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Document 31997D0375

    97/375/CE: Decisione del Consiglio del 9 giugno 1997 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

    GU L 158 del 17.6.1997, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32007D0133

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/375/oj

    31997D0375

    97/375/CE: Decisione del Consiglio del 9 giugno 1997 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

    Gazzetta ufficiale n. L 158 del 17/06/1997 pag. 0043 - 0043


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 giugno 1997 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (97/375/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

    considerando che il Regno Unito è stato autorizzato con decisione 93/111/CEE (2), conformemente alla procedura prevista all'articolo 27, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 77/388/CEE, ad applicare sino al 31 dicembre 1996 una misura di deroga all'articolo 17, paragrafo 1 della suddetta direttiva;

    considerando che il Regno Unito, con lettera registrata alla Commissione il 19 novembre 1996, ha chiesto l'autorizzazione a prorogare detta misura di deroga;

    considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 18 dicembre 1996 della domanda di proroga presentata dal Regno Unito;

    considerando che tale misura particolare di deroga all'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE si inserisce in un sistema facoltativo di imposizione - destinato alle imprese la cui cifra d'affari annua non è superiore a 400 000 UKL - fondato sull'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma della summenzionata direttiva, che consente di versare l'imposta soltanto al momento dell'incasso del prezzo;

    considerando che il Regno Unito chiede l'autorizzazione ad aumentare il massimale relativo alla cifra d'affari da 350 000 a 400 000 UKL per tener conto dell'inflazione;

    considerando che la domanda di deroga può essere accolta, in considerazione sia del numero di imprese che hanno già optato per il regime semplificato sia della durata limitata della presente proroga;

    considerando che detta deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA;

    considerando che la Commissione ha adottato il 10 luglio 1996 un programma di lavoro che prevede un progresso graduale e per tappe verso un nuovo sistema comune di IVA;

    considerando che, poiché l'ultimo pacchetto di proposte è previsto per la metà del 1999, l'autorizzazione è accordata sino al 31 dicembre 1999, al fine di consentire una valutazione in merito alla coerenza della suddetta deroga con l'impostazione complessiva del nuovo sistema comune di IVA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato sino al 31 dicembre 1999 ad accordare in via facoltativa alle imprese la cui cifra d'affari annua non è superiore a 400 000 UKL il rinvio del diritto a deduzione dell'imposta fino al momento in cui l'imposta stessa è stata versata al fornitore.

    Articolo 2

    Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1997.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. ZALM

    (1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

    (2) GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 46.

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