EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996Y0919(02)

Risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1994 sulle limitazioni all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione

GU C 274 del 19.9.1996, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

31996Y0919(02)

Risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1994 sulle limitazioni all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione

Gazzetta ufficiale n. C 274 del 19/09/1996 pag. 0003 - 0006


ALLEGATO I.1

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1994 sulle limitazioni all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.1,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

A. Considerazioni generali sulla politica da seguire

i) Il Consiglio ricorda che nella relazione adottata dal Consiglio europeo di Maastricht nel 1991 è stata data la priorità all'armonizzazione delle politiche di ammissione per fini di occupazione di cittadini in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi, ma che in detta relazione era stato rilevato che queste politiche dovrebbero essere necessariamente restrittive.

ii) Il Consiglio riconosce il contributo dei lavoratori migranti allo sviluppo economico dei rispettivi paesi ospitanti. Attualmente, però, nessuno degli Stati membri pratica un'attiva politica dell'immigrazione. Al contrario, tutti gli Stati hanno limitato, per motivi economici, sociali e dunque politici, la possibilità di immigrazione legale durevole. Pertanto, l'autorizzazione per occupazioni temporanee può essere considerata solo una limitata eccezione.

iii) Il Consiglio riconosce che gli attuali tassi elevati di disoccupazione negli Stati membri aumentano la necessità di un'effettiva attuazione della preferenza comunitaria in materia di occupazione mediante la piena utilizzazione del sistema EURES al fine di migliorare la trasparenza dei mercati del lavoro e agevolare il collocamento all'interno della Comunità europea. Il Consiglio riconosce peraltro che le disposizioni del trattato CE e dell'accordo SEE consentono per quanto possibile di far occupare posti di lavoro vacanti da cittadini di altri Stati membri e di paesi dell'EFTA partecipanti all'accordo SEE.

iv) Il Consiglio ha convenuto di non contemplare nella presente risoluzione la questione dei cittadini extracomunitari soggiornanti legalmente a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro, ma che non godono del diritto di ammissione e di soggiorno in un altro Stato membro.

Ha convenuto di esaminare tale questione in seguito.

v) Gli Stati membri si riservano il diritto di autorizzare, in conformità del diritto nazionale, il coniuge e i figli a carico ad accompagnare le persone ammesse ai sensi della presente risoluzione.

vi) Alla luce di quanto precede, il Consiglio stabilisce che si dovrà continuare ad applicare e, se necessario, a rafforzare le attuali misure restrittive sull'ammissione di cittadini extracomunitari a fini di occupazione. A questo scopo, il Consiglio conviene che le politiche nazionali degli Stati membri nei confronti dei cittadini extracomunitari che chiedono l'ammissione sul loro territorio o il permesso di rimanervi per fini di occupazione siano disciplinate dai principi che seguono, principi che gli Stati membri non possono rendere meno ristrettivi nell'ambito del diritto interno. Il Consiglio conviene di tener conto di tali principi in tutte le proposte di revisione delle legislazioni nazionali. Gli Stati membri si adoperano inoltre per far sì che entro il 1° gennaio 1996 quest'ultime siano conformi ai medesimi. Detti principi non sono vincolanti giuridicamente per gli Stati membri e non forniscono un terreno d'azione a singoli lavoratori e datori di lavoro.

B. Persone cui non si applica la presente risoluzione

I principi di armonizzazione non si applicano:

- ai beneficiari del diritto di libera circolazione in virtù del diritto comunitario, vale a dire i cittadini degli Stati membri, i cittadini dei paesi dell'EFTA partecipanti all'accordo SEE, e i loro familiari;

- ai cittadini extracomunitari ai quali è stata concessa l'ammissione per fini di ricongiungimento familiare perché raggiungano cittadini di uno Stato membro o extracomunitari residenti nello Stato membro in questione;

- ai cittadini extracomunitari, beneficiari, per l'accesso a un'occupazione, dei diritti derivanti da accordi disciplinati dal diritto comunitario conclusi con paesi terzi;

- alle persone che svolgono un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità dei giovani, o persone «alla pari»;

- alle persone che entrano negli Stati membri per svolgervi attività economiche in qualità di lavoratori autonomi o per avviare e/o dirigere imprese/attività che effettivamente controllano; per tali persone si applicheranno i principi stabiliti in un futuro progetto di risoluzione relativa ai lavoratori autonomi;

- alle persone che sono presenti legalmente in uno Stato membro come:

- rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra;

- richiedente asilo;

- cittadini extracomunitari cui è stato concesso asilo;

- agli sfollati ammessi temporaneamente;

- alle persone autorizzate a titolo eccezionale a soggiornare per motivi umanitari.

C. Principi che disciplinano le politiche degli Stati membri

i) Criteri generali

- Gli Stati membri rifiutano l'accesso sul proprio territorio ai cittadini extracomunitari per fini di occupazione.

- Gli Stati membri terranno conto delle richieste di accesso sul loro territorio per fini di occupazione solo qualora l'offerta di posti di lavoro proposta in uno Stato membro non possa essere coperta dalla manodopera nazionale e comunitaria o dalla manodopera non comunitaria che risiede legalmente e a titolo permanente in detto Stato membro e che già fa parte del regolare mercato del lavoro di detto Stato. A tal fine applicano la procedura prevista nella seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), e alla luce della decisione 93/569/CEE della Commissione (2) relativa all'applicazione del regolamento, con particolare riguardo all'articolo 15, paragrafo 16.

- Fatta salva l'applicazione dei due criteri di cui sopra, i cittadini extracomunitari possono, se necessario, essere ammessi su base temporanea e per una durata determinata nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione qualora:

- l'offerta di lavoro riguardi un determinato lavoratore o lavoratore dipendente di un prestatore di servizi e presenti un carattere particolare basato su ragioni relative alla specializzazione richiesta per il posto di lavoro (qualifiche professionali, esperienza, ecc.);

- un datore di lavoro offra a lavoratori extracomunitari nominativamente designati posti di lavoro vacanti solo se le autorità competenti ritengono all'occorrenza che i motivi esposti dal datore di lavoro, compresa la natura delle qualifiche richieste, siano giustificati dall'indisponibilità a breve termine di un'offerta di manodopera sul mercato nazionale o comunitario del lavoro e che pregiudichi seriamente il funzionamento dell'impresa o lo stesso datore di lavoro;

- posti vacanti siano offerti a:

- lavoratori stagionali, il cui numero è rigorosamente controllato al momento dell'ammissione nel territorio degli Stati membri e che svolgono attività ben determinate, soddisfacendo normalmente una tradizionale situazione di necessità dello Stato membro in questione. Gli Stati membri limitano l'ammissione di questi lavoratori ai casi in cui non vi sia motivo di ritenere che le persone in questione cerchino di rimanere nel territorio degli Stati membri su base permanente;

- apprendisti;

- lavoratori frontalieri;

- persone che siano temporaneamente trasferite dalla loro società in quanto componenti essenziali dell'organico.

ii) Procedura per autorizzare l'ingresso per fini di occupazione

Un cittadino extracomunitario non è ammesso per fini di occupazione se non gli è stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione ad assumere un'occupazione nel territorio dello Stato membro interessato. Detta autorizzazione preventiva può essere costituita da un permesso di lavoro rilasciato al datore di lavoro o al lavoratore.

Inoltre, un cittadino extracomunitario deve altresì essere in possesso di tutti i visti necessari o, se lo Stato membro interessato lo richiede, di un permesso di soggiorno.

iii) Restrizioni per quanto riguarda la sfera lavorativa

Il permesso di lavoro iniziale è limitato di norma all'occupazione in un impiego specifico con un datore di lavoro determinato.

iv) Restrizioni del periodo di ammissione per fini d'occupazione

Un lavoratore stagionale è ammesso per non più di sei mesi nell'arco di un periodo di un anno, e deve rimanere al di fuori del territorio degli Stati membri per almeno sei mesi prima di essere riammesso per fini di occupazione.

Gli apprendisti sono ammessi per un periodo massimo iniziale di un anno. Tale periodo può essere fissato a più di un anno e prorogato esclusivamente del tempo necessario per ottenere una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro interessato nel settore della loro attività.

Altri cittadini extracomunitari ammessi nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione sono ammessi per un periodo iniziale non superiore a quattro anni.

v) Richiesta di rimanere per fini di occupazione

Una persona già presente nel territorio di uno Stato membro in qualità di visitatore o studente non può essere autorizzata, in linea di principio, ad estendere il proprio soggiorno per svolgervi o cercarvi un'occupazione. Tale persona deve rientrare nel proprio paese al termine della visita o degli studi.

In linea di principio, una persona ammessa come apprendista o dipendente di un prestatore di servizi o come prestatore di servizi non può prolungare la propria permanenza in un'occupazione autorizzata, salvo per completare la formazione o l'attività sotto contratto per la quale era stata ammessa.

Un lavoratore stagionale non è autorizzato a prolungare il proprio soggiorno per svolgere un altro tipo di occupazione. La proroga della durata del soggiorno può essere autorizzata per consentirgli di terminare il lavoro per cui è stata concessa l'autorizzazione iniziale. Tuttavia la durata totale del soggiorno non può superare sei mesi nell'arco di dodici mesi.

Altri lavoratori possono essere autorizzati a prolungare la permanenza in un'occupazione autorizzata, a condizione che i criteri originariamente applicati alla decisione della loro ammissione all'occupazione autorizzata continuino ad essere validi almeno al momento in cui viene concessa la prima proroga.

Gli Stati membri esaminano l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione di soggiorno permanente ai cittadini extracomunitari per la cui occupazione sono state abolite le restrizioni.

vi) Visitatori a scopi di affari

Niente in questi principi vieta agli Stati membri di ammettere come lavoratori cittadini extracomunitari che non risiedono nel territorio di uno Stato membro e che chiedono l'ingresso a titolo temporaneo segnatamente:

- allo scopo di negoziare la fornitura di beni o di servizi;

- per consegnare merci o procedere al montaggio di macchinari prodotti in un paese terzo in virtù di un contratto di fornitura;

a condizione che tali persone trattino soltanto con ditte nel territorio dello Stato membro e non con il pubblico e che ciascuna visita e, se del caso, il permesso di lavoro non superino i sei mesi.

vii) Paesi terzi con stretti legami con uno Stato membro

Niente in questi principi vieta ad uno Stato membro di continuare ad ammettere cittadini extracomunitari a fini di occupazione conformemente ad accordi da esso conclusi alla data di adozione della presente risoluzione a favore di cittadini di un paese terzo con il quale ha legami particolarmente stretti.

Gli Stati membri si impegnano quanto prima a rinegoziare tali accordi nel senso della presente risoluzione.

Allorché gli accordi in questione riguardano i dipendenti di un prestatore di servizi, gli Stati membri si impegnano ad esaminarli nel senso della presente risoluzione entro un termine ragionevole, non superiore a tre anni, e a farne il bilancio.

Nell'ambito dell'esame è opportuno prendere in considerazione lo sviluppo economico degli Stati con i quali gli Stati membri hanno concluso gli accordi in questione.

Le disposizioni summenzionate non si applicano alle intese riguardanti l'occupazione di persone a fini di formazione e di perfezionamento professionale.

Allegato dell'allegato I.1

Definizioni

«Apprendisti»: i lavoratori la cui presenza nel territorio di uno Stato membro è strettamente limitata nel tempo e direttamente connessa allo scopo di potenziare le capacità e le qualifiche nella professione prescelta prima del loro rientro nel paese d'origine per svolgervi una carriera.

«Lavoratori stagionali»: i lavoratori che risiedono in un paese terzo, ma che sono occupati in un'attività dipendente dal ritmo delle stagioni nel territorio di uno Stato membro in base ad un contratto per un periodo determinato e per un impiego specifico.

«Lavoratori frontalieri»: i lavoratori che sono occupati nella zona frontaliera di uno Stato membro, ma che rientrano ogni giorno o almeno una volta alla settimana nella zona di frontiera di un paese vicino in cui risiedono e di cui sono cittadini.

«Persone temporaneamente trasferite dalla loro società»: persone fisiche operanti nell'ambito di persone giuridiche, salvo le organizzazioni senza scopo di lucro, stabilite nel territorio di uno Stato membro dell'OMC, temporaneamente trasferite nel quadro della prestazione di un servizio tramite una rappresentanza commerciale nel territorio di uno Stato membro delle Comunità europee; le persone giuridiche in questione devono avere la sede principale di attività nel territorio di uno Stato extracomunitario membro dell'OMC e il trasferimento deve avvenire presso un ente (ufficio, agenzia o filiale) della persona giuridica in questione che fornisce effettivamente siffatti servizi nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato CE. In Italia, per «persone temporaneamente trasferite dalla loro società» si intendono le persone fisiche operanti nell'ambito di persone giuridiche costituite in forma di SpA (società per azioni) o di Srl (società a responsabilità limitata).

(1) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (GU n. L 245 del 26.8.1992, pag. 1).

(2) GU n. L 274 del 6. 11. 1993, pag. 32.

Top