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Document 31997D0401

97/401/CE: Decisione della Commissione del 17 giugno 1997 che modifica la decisione 94/324/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Indonesia (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 166 del 25.6.1997, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/401/oj

31997D0401

97/401/CE: Decisione della Commissione del 17 giugno 1997 che modifica la decisione 94/324/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Indonesia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 25/06/1997 pag. 0014 - 0017


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1997 che modifica la decisione 94/324/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Indonesia (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/401/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'elenco degli stabilimenti riconosciuti dell'Indonesia per l'importazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 94/324/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 96/31/CE (4); che tale elenco può essere modificato qualora l'autorità competente dell'Indonesia trasmetta un nuovo elenco;

considerando che le competenti autorità dell'Indonesia hanno trasmesso un nuovo elenco al quale vengono aggiunti 35 stabilimenti, dal quale sono ritirati 119 stabilimenti nel quale sono state modificate le informazioni di 11 stabilimenti;

considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti riconosciuti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state adottate secondo la procedura istituita dalla decisione 90/13/CEE della Commissione (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato B della decisione 94/324/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

(2) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.

(3) GU n. L 145 del 10. 6. 1994, pag. 23.

(4) GU n. L 9 del 12. 1. 1996, pag. 6.

(5) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 70.

ALLEGATO

«ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

>SPAZIO PER TABELLA>

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