Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2449

    Regolamento (CE) n. 2449/96 della Commissione del 18 dicembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia

    GU L 333 del 21.12.1996, p. 14–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/02/2008; abrogato da 32008R0027

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2449/oj

    31996R2449

    Regolamento (CE) n. 2449/96 della Commissione del 18 dicembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia

    Gazzetta ufficiale n. L 333 del 21/12/1996 pag. 0014 - 0024


    REGOLAMENTO (CE) N. 2449/96 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

    considerando che la Comunità si è impegnata, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, ad aprire contingenti tariffari annuali per i prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari dell'Indonesia, delle altre parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) esclusa la Thailandia, della Repubblica popolare cinese e di alcuni paesi terzi non membri dell'OMC, esclusa la Cina; che nel quadro di tali contingenti il dazio doganale è limitato al 6 % ad valorem; che tali contingenti devono essere aperti per un periodo pluriennale e gestiti dalla Commissione;

    considerando che è necessario mantenere un sistema di gestione che garantisca che soltanto i prodotti originari della Repubblica di Indonesia e della Repubblica popolare cinese possano essere importati a titolo dei contingenti attribuiti a tali paesi; che pertanto il rilascio di un titolo d'importazione deve continuare ad essere subordinato alla presentazione di titoli d'esportazione, emessi dalle autorità dei due paesi in questione conformemente a modelli comunicati alla Commissione; che, per quanto riguarda i prodotti originari del Vietnam, secondo una pratica applicata da molti anni, la domanda di titolo d'importazione è subordinata, fra le altre disposizioni, alla presentazione di un attestato rilasciato su iniziativa del paese esportatore;

    considerando che, poiché le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti di cui sopra sono tradizionalmente gestite sulla base di un anno civile, è opportuno mantenere in vigore tale sistema;

    considerando che l'importazione dei prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione le cui modalità comuni d'applicazione sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 (3); che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96 (5), ha stabilito modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso;

    considerando che, per la gestione di tali contingenti, è opportuno mantenere in vigore le modalità complementari abituali, soprattutto in materia di presentazione delle domande, di rilascio dei titoli e di controllo delle importazioni effettive;

    considerando che è opportuno, in particolare, accertarsi dell'origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di certificati di origine emessi dai paesi interessati; che, tuttavia, non è richiesto un certificato d'origine per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese;

    considerando che, ai fini di una gestione corretta dei regimi in causa, la domanda di titolo d'importazione non può riguardare un quantitativo superiore a quello riportato sul documento attestante le operazioni di carico e l'effettivo trasporto marittimo verso la Comunità; che in certi casi occorre anche stabilire un quantitativo massimo per domanda, e disporre che la domanda non possa in alcun caso riguardare un quantitativo superiore a quello per il quale sono state presentate le prove di cui sopra;

    considerando che, nel caso in cui risulti che i quantitativi effettivamente scaricati sono leggermente superiori ai quantitativi indicati nei titoli d'importazione, è opportuno adottare le misure necessarie affinché i quantitativi in eccesso siano messi in libera pratica, purché il paese di origine dei prodotti sia in grado di provvedere alla gestione amministrativa delle formalità previste a tale scopo; che si ritiene che l'Indonesia e la Cina siano effettivamente in grado di poter beneficiare di detta tolleranza;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    Contingenti

    Articolo 1

    Dal 1° gennaio 1997, sono aperti i seguenti contingenti tariffari annui per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, con un dazio doganale del 6 % ad valorem:

    1) un contingente di 825 000 tonnellate per i prodotti in questione originari della Repubblica di Indonesia;

    2) un contingente di 145 590 tonnellate per i prodotti in questione originari degli altri paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), esclusa la Thailandia;

    3) un contingente di 350 000 tonnellate per i prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese;

    4) un contingente di 32 000 tonnellate per i prodotti in questione originari di altri paesi non membri dell'OMC, esclusa la Cina, di cui 2 000 tonnellate sono riservate all'importazione di prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ai 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi.

    Articolo 2

    Per l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, le domande di titolo d'importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro, e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

    Articolo 3

    1. La domanda di titoli d'importazione è ricevibile:

    a) se è accompagnata dall'originale di un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese in questione che attesti l'origine della merce, conformemente al modello di cui all'allegato I; questo certificato non è tuttavia necessario per l'importazione dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese, di cui all'articolo 1, punto 3;

    b) se è accompagnata dalla prova, costituita da una copia della polizza di carico, che la merce è stata caricata nel paese terzo d'origine e trasportata nella Comunità dalla nave menzionata nella domanda e, nel caso che il paese terzo non abbia accesso diretto al mare, se è altresì corredata di un documento di trasporto internazionale che certifica che le merci sono state trasportate dal paese di origine al porto d'imbarco;

    c) per i prodotti originari dell'Indonesia e della Cina, se è accompagnata rispettivamente dai titoli d'esportazione di cui al titolo II, rilasciati dalle autorità di tali paesi e debitamente compilati, conformemente ai modelli di cui agli allegati II e III; l'originale di questi titoli viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione; tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato; ai fini del rilascio del titolo d'importazione, vengono presi in considerazione soltanto i quantitativi indicati rispettivamente nella casella 7 del titolo d'esportazione indonesiano e nella casella 9 del titolo d'esportazione cinese;

    d) se verte su un quantitativo non superiore a quello indicato nei documenti di cui alle lettere a), b) e c).

    2. Le domande di titoli d'importazione presentate al fine dell'immissione in libera pratica dei prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano, di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, non possono vertere su un quantitativo superiore a 150 tonnellate per ciascun interessato che agisca per proprio conto.

    TITOLO II

    Titoli d'esportazione

    Articolo 4

    1. I titoli d'esportazione emessi dalle autorità della Repubblica di Indonesia e della Repubblica popolare cinese sono stampati in lingua inglese.

    2. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.

    3. Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato, nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

    Articolo 5

    1. I titoli d'esportazione sono validi per 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio del titolo è computata nel periodo di validità del titolo.

    I titoli sono validi soltanto se debitamente compilati e vistati, in conformità delle istruzioni in essi contenute. I quantitativi devono essere indicati in cifre e in lettere.

    2. I titoli d'esportazione si considerano debitamente vistati se indicano la data del rilascio nonché se recano il timbro degli organismi emittenti e la firma delle persone abilitate a firmarli.

    TITOLO III

    Titoli d'importazione

    Articolo 6

    La domanda di titolo d'importazione e il titolo rilasciato recano:

    a) nella casella 8, l'indicazione del paese terzo di cui è originario il prodotto in causa.

    Il titolo obbliga ad importare da tale paese;

    b) nella casella 24, una delle diciture seguenti:

    - Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) n° 2449/96]

    - Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2449/96)

    - Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2449/96)

    - Ôåëùíåéáêüò äáóìüò êáô' áíþôáôï üñéï 6 % êáô' áîßá [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2449/96]

    - Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2449/96)

    - Droits de douane limités à 6 % ad valorem [Règlement (CE) n° 2449/96]

    - Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2449/96]

    - Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2449/96)

    - Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) nº 2449/96]

    - Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2449/96)

    - Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2449/96);

    c) nella casella 20, il nome della nave su cui la merce è o è stata trasportata nella Comunità, nonché il numero del certificato d'origine presentato e, per i prodotti originari dell'Indonesia o della Cina, il numero e la data d'esportazione del titolo rispettivamente indonesiano o cinese.

    Articolo 7

    1. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è di 20 ECU/t.

    Tuttavia, per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese l'importo della cauzione è di 5 ECU/t.

    2. Qualora, in seguito all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale il titolo stesso è stato richiesto, la frazione di cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata.

    3. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applicano.

    Articolo 8

    1. Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro ogni settimana dal lunedì al mercoledì fino alle ore 13.

    Tuttavia, all'inizio dell'anno le domande sono presentate per la prima volta il primo giorno lavorativo del mese di gennaio.

    2. Per i prodotti originari dell'Indonesia o della Cina, le domande di titolo possono riguardare le importazioni da effettuare per l'anno successivo, se sono presentate nel mese di dicembre in base ad un titolo d'esportazione rilasciato per tale anno dalle autorità indonesiane o cinesi.

    3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante telescritto o facsimile, il giorno dopo la presentazione della domanda e non oltre le ore 13 del giovedì successivo al termine di presentazione della domanda menzionato al paragrafo 1, primo comma, per ciascuna domanda di titolo:

    - il paese d'origine del prodotto,

    - il quantitativo per il quale è chiesto un titolo d'importazione,

    - il nome del richiedente,

    - il numero del certificato d'origine presentato e il quantitativo globale che figura sull'originale del documento o l'estratto del certificato stesso,

    - il nome del nave iscritto nella casella 20,

    - per i prodotti originari dell'Indonesia o della Cina, il numero del titolo d'esportazione indonesiano o cinese, che figura nella casella superiore del medesimo.

    4. Al più tardi il quarto giorno lavorativo dopo la presentazione delle domande, la Commissione accerta e comunica mediante telescritto o facsimile agli Stati membri in quale misura è dato seguito alle domande di titolo.

    5. Non appena abbiano ricevuto la notifica della Commissione, gli Stati membri possono rilasciare i titoli d'importazione.

    Tuttavia, i titoli per le importazioni di prodotti originari dell'Indonesia o della Cina, per i quali sono state presentate domande nel mese di dicembre per l'anno successivo, non possono essere rilasciati anteriormente al primo giorno lavorativo del mese di gennaio.

    Articolo 9

    Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2 e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione; nella casella 19 del medesimo dev'essere quindi iscritta la cifra 0.

    Articolo 10

    1. Per i prodotti originari dell'Indonesia, qualora si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna sono superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante telescritto o telefax, il numero o i numeri d'esportazione indonesiani, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

    La Commissione chiede alle autorità indonesiane che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione. In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non possono essere immessi in libera pratica fintantoché non siano presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi. I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite dall'articolo 8.

    2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, ove si constati che i quantitativi eccedenti sbarcati non superano il 2 % dei quantitativi coperti dai titoli d'importazione rilasciati, corrispondenti ai titoli d'esportazione assegnati alla nave trasportatrice, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale limitato al 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio corrispondente all'aliquota integrale e quello effettivamente pagato.

    Non appena ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, la Commissione prende contatto con le autorità indonesiane per chiedere che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione.

    La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d'importazione complementare per i quantitativi eccedenti. La domanda di questo titolo non comporta l'obbligo di costituire la cauzione relativa al titolo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all'articolo 7 del presente regolamento. Questo titolo è rilasciato alle condizioni stabilite dall'articolo 8, su presentazione di uno o più nuovi titoli d'esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane per i quantitativi eccedenti. Il titolo di importazione complementare reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    - Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) n° 2449/96

    - Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel 10, stk. 2

    - Zusätzliche Lizenz - Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96

    - Óõìðëçñùìáôéêü ðéóôïðïéçôéêü - ¶ñèñï 10 ðáñÜãñáöïò 2 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2449/96

    - Licence for additional quantity, Article 10 (2) of Regulation (EC) No 2449/96

    - Certificat complémentaire, règlement (CE) n° 2449/96, article 10 paragraphe 2

    - Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96, articolo 10, paragrafo 2

    - Aanvullend certificaat - artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96

    - Certificado complementar, nº 2 do artigo 10º do Regulamento (CE) nº 2449/96

    - Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2449/96, 10 artiklan 2 kohta

    - Kompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2449/96.

    La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non viene presentato alcun titolo d'importazione complementare nel termine di 4 mesi, salvo casi di forza maggiore, a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma.

    Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità competente, all'atto dello svincolo della cauzione, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.

    3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non può avere come conseguenza l'importazione di quantitativi superiori al volume globale del contingente autorizzato per l'anno cui si riferisce. Qualora si constati, all'atto del rilascio di un titolo d'importazione complementare, che il volume globale suddetto è superato, il quantitativo oggetto del titolo complementare viene detratto dal volume globale del contingente autorizzato per l'anno successivo.

    Articolo 11

    I quantitativi di prodotti ai quali si riferisce ciascun titolo d'importazione rilasciato sono sottratti dal volume globale autorizzato per l'anno del rilascio dei titoli.

    I certificati rilasciati in applicazione del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità per 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

    Tuttavia, i titoli rilasciati per i prodotti originari dell'Indonesia o della Cina sono validi fino all'ultimo giorno di validità del titolo d'esportazione, più 30 giorni.

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

    (2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (3) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

    (4) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

    (5) GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.

    ALLEGATO I

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    Top