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Document 31997D0447

97/447/CE: Decisione della Commissione del 16 luglio 1997 che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, disposta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping di cui al regolamento (CEE) n. 2474/93 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 193 del 22.7.1997, p. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/447/oj

31997D0447

97/447/CE: Decisione della Commissione del 16 luglio 1997 che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, disposta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping di cui al regolamento (CEE) n. 2474/93 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 22/07/1997 pag. 0032 - 0037


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1997 che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, disposta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping di cui al regolamento (CEE) n. 2474/93 (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/447/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie delle Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (3),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (4), in particolare gli articoli 7 e 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. RICHIESTE IN SOSPESO PRESENTATE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 88/97

(1) Al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 71/97, erano pendenti presso la Commissione un certo numero di richieste, presentate dalle imprese di assemblaggio di biciclette in conformità con l'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, di esenzione dall'estensione - applicata in forza del regolamento (CE) n. 71/97 (di seguito, «il dazio antidumping esteso»), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese - del dazio antidumping definitivo imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (5). Il regolamento (CE) n. 88/97 riporta all'allegato I i soggetti le cui richieste sono state considerate ammissibili ai sensi dell'articolo 11.

(2) La Commissione ha richiesto e ottenuto dai soggetti succitati le informazioni necessarie, procedendo in taluni casi ad una verifica presso le sedi delle società interessate. L'inchiesta sul merito delle richieste, svolta alla luce dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, ha dimostrato che, per tutte le imprese in questione, il valore delle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese impiegate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore complessivo delle parti utilizzate. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che, per alcune società, il valore aggiunto alle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era superiore al 25 % del costo di fabbricazione delle biciclette finite.

(3) Alla luce di tali risultati, e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti di cui all'allegato A della presente decisione devono essere esentati dall'applicazione del dazio antidumping esteso. Si è provveduto ad informare i soggetti interessati e a dar loro la possibilità di presentare osservazioni in merito.

(4) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti di cui all'allegato A della presente decisione devono essere esentati dall'applicazione del dazio antidumping esteso a decorrere dal 20 aprile 1996; l'obbligazione doganale delle parti relativamente al dazio antidumping esteso deve pertanto considerarsi nulla a partire dalla stessa data.

B. RICHIESTE PRESENTATE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 88/97 DELLA COMMISSIONE

(5) Successivamente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, un certo numero di imprese di assemblaggio di biciclette hanno presentato, in conformità con l'articolo 3 di tale regolamento, richiesta di esenzione dall'applicazione del dazio antidumping esteso. La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco dei richiedenti (6) per i quali è stato sospeso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del suddetto regolamento, il pagamento del dazio antidumping esteso relativamente alle importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica.

(6) La Commissione ha richiesto e ottenuto dai soggetti di cui all'allegato B della presente decisione le informazioni necessarie; ha inoltre considerato ammissibili le loro richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 88/97. I soggetti sono stati debitamente informati dell'ammissibilità delle loro richieste. Le informazioni fornite sono state vagliate, procedendo in taluni casi ad una verifica presso le sedi delle società interessate.

(7) Secondo quanto infine accertato dalla Commissione, le operazioni di assemblaggio dei summenzionati richiedenti non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96. In effetti, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio dei richiedenti nel loro insieme, il valore delle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese impiegate in tali operazioni risultava inferiore al 60 % del valore complessivo delle parti utilizzate, mentre per alcuni richiedenti il valore aggiunto alle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era superiore al 25 % del costo di fabbricazione delle biciclette finite.

(8) Per i summenzionati motivi, e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti di cui all'allegato B della presente decisione devono essere esentati dall'applicazione del dazio antidumping esteso. Si è provveduto ad informarne i soggetti interessati e a dar loro la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito.

(9) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti di cui all'allegato B della presente decisione devono essere esentati dall'applicazione del dazio antidumping esteso a decorrere dalla data di ricevimento delle loro richieste; l'obbligazione doganale dei soggetti relativamente al dazio antidumping esteso deve pertanto considerarsi nulla a partire dalla stessa data.

C. AVVISO AGLI INTERESSATI

(10) A seguito dell'adozione della presente decisione, un elenco aggiornato dei soggetti esentati in forza dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 e dei soggetti le cui richieste, presentate in conformità dell'articolo 3 dello stesso regolamento, sono attualmente soggette ad esame, deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I soggetti di cui all'allegato A e B della presente decisione sono esentati dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

L'esenzione ha effetto a decorrere dal 20 aprile 1996 per i soggetti di cui all'allegato A e a decorrere dalla data riportata nella colonna «Decorrenza degli effetti» per le parti di cui all'allegato B.

Articolo 2

Gli Stati membri e i soggetti di cui all'allegato A o B sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.

(4) GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17.

(5) GU n. L 228 del 9. 9. 1993, pag. 1.

(6) GU n. C 45 del 13. 2. 1997, pag. 3 e

GU n. C 112 del 10. 4. 1997, pag. 9.

ALLEGATO A

>SPAZIO PER TABELLA>

Si informano gli interessati che, a seguito dell'adozione della presente decisione, un elenco aggiornato dei soggetti esentati in forza dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 e dei soggetti le cui richieste, presentate in conformità dell'articolo 3 dello stesso regolamento, sono attualmente soggette ad esame deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del suddetto regolamento.

ALLEGATO B

>SPAZIO PER TABELLA>

Si informano gli interessati, che a seguito dell'adozione della presente decisione, un elenco aggiornato dei soggetti esentati in forza dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 e dei soggetti le cui richieste, presentate in conformità dell'articolo 3 dello stesso regolamento, sono attualmente soggette ad esame deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del suddetto regolamento.

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