Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0579

    97/579/CE: Decisione della Commissione del 23 luglio 1997 che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 237 del 28.8.1997, p. 18–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2004; abrogato da 32004D0210

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/579/oj

    31997D0579

    97/579/CE: Decisione della Commissione del 23 luglio 1997 che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 237 del 28/08/1997 pag. 0018 - 0023


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1997 che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/579/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    considerando che i pareri scientifici di alto livello costituiscono una base essenziale della normativa comunitaria sulla salute dei consumatori, nella quale rientrano, oltre alle materie legate alla salute dei consumatori in senso stretto, anche le questioni connesse alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e all'igiene ambientale;

    considerando che i pareri scientifici sulle questioni relative alla salute dei consumatori devono, nell'interesse dei consumatori e dell'industria, fondarsi sui principi dell'eccellenza, dell'indipendenza e della trasparenza;

    considerando che, anche ove non sussista l'obbligo di consultare i comitati scientifici, questi ultimi possono essere consultati su questioni che presentino un interesse particolare per la salute dei consumatori e la sicurezza dei generi alimentari;

    considerando che, sebbene gran parte dei problemi per i quali è necessario un parere scientifico rientrano nella competenza attuale di un determinato comitato scientifico, risulta tuttavia che alcuni di essi possono essere di competenza di più d'un comitato;

    considerando che, per rafforzare la coerenza e prevenire interferenze, è opportuno ridefinire le attività di alcuni comitati;

    considerando che la Commissione ha istituito, con decisione 97/404/CE (1), un comitato scientifico direttivo che coordina i lavori dei comitati scientifici;

    considerando che la Commissione deve poter ottenere tempestivamente pareri scientifici di alto livello;

    considerando che varie direttive e alcuni regolamenti del Consiglio prevedono l'obbligo di consultare un determinato comitato scientifico attualmente esistente e che la Commissione intende presentare al Consiglio proposte appropriate per adeguare la legislazione vigente alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Sono istituiti presso la Commissione i comitati scientifici seguenti:

    - il comitato scientifico dell'alimentazione umana;

    - il comitato scientifico dell'alimentazione animale;

    - il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali;

    - il comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica;

    - il comitato scientifico delle piante;

    - il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori;

    - il comitato scientifico dei medicinali e dei dispositivi medici;

    - il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente.

    2. I settori di competenza dei comitati scientifici sono enumerati in allegato.

    3. Il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali comprende un sottocomitato della salute degli animali ed un sottocomitato del benessere degli animali.

    Articolo 2

    1. I comitati scientifici vengono consultati nei casi previsti dalla legislazione comunitaria. La Commissione può decidere di consultarli anche su altre questioni che presentino particolare interesse per la salute dei consumatori e la sicurezza dei generi alimentari.

    2. Qualora la questione da esaminare interessi congiuntamente vari comitati scientifici di cui all'articolo 1, questi ultimi, dopo essere stati individuati dal comitato scientifico direttivo, possono istituire un gruppo di lavoro comune al fine di preparare i rispettivi pareri. Tale istituzione è obbligatoria se richiesta dal comitato scientifico direttivo.

    3. Su domanda della Commissione, i comitati scientifici forniscono pareri scientifici sulle questioni relative alla salute dei consumatori e alla sicurezza alimentare, provvedendo in particolare a:

    a) effettuare un esame critico della valutazione dei rischi svolta dagli scienziati appartenenti ad organizzazioni degli Stati membri;

    b) elaborare nuove procedure di valutazione dei rischi in settori quali, ad esempio, le malattie di origine alimentare e la trasmissibilità all'uomo delle malattie animali;

    c) formulare pareri scientifici per consentire alla Commissione di valutare la base scientifica delle raccomandazioni, norme e linee direttive elaborate nelle sedi internazionali;

    d) valutare i principi scientifici su cui si fondano le norme sanitarie comunitarie, tenendo conto delle tecniche di valutazione dei rischi elaborate dalle organizzazioni internazionali interessate.

    4. In base agli sviluppi, i comitati scientifici possono attirare l'attenzione della Commissione su qualsiasi problema specifico o emergente di loro competenza, che riguardi la salute dei consumatori e la sicurezza alimentare.

    5. La Commissione può richiedere che l'adozione del parere avvenga entro un determinato termine.

    Articolo 3

    1. I comitati scientifici sono composti da non più di 19 membri. Il numero di membri di ciascun comitato è determinato dalla Commissione in base alle competenze tecniche necessarie.

    2. I membri di ciascun comitato scientifico sono esperti scientifici in uno o più settori di competenza del comitato stesso; i membri conoscono collettivamente il più ampio ventaglio possibile di discipline.

    3. I membri dei comitati scientifici sono nominati dalla Commissione in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di un bando di prequalificazione, dei criteri di selezione e di una descrizione della procedura di selezione. La procedura di selezione indica in modo trasparente i candidati più idonei ad operare in seno ai comitati. Tra di essi, la Commissione nomina i membri di ciascun comitato scientifico, i quali non possono appartenere a più d'un comitato scientifico. I nominativi dei membri di ciascun comitato scientifico sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    I comitati scientifici e i sottocomitati del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali (in appresso denominati «sottocomitati») eleggono tra i propri membri, a maggioranza dei componenti, un presidente e due vicepresidenti.

    Articolo 5

    1. La durata del mandato dei membri dei comitati scientifici è di tre anni. I membri non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi. I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

    2. Qualora un membro di un comitato scientifico non sia più in grado di contribuire efficacemente alle attività del comitato o si dimetta, la Commissione nomina un adeguato sostituto per il periodo residuo, scelto nell'elenco degli più idonei di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

    3. I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni ricevono un'indennità per i servizi prestati alla Commissione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme adottate dalla Commissione.

    Articolo 6

    1. I membri di ciascun comitato scientifico agiscono in modo indipendente da influenze esterne nella loro funzione di membri del comitato.

    2. I membri dei comitati scientifici informano la Commissione annualmente in merito a qualsiasi interesse che possa essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza.

    3. I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni dichiarano, ad ogni riunione, gli interessi specifici che possano essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza.

    Articolo 7

    1. I comitati scientifici e i sottocomitati possono, d'accordo con la Commissione, invitare esperti esterni specializzati a partecipare ai loro lavori.

    2. I comitati scientifici e i sottocomitati possono costituire specifici gruppi di lavoro con compiti chiaramente definiti. Ogni gruppo di lavoro è presieduto da un membro del comitato (o del sottocomitato) e può includere esperti esterni.

    3. I gruppi di lavoro riferiscono ai comitati scientifici o al sottocomitato da cui dipendono.

    Articolo 8

    1. I comitati scientifici adottano regolamenti interni in collaborazione con il comitato scientifico direttivo. Tali regolamenti interni garantiscono che i comitati scientifici eseguano i loro compiti nel miglior modo possibile, osservando i principi di eccellenza, indipendenza e trasparenza e tenendo conto delle richieste legittime di tutela della riservatezza commerciale. I regolamenti sono resi pubblici.

    2. I regolamenti interni devono determinare, in particolare, per ciascun comitato scientifico, le procedure volte a:

    a) nominare i relatori incaricati di raccogliere fascicoli di informazione e documentazione e di stilare i progetti di parere del comitato scientifico;

    b) verificare che i relatori siano in grado di svolgere il loro compito specifico in modo quanto più possibile indipendente da influenze esterne;

    c) esprimere pareri in modo tempestivo e comunque entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5;

    d) garantire un coordinamento stretto con gli altri comitati scientifici e con il comitato scientifico direttivo.

    3. I comitati scientifici adottano i loro pareri a maggioranza dei componenti.

    4. I sottocomitati adottano, a maggioranza dei componenti, progetti di parere che vengono successivamente sottoposti al comitato scientifico della salute e del benessere degli animali per adozione definitiva.

    Articolo 9

    1. I comitati scientifici, i sottocomitati ed i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione della Commissione.

    2. La Commissione provvede alle funzioni di segreteria dei comitati scientifici, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro.

    Articolo 10

    Gli ordini del giorno, i verbali e i pareri adottati dai comitati scientifici sono resi pubblici senza indebiti ritardi, tenendo conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza commerciale. Le opinioni di minoranza sono sempre incluse e vengono attribuite ai membri solo su loro richiesta.

    Articolo 11

    Salvo l'articolo 214 del trattato, i membri e gli esperti esterni sono tenuti a non rivelare informazioni acquisite nell'ambito delle attività dei comitati scientifici, dei sottocomitati o di un gruppo di lavoro, quando siano stati avvertiti che tali informazioni costituiscono oggetto di una richiesta di riservatezza.

    Articolo 12

    1. I comitati scientifici istituiti dalla presente decisione sostituiscono i comitati scientifici preesistenti, secondo le modalità seguenti:

    a) il comitato scientifico dell'alimentazione umana sostituisce il comitato scientifico dell'alimentazione umana istituito con decisione 95/273/CE della Commissione (2);

    b) il comitato scientifico dell'alimentazione animale sostituisce il comitato scientifico dell'alimentazione animale istituito con decisione 76/791/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 86/105/CEE (4);

    c) il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali sostituisce la sezione salute degli animali e la sezione protezione degli animali del comitato scientifico veterinario istituito con decisione 81/651/CEE della Commissione (5), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

    d) il comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica sostituisce la sezione misure veterinarie collegate con la sanità pubblica del comitato scientifico veterinario, istituito con decisione 81/651/CEE della Commissione;

    e) il comitato scientifico delle piante sostituisce il comitato scientifico dei pesticidi, istituito con decisione 78/436/CEE della Commissione (6), modificata dalla decisione 86/105/CEE;

    f) il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori sostituisce il comitato scientifico di cosmetologia, istituito con decisione 78/45/CEE della Commissione (7), modificata da ultimo dalla decisione 94/954/CE (8);

    g) il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente sostituisce il comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici, istituito con decisione 78/618/CEE della Commissione (9), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

    2. Le decisioni 76/791/CEE, 78/45/CEE, 78/436/CEE, 78/618/CEE, 81/651/CEE e 95/273/CE sono abrogate.

    Tuttavia, i comitati da esse istituiti rimangono in funzione fino all'entrata in funzione dei comitati scientifici istituiti dalla presente decisione.

    I riferimenti alle decisioni abrogate s'intendono fatti alla presente decisione; i riferimenti a comitati e sezioni istituiti dalle decisioni abrogate s'intendono fatti rispettivamente ai comitati istituiti dalla presente decisione, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 169 del 27. 6. 1997, pag. 85.

    (2) GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 22.

    (3) GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 35.

    (4) GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 14.

    (5) GU n. L 233 del 19. 8. 1981, pag. 32.

    (6) GU n. L 124 del 12. 5. 1978, pag. 16.

    (7) GU n. L 13 del 17. 1. 1978, pag. 24.

    (8) GU n. L 371 del 31. 12. 1994, pag. 15.

    (9) GU n. L 198 del 22. 7. 1978, pag. 17.

    ALLEGATO

    Comitato scientifico dell'alimentazione umana

    Settore di competenza:

    Questioni scientifiche e tecniche sulla salute dei consumatori e sulla sicurezza dei generi alimentari relative al consumo di generi alimentari, in particolare le questioni relative alla tossicologia e all'igiene in tutta la catena di produzione alimentare, alla nutrizione e alle applicazioni delle tecnologie agroalimentari, nonché ai materiali che entrano in contatto con i prodotti alimentari, quali gli imballaggi.

    Comitato scientifico dell'alimentazione animale

    Settore di competenza:

    Questioni scientifiche e tecniche relative all'alimentazione degli animali, al suo effetto sulla salute animale e sulla qualità e salubrità dei prodotti di origine animale, nonché relative alle tecnologie applicate all'alimentazione animale.

    Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali

    Sottocomitato salute degli animali

    Settore di competenza:

    Questioni scientifiche e tecniche relative a tutti gli aspetti della salute animale, all'igiene, alle malattie degli animali e alle terapie, comprese le zoonosi di origine non alimentare, nonché alla zootecnica.

    Sottocomitato benessere degli animali

    Settore di competenza:

    Questioni scientifiche e tecniche relative al benessere degli animali, in particolare in materia di allevamento, di gestione dei greggi e delle mandrie, di trasporto, di macellazione e di sperimentazione.

    Comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica

    Settore di competenza:

    Questioni scientifiche e tecniche riguardanti la salute dei consumatori e la sicurezza dei generi alimentari e relative alle misure zoonotiche, tossicologiche, veterinarie e, in particolare, igieniche applicabili a produzione, trasformazione e rifornimento di generi alimentari di origine animale.

    Comitato scientifico delle piante

    Settore di competenza:

    Questioni scientifiche e tecniche relative alle piante destinate al consumo umano od animale o alla produzione e alla trasformazione di prodotti non alimentari per quanto riguarda le loro caratteristiche suscettibili di avere un effetto sulla salute umana o animale o sull'ambiente, compreso l'impiego dei pesticidi.

    Comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori

    Settore di competenza:

    Questioni scientifiche e tecniche concernenti la salute del consumatore relative ai prodotti cosmetici e ai prodotti non alimentari destinati al consumatore, in particolare le sostanze utilizzate per la preparazione di tali prodotti, la loro composizione e il loro uso, nonché le caratteristiche dell'imballaggio e dell'etichettatura.

    Comitato scientifico dei medicinali e dei dispositivi medici

    Settore di competenza:

    Questioni scientifiche e tecniche relative alla normativa comunitaria in materia di medicinali ad uso umano e veterinario, fatte salve le competenze specifiche devolute al comitato delle specialità farmaceutiche ed al comitato dei farmaci veterinari (1) nell'ambito della valutazione dei medicinali. Questioni scientifiche e tecniche relative alla normativa comunitaria riguardanti i dispositivi medici e gli apparecchi medici.

    Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente

    Settore di competenza:

    Questioni scientifiche e tecniche relative all'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici, biochimici e biologici il cui impiego potrebbe comportare conseguenze dannose per la salute umana e per diversi bacini ambientali.

    (1) Comitati istituiti presso l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

    Top