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Document 31997D0146
97/146/EC: Commission Decision of 4 February 1997 concerning a request for exemption submitted by the Netherlands pursuant to Article 8 (2) (c) of Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers (Only the Dutch text is authentic)
97/146/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
97/146/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
GU L 56 del 26.2.1997, p. 19–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/02/1999
97/146/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 056 del 26/02/1997 pag. 0019 - 0019
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (97/146/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), considerando che la domanda presentata dai Paesi Bassi con lettera del 14 giugno 1996 e pervenuta il 17 giugno 1996 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, in conformità del regolamento ECE n. 48; considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente; considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La domanda di deroga dei Paesi Bassi per la produzione e l'installazione di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7, installato in conformità del regolamento ECE n. 48 sui tipi di veicoli cui sono destinate, è approvata. Articolo 2 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1997. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7. (3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54. (4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1. (6) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.