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Document 31997D0296
97/296/EC: Commission Decision of 22 April 1997 drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorized for human consumption (Text with EEA relevance)
97/296/CE: Decisione della Commissione del 22 aprile 1997 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/296/CE: Decisione della Commissione del 22 aprile 1997 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 122 del 14.5.1997, p. 21–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; abrogato da 32006D0766
97/296/CE: Decisione della Commissione del 22 aprile 1997 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 122 del 14/05/1997 pag. 0021 - 0023
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 1997 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/296/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), modificata dalla decisione 97/34/CE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando che la Commissione ha fissato le condizioni specifiche d'importazione dei prodotti della pesca per determinati paesi terzi; considerando che la decisione 95/328/CE della Commissione (3) ha stabilito un modello standardizzato di certificato sanitario per le importazioni di prodotti della pesca in provenienza dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica; considerando che la decisione 97/20/CE della Commissione (4) ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana; considerando che è opportuno stabilire in un secondo tempo l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE e che sono quindi in grado di garantire che i prodotti della pesca esportati verso la Comunità rispondono alle esigenze di salubrità previste per la protezione della salute dei consumatori dalle disposizioni della direttiva 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (5); considerando che tale elenco deve comprendere i paesi terzi che sono già oggetto di una decisione specifica e i paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per i quali potrà essere stabilito un elenco provvisorio di stabilimenti autorizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 95/408/CE; considerando che, al fine di evitare un'interruzione degli scambi tradizionali, le disposizioni previste dall'articolo 11, punto 7 della direttiva 91/493/CEE possono continuare ad applicarsi per un periodo limitato ai prodotti della pesca importati da paesi terzi che non figurano ancora in detto elenco; considerando che tale elenco di paesi terzi è stabilito fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla protezione della salute degli animali o dell'ambiente; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, è stabilito nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 1. Fatte salve le disposizioni relative alla protezione della salute degli animali e dell'ambiente, gli Stati membri provvedono ad importare prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano soltanto se provengono dai paesi terzi elencati in allegato. 2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai prodotti della pesca importati da uno stabilimento riconosciuto secondo le modalità previste dall'articolo 11, punto 6 della direttiva 91/493/CEE. Articolo 3 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, gli Stati membri possono continuare a importare fino al 1° luglio 1998 prodotti della pesca provenienti da paesi terzi che non figurano nell'elenco allegato alla presente decisione, applicando le disposizioni previste dall'articolo 11, punto 7 della direttiva 91/493/CEE. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti della pesca importati secondo le condizioni previste al punto 1 siano commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro d'importazione o degli Stati membri che accordano la stessa deroga e che sull'etichettatura sia chiaramente indicato il paese d'origine. Articolo 4 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17. (2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33. (3) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 32. (4) GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46. (5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. ALLEGATO Elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana I. Paesi terzi oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio Albania Argentina Brasile Canada Cile Colombia Corea del Sud Costa d'Avorio Ecuador Filippine Gambia Giappone Isole Fær Øer Indonesia Malaysia Marocco Mauritania Nuova Zelanda Perù Russia Senegal Singapore Sudafrica Taiwan Tailandia Turchia Uruguay II. Paesi terzi conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE del Consiglio Australia Bangladesh Belize Cina Costa Rica Croazia Cuba Groenlandia Guatemala Falkland Honduras India Madagascar Maldive Messico Namibia Panama Polonia Seicelle Slovenia Stati Uniti d'America Togo Tunisia Venezuela Vietnam