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Document 31997D0142

    97/142/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 56 del 26.2.1997, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/02/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/142/oj

    31997D0142

    97/142/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 056 del 26/02/1997 pag. 0015 - 0015


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (97/142/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

    considerando che la domanda presentata dalla Germania il 2 luglio 1996 e pervenuta alla Commissione l'8 luglio 1996 era accompagnata da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda un tipo di lampada a scarica montato su un tipo di proiettore destinato ad un tipo di veicolo a motore;

    considerando la fondatezza dei motivi addotti, in base ai quali è dimostrato che la tecnologica e il principio alla base di questi nuovi tipi di lampada a scarica e di proiettori non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/517/CEE della Commissione (4);

    considerando che questo nuovo tipo di lampada a scarica e questo nuovo tipo di proiettore soddisfano i requisiti dei regolamenti ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) n. 98 e n. 99; che, di conseguenza, è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai tre elementi oggetto della domanda di deroga, vale a dire il tipo di lampada a scarica, il tipo di proiettore munito di questo tipo di lampada e il tipo di veicolo a motore, a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti;

    considerando che le direttive comunitarie di cui sopra saranno modificate per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia, dei proiettori muniti di tali lampade e dei veicoli a motore su cui sono montati tali proiettori;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Commissione approva la domanda di deroga presentato dalla Germania a favore di un tipo di lampada a scarica montato su un tipo di proiettore destinato ad un tipo di veicolo a motore. La richiesta è accolta a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1997.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

    (2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

    (3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.

    (4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 15.

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