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Document 31996S2510
Commission Decision No 2510/96/ECSC of 17 December 1996 amending Annex V to Decision No 3/96/ECSC on administering certain restrictions on imports of certain steel products from Russia and Ukraine
DECISIONE N. 2510/96/CECA DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 che modifica l'allegato V della decisione n. 3/96/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti siderurgici dalla Russia e dall'Ucraina
DECISIONE N. 2510/96/CECA DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 che modifica l'allegato V della decisione n. 3/96/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti siderurgici dalla Russia e dall'Ucraina
GU L 345 del 31.12.1996, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; abrog. impl. da 397S0350
DECISIONE N. 2510/96/CECA DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 che modifica l'allegato V della decisione n. 3/96/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti siderurgici dalla Russia e dall'Ucraina
Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/1996 pag. 0019 - 0020
DECISIONE N. 2510/96/CECA DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 che modifica l'allegato V della decisione n. 3/96/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti siderurgici dalla Russia e dall'Ucraina LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vista la decisione n. 3/96/CECA della Commissione, del 21 novembre 1995, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti siderurgici dalla Russia e dall'Ucraina (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 431/96/CECA (2), in particolare l'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 7, considerando che l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina (3) sul commercio di taluni prodotti siderurgici è stato modificato mediante un accordo in forma di scambio di lettere che proroga il suddetto accordo per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 (4); considerando che occorre pertanto modificare l'allegato V della decisione n. 3/96/CECA per tener conto dello scambio di lettere sopracitato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 7 della decisione n. 3/96/CECA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato V della decisione n. 3/96/CECA è sostituito dal testo contenuto nell'appendice 1 della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente Appendice 1 «ALLEGATO V LIMITI QUANTITATIVI (in tonnellate) I codici NC corrispondenti alle seguenti categorie di prodotti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. L 76 del 26 marzo 1996, pag. 42. >SPAZIO PER TABELLA> (1) GU n. L 5 dell'8. 1. 1996, pag. 1. (2) GU n. L 60 del 9. 3. 1996, pag. 13. (3) GU n. L 5 dell'8. 1. 1996, pag. 48. (4) Vedi pagina 88 della presente Gazzetta ufficiale.