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Document 31997D0296

    97/296/CE: Decisione della Commissione del 22 aprile 1997 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 122 del 14.5.1997, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; abrogato da 32006D0766

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/296/oj

    31997D0296

    97/296/CE: Decisione della Commissione del 22 aprile 1997 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 122 del 14/05/1997 pag. 0021 - 0023


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 1997 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/296/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), modificata dalla decisione 97/34/CE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

    considerando che la Commissione ha fissato le condizioni specifiche d'importazione dei prodotti della pesca per determinati paesi terzi;

    considerando che la decisione 95/328/CE della Commissione (3) ha stabilito un modello standardizzato di certificato sanitario per le importazioni di prodotti della pesca in provenienza dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica;

    considerando che la decisione 97/20/CE della Commissione (4) ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana;

    considerando che è opportuno stabilire in un secondo tempo l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE e che sono quindi in grado di garantire che i prodotti della pesca esportati verso la Comunità rispondono alle esigenze di salubrità previste per la protezione della salute dei consumatori dalle disposizioni della direttiva 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (5);

    considerando che tale elenco deve comprendere i paesi terzi che sono già oggetto di una decisione specifica e i paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per i quali potrà essere stabilito un elenco provvisorio di stabilimenti autorizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 95/408/CE;

    considerando che, al fine di evitare un'interruzione degli scambi tradizionali, le disposizioni previste dall'articolo 11, punto 7 della direttiva 91/493/CEE possono continuare ad applicarsi per un periodo limitato ai prodotti della pesca importati da paesi terzi che non figurano ancora in detto elenco;

    considerando che tale elenco di paesi terzi è stabilito fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla protezione della salute degli animali o dell'ambiente;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, è stabilito nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    1. Fatte salve le disposizioni relative alla protezione della salute degli animali e dell'ambiente, gli Stati membri provvedono ad importare prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano soltanto se provengono dai paesi terzi elencati in allegato.

    2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai prodotti della pesca importati da uno stabilimento riconosciuto secondo le modalità previste dall'articolo 11, punto 6 della direttiva 91/493/CEE.

    Articolo 3

    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, gli Stati membri possono continuare a importare fino al 1° luglio 1998 prodotti della pesca provenienti da paesi terzi che non figurano nell'elenco allegato alla presente decisione, applicando le disposizioni previste dall'articolo 11, punto 7 della direttiva 91/493/CEE.

    2. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti della pesca importati secondo le condizioni previste al punto 1 siano commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro d'importazione o degli Stati membri che accordano la stessa deroga e che sull'etichettatura sia chiaramente indicato il paese d'origine.

    Articolo 4

    La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

    (2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

    (3) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 32.

    (4) GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.

    (5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

    ALLEGATO

    Elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

    I. Paesi terzi oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

    Albania

    Argentina

    Brasile

    Canada

    Cile

    Colombia

    Corea del Sud

    Costa d'Avorio

    Ecuador

    Filippine

    Gambia

    Giappone

    Isole Fær Øer

    Indonesia

    Malaysia

    Marocco

    Mauritania

    Nuova Zelanda

    Perù

    Russia

    Senegal

    Singapore

    Sudafrica

    Taiwan

    Tailandia

    Turchia

    Uruguay

    II. Paesi terzi conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE del Consiglio

    Australia

    Bangladesh

    Belize

    Cina

    Costa Rica

    Croazia

    Cuba

    Groenlandia

    Guatemala

    Falkland

    Honduras

    India

    Madagascar

    Maldive

    Messico

    Namibia

    Panama

    Polonia

    Seicelle

    Slovenia

    Stati Uniti d'America

    Togo

    Tunisia

    Venezuela

    Vietnam

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