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Document 31997D0333

    97/333/CE: Decisione della Commissione del 23 aprile 1997 relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1993 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

    GU L 139 del 30.5.1997, p. 30–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/333/oj

    31997D0333

    97/333/CE: Decisione della Commissione del 23 aprile 1997 relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1993 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 139 del 30/05/1997 pag. 0030 - 0043


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1997 relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1993 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede) (97/333/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    sentito il comitato del Fondo,

    considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dagli organismi pagatori di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

    considerando che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i documenti necessari alla liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1993; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70, l'esercizio 1993, essendo iniziato il 16 ottobre 1992, si è concluso il 15 ottobre 1993;

    considerando che la Commissione ha effettuato le verifiche previste all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 295/88 (4), la decisione di liquidazione dei conti comporta la determinazione dell'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio in questione e riconosciute a carico del FEOAG, sezione garanzia; che a norma dell'articolo 102 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (6), il risultato della decisione di liquidazione, che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione, in applicazione degli articoli 100 e 101, ed il totale delle spese riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione, è imputato ad un unico articolo come spesa in più o in meno;

    considerando che, a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse ed effettuati conformemente alle norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non risponde a tali condizioni e non può essere pertanto finanziata dal FEAOG, sezione garanzia; che gli importi dichiarati da ciascuno Stato membro interessato, quelli riconosciuti a carico del FEAOG, sezione garanzia, e le differenze tra questi due importi, nonché le differenze tra le spese riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia, e quelle imputate ai conti dell'esercizio sono riportati nell'allegato alla presente decisione;

    considerando che talune spese dichiarate dall'Italia nell'esercizio 1993 relative alle restituzioni all'esportazione di grano duro e dalla Francia in merito all'aiuto al consumo dell'olio d'oliva sono state incluse nella decisione 96/311/CE (7) della Commissione, modificata dalla decisione 96/701/CE (8); che i relativi importi sono stati quindi detratti dalle spese dichiarate dagli Stati membri nel quadro dell'esercizio 1993;

    considerando che le spese dichiarate dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Irlanda, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito per il sostegno ai produttori di taluni seminativi, ammontanti rispettivamente a 37 610 355 BEF, 261 991 880,28 DKK, 600 977 770,84 DEM, 72 776 981 668 ESP, 2 572 344 612,45 FRF, 458 554,44 IEP, 110 362 227 405 ITL, 14 188 574 LUF, 1 178 066,51 NLG, 3 562 835 605 PTE, 85 024 800,11 GBP, non sono oggetto della presente decisione, in quanto i pagamenti definitivi per i semi oleosi sono stati effettuati soltanto nel corso dell'esercizio 1994 e le conclusioni delle indagini del FEAOG riguardano le spese complessive del raccolto 1993 e non soltanto gli anticipi versati nel corso dell'esercizio 1993; che detti importi sono stati pertanto detratti dalle spese dichiarate da tali Stati membri nel quadro dell'esercizio 1993 e verranno liquidati in una fase successiva;

    considerando che le spese dichiarate dalla Spagna per il catasto olivicolo, pari a 600 038 445 ESP, dalla Francia per l'abbandono definitivo e la riduzione della produzione lattiera, pari a 531 272 940,06 FRF, e dall'Italia per l'ammasso pubblico dell'olio d'oliva, pari a 142 558 268 250 ITL, non formano oggetto della presente decisione, poiché è necessario procedere ad ulteriori verifiche; che detti importi sono stati pertanto detratti dalle spese dichiarate da tali Stati membri per l'esercizio 1993 e verranno liquidati in una fase successiva;

    considerando che, prima che la Commissione disponga le rettifiche finanziarie per le quali è ammissibile il procedimento di conciliazione istituito con decisione 94/442/CE della Commissione (9), è necessario che lo Stato membro possa, se lo desidera, promuovere tale procedimento e che la Commissione stessa esamini quindi la relazione redatta dall'organo di conciliazione; che i termini previsti per il procedimento non sono scaduti, per tutte le rettifiche di cui trattasi, alla data di adozione della presente decisione; che è tuttavia necessario non ritardare ulteriormente la decisione di liquidazione; che pertanto tali importi sono stati detratti dalle spese dichiarate dagli Stati membri interessati nel quadro dell'esercizio 1993 e saranno liquidati in una fase successiva;

    considerando che, in base all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, la Comunità non si fa carico delle conseguenze finanziarie di irregolarità o negligenze, qualora queste siano attribuibili alle amministrazioni o agli altri organismi degli Stati membri; che è opportuno includere nel campo d'applicazione della presente decisione alcune delle conseguenze finanziarie che non possono essere imputate al bilancio comunitario;

    considerando che la presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie da trarre, nel quadro di una successiva liquidazione dei conti, riguardo agli aiuti nazionali e alle infrazioni per i quali i procedimenti previsti dagli articoli 93 e 169 del trattato siano attualmente in corso o si siano conclusi dopo il 31 dicembre 1996;

    considerando che la presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione dovrà trarre, nel quadro di una successiva liquidazione dei conti, dalle indagini in corso alla data della sua adozione, dalle irregolarità di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee in cause attualmente pendenti su materie oggetto della decisione stessa;

    considerando che, rispetto alle spese mensili, gli importi posti a carico della Spagna e dell'Italia nel quadro della presente decisione sono considerevoli, e che è quindi opportuno che essi siano contabilizzati in tre parti uguali tra le spese di tre mesi consecutivi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I conti degli Stati membri riguardanti le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1993 sono liquidati secondo quanto indicato nell'allegato.

    Articolo 2

    Gli importi indicati ai punti 3 dell'allegato sono, per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Francia, l'Irlanda, l'Olanda, il Portogallo e il Regno Unito, da contabilizzare tra le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (10) per il secondo mese successivo alla data di notifica della presente decisione.

    Articolo 3

    Gli importi indicati ai punti 3 dell'allegato sono, per la Spagna e per l'Italia, da contabilizzare in tre parti uguali tra le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 296/96, rispettivamente per il secondo, terzo e quarto mese successivo alla data di notifica della presente decisione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

    (2) GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

    (3) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

    (4) GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 7.

    (5) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

    (6) GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

    (7) GU n. L 117 del 14. 5. 1996, pag. 19.

    (8) GU n. L 323 del 13. 12. 1996, pag. 26.

    (9) GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 45.

    (10) GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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