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Document 31997D0668

    97/668/CE: Decisione della Commissione dell'8 ottobre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    GU L 285 del 17.10.1997, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/668/oj

    31997D0668

    97/668/CE: Decisione della Commissione dell'8 ottobre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 285 del 17/10/1997 pag. 0038 - 0038


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (97/668/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

    considerando che la domanda presentata dal Lussemburgo il 17 febbraio 1997, e pervenuta alla Commissione il 24 febbraio 1997, era accompagnata da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda due tipi di lampade a scarica da montare su due tipi di proiettori destinati a due tipi di veicoli a motore;

    considerando che le informazioni trasmesse dal Lussemburgo dimostrano che la tecnologia e il principio alla base di questi nuovi tipi di lampade a scarica e di proiettori non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/517/CEE della Commissione (4);

    considerando che questi nuovi tipi di lampade a scarica e questi due nuovi tipi di proiettori soddisfano i requisiti dei regolamenti ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 8, n. 98 e n. 99; che, di conseguenza è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai tre elementi oggetto della domanda di deroga, vale a dire i tipi di lampada a scarica, i due tipi di proiettori muniti di questo tipo di lampada e i tipi di veicolo a motore, a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti;

    considerando che le direttive comunitarie di cui sopra saranno modificate per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia, dei proiettori muniti di tali lampade e dei veicoli a motore su cui sono montati tali proiettori;

    considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La domanda di deroga presentata dal Lussemburgo a favore di due tipi di lampade a scarica da montare su due tipi di proiettori per due tipi di veicoli a motore è approvata a condizione che i tipi di veicoli in questione siano dotati di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti.

    Articolo 2

    Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

    (2) GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

    (3) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.

    (4) GU L 265 del 12. 9. 1989, pag. 15.

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