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Document 31997D0278

    97/278/CE: Decisione della Commissione dell'11 aprile 1997 recante modifica alle decisioni 95/160/CE, 95/161/CE e 95/168/CE e riguardante i metodi da impiegare per i test microbiologici (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 110 del 26.4.1997, p. 77–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. impl. da 32005R1688

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/278/oj

    31997D0278

    97/278/CE: Decisione della Commissione dell'11 aprile 1997 recante modifica alle decisioni 95/160/CE, 95/161/CE e 95/168/CE e riguardante i metodi da impiegare per i test microbiologici (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 110 del 26/04/1997 pag. 0077 - 0078


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 1997 recante modifica alle decisioni 95/160/CE, 95/161/CE e 95/168/CE e riguardante i metodi da impiegare per i test microbiologici (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/278/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e alle importazioni dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 9 bis, paragrafo 2, e 9 ter, paragrafo 2,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda gli agenti patogeni, la direttiva 90/425/CEE (2), modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE (3), in particolare l'allegato II, capitolo 2, primo trattino,

    considerando che la decisione 95/160/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito (4), prevede in particolare un esame microbiologico da applicarsi ai campioni;

    considerando che la decisione 95/161/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole (5), prevede in particolare un esame microbiologico dei campioni;

    considerando che la decisione 95/168/CE della Commissione, dell'8 maggio 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di determinati tipi di uova destinate al consumo umano (6), prevede in particolare un metodo microbiologico per l'esame dei campioni;

    considerando che il comitato scientifico veterinario, nella sua relazione del 3 giugno 1996, ha espresso un parere in merito ai metodi di esame microbiologico che offrono garanzie equivalenti;

    considerando che è opportuno modificare le decisioni 95/160/CE, 95/161/CE e 95/168/CE introducendo la possibilità di applicare un metodo di esami microbiologico che offra garanzie equivalenti a quello già previsto;

    considerando che i metodi descritti nella presente decisione tengono conto del parere del comitato scientifico veterinario;

    considerando che le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'allegato I della decisione 95/160/CE, il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Test microbiologico per l'esame dei campioni:

    - l'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle dev'essere effettuata secondo il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, ovvero secondo il metodo descritto dal Comitato nordico di analisi alimentare (metodo NMKL n. 71, quarta edizione, 1991, o sue edizioni rivedute);

    - in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri, il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, dev'essere considerato quale metodo di riferimento.»

    Articolo 2

    Nell'allegato I della decisione 95/161/CE, il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4. Test microbiologico per l'esame dei campioni:

    - l'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle dev'essere effettuata secondo il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, ovvero secondo il metodo descritto dal Comitato nordico di analisi alimentare (metodo NMKL n. 71, quarta edizione, 1991, o sue edizioni rivedute);

    - in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri, il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, dev'essere considerato quale metodo di riferimento.»

    Articolo 3

    Nell'allegato I della decisione 95/168/CE, il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Test microbiologico per l'esame dei campioni:

    - l'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle dev'essere effettuata secondo il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, ovvero secondo il metodo descritto dal Comitato nordico di analisi alimentare (metodo NMKL n. 71, quarta edizione, 1991, o sue edizioni rivedute);

    - in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri, il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, dev'essere considerato quale metodo di riferimento.»

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

    (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (3) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.

    (4) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 40.

    (5) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 44.

    (6) GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 44.

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