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Document 31997D0037

97/37/CE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 recante deroghe ai documenti unici di programmazione per i dipartimenti francesi d'oltremare a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, punto 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (Poseidom) e all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/173/CE della Commissione (criteri di scelta) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

GU L 14 del 17.1.1997, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/37(1)/oj

31997D0037

97/37/CE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 recante deroghe ai documenti unici di programmazione per i dipartimenti francesi d'oltremare a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, punto 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (Poseidom) e all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/173/CE della Commissione (criteri di scelta) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 17/01/1997 pag. 0059 - 0060


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 recante deroghe ai documenti unici di programmazione per i dipartimenti francesi d'oltremare a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, punto 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (Poseidom) e all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/173/CE della Commissione (criteri di scelta) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (97/37/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, punto 2, lettera b),

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in particolare l'articolo 8,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/173/CE della Commissione (4), i criteri di scelta per gli investimenti relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli possono essere oggetto di deroghe puntuali da decidersi nel quadro dell'attuazione di azioni particolari approvate dal Consiglio per le regioni ultraperiferiche;

considerando che il 29 luglio 1994, con le decisioni 94/631/CE, 94/632/CE, 94/633/CE e 94/634/CE (5) la Commissione ha approvato i documenti unici di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nei dipartimenti francesi della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e della Riunione nel quadro dell'obiettivo 1;

considerando che tali documenti unici di programmazione prevedono una misura destinata all'attuazione di un'azione comune nel quadro dell'obiettivo 5a per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel quadro del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che il 14 aprile 1995 e il 6 settembre 1996 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione una domanda di deroga al disposto dell'articolo 13, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché una domanda relativa ad alcune deroghe all'allegato della decisione 94/173/CE, in ordine al settore dei cereali per investimenti relativi all'ammasso e all'alimentazione animale, al settore delle piante oleose e proteiche per investimenti relativi all'alimentazione animale e al settore delle uova e del pollame per investimenti relativi al condizionamento delle uova e alla macellazione dei polli;

considerando che le deroghe puntuali al disposto dell'articolo 13, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché ai criteri di scelta approvati con la decisione 94/173/CE succitata chieste dalle autorità francesi, sono giustificate se si tiene conto delle esigenze specifiche dei dipartimenti d'oltremare e della necessità di sviluppare, in tali dipartimenti, le industrie della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, nel quadro delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 6763/91;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle strutture agrarie e dello sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di deroga al regolamento (CEE) n. 866/90 e ai criteri di scelta fissati dalla decisione 94/173/CE della Commissione, presentate nel quadro dei documenti unici di programmazione per l'attuazione di interventi strutturali comunitari nei dipartimenti della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e della Riunione, indicate nell'allegato della presente decisione, sono accolte.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

(4) GU n. L 79 del 23. 3. 1994, pag. 29.

(5) GU n. L 250 del 26. 9. 1994, pagg. 28,32,,36 e 40.

ALLEGATO

1. Regolamento (CEE) n. 866/90

- L'articolo 13, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 866/90 non si applica, a condizione che i prodotti trasformati e/o commercializzati in virtù degli investimenti finanziati siano destinati esclusivamente al mercato dei DOM.

- Questa deroga si applica a tutti i DOM.

2. Decisione 94/173/CE (Criteri di scelta)

2.1. Settori dei cereali e delle piante oleose e proteiche

- Sono ammessi gli investimenti relativi ai silos.

- Il limite massimo di 20 000 tonnellate di capacità per gli impianti di alimenti per il bestiame non si applica.

- Questa deroga si applica alla Riunione e alla Martinica.

2.2. Settore delle carni, sottosettore delle carni di pollame

- Non si applica l'obbligo di ridurre la capacità di macellazione per il pollame.

- Questa deroga si applica alla Martinica e alla Guyana.

2.3. Settore delle uova

- Non si applica il divieto di aumentare la capacità di condizionamento delle uova.

- Questa deroga si applica alla Martinica e alla Guyana.

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