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Document 31996R2427
Commission Regulation (EC) No 2427/96 of 17 December 1996 fixing, for the 1997 fishing year, the withdrawal and selling prices for fishery products listed in Annex I (A), (D) and (E) of Council Regulation (EEC) No 3759/92 (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 2427/96 della Commissione del 17 dicembre 1996 relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1997, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 2427/96 della Commissione del 17 dicembre 1996 relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1997, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 331 del 20.12.1996, pp. 4–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997
Regolamento (CE) n. 2427/96 della Commissione del 17 dicembre 1996 relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1997, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 20/12/1996 pag. 0004 - 0013
REGOLAMENTO (CE) N. 2427/96 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1997, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13, considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per ciascuno dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D e E viene fissato un prezzo comunitario di ritiro o di vendita applicando ad un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessata; considerando che l'evoluzione delle strutture di produzione e di commercializzazione nella Comunità rende necessario modificare gli elementi di calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari rispetto a quelli della campagna di pesca precedente; considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, al prezzo di ritiro possono essere applicati coefficienti di adattamento nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità; considerando che i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 1997 sono stati fissati, per il complesso dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 2272/96 del Consiglio (3); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le percentuali del prezzo d'orientamento che servono come base per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, sono fissate, per i prodotti in questione, come indicato nell'allegato I. Articolo 2 I coefficienti di adattamento che servono per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92, sono fissati come indicato nell'allegato II. Articolo 3 I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 1997 e i prodotti ai quali si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato III. Articolo 4 I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 1997 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato IV. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15. (3) GU n. L 308 del 29. 11. 1996, pag. 1. ALLEGATO I Percentuale del prezzo di orientamento per il calcolo del prezzo di ritiro e di vendita >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Coefficiente di alcuni prodotti dell'allegato I parte A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> > SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92. ALLEGATO III Prezzi di ritiro o di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92. ALLEGATO IV >SPAZIO PER TABELLA>