dagli Stati membri e dagli altri partecipanti alle conferenze sulla diplomazia preventiva di Washington (1995), Bruxelles e Madrid (1996).

Articolo 3

1. Per coprire le spese relative alla fornitura delle attrezzature, compresa la formazione del personale dell'OUA, un importo di 860 000 ecu è posto a carico del bilancio generale delle Comunità europee per il 1997.

2. La gestione delle spese finanziate con l'importo previsto al paragrafo 1 è effettuata nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.

Articolo 4

Sei mesi dopo la pubblicazione della presente decisione, il Consiglio procede alla valutazione dell'azione istituita in virtù di quest'ultima, in base agli elementi che gli saranno forniti dalla Commissione.

Articolo 5

La presente decisione prende effetto alla data della sua adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. BODEN

(1) GU L 153 dell'11. 6. 1997, pag. 1.

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