Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2012

    Regolamento (CE) n. 2012/96 della Commissione del 21 ottobre 1996 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di succhi e mosti d'uva a partire dalla campagna 1996/1997

    GU L 269 del 22.10.1996, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2003; abrogato da 32003R1472

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2012/oj

    31996R2012

    Regolamento (CE) n. 2012/96 della Commissione del 21 ottobre 1996 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di succhi e mosti d'uva a partire dalla campagna 1996/1997

    Gazzetta ufficiale n. L 269 del 22/10/1996 pag. 0008 - 0011


    REGOLAMENTO (CE) N. 2012/96 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1996 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di succhi e mosti d'uva a partire dalla campagna 1996/1997

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL, stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

    considerando che in virtù dell'accordo concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario annuale d'importazione di 14 000 t di succhi e di mosti d'uva; che occorre stabilire le relative norme d'utilizzazione;

    considerando che l'importazione di succhi e di mosti d'uva a titolo del contingente tariffario beneficia dell'esenzione dal dazio specifico determinato per ettolitro, a determinate condizioni specifiche relative alla loro utilizzazione; che, in particolare, occorre garantire un accesso non discriminatorio e continuativo di tutti gli importatori della Comunità al suddetto contingente nonché l'applicazione ininterrotta dei tassi previsti per tale contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri e sino al suo esaurimento; che, allo scopo di tener conto delle reali importazioni durante gli ultimi anni e di evitare l'esaurimento precoce del contingente, occorre ripartire quest'ultimo su più periodi prevedendo per ciascuno di essi un quantitativo specifico che corrisponda ai bisogni del commercio; che a tal riguardo è adeguato gestire l'utilizzazione di tale contingente mediante un regime di titoli d'importazione atti a controllarne l'osservanza; che è necessario pertanto stabilire una procedura precisa di presentazione delle domande e di rilascio dei relativi titoli;

    considerando inoltre che, passato un certo termine di riflessione, debbono essere comunicate le decisioni relative alle domande di titoli d'importazione; che questo termine deve consentire alla Commissione di esaminare i quantitativi oggetto delle domande e di prevedere eventualmente misure specifiche applicabili alle domande in questione;

    considerando che occorre ancor più precisare la durata della validità dei titoli d'importazione nel quadro del regime partendo dalla data del loro reale rilascio; che, a motivo del succitato termine di riflessione, occorre effettivamente derogare all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo (2), modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 257/96 (3), e basarsi sull'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 2137/95 (5);

    considerando che, per poter gestire questo regime, la Commissione deve poter disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'utilizzazione dei titoli rilasciati; che per garantire un'efficienza amministrativa occorre prevedere l'utilizzazione di un modello unico per le comunicazioni tra Stati membri e Commissione;

    considerando che ai fini dell'osservanza delle disposizioni del contingente riguardanti l'utilizzazione dei succhi e dei mosti d'uva importati occorre prevedere la costituzione di una cauzione presso i servizi degli Stati membri, la quale verrà immediatamente svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali verrà apportata la prova di utilizzazione;

    considerando che, conformemente all'articolo 487 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1676/96 (7), ogni Stato membro può introdurre una procedura nazionale di controllo sull'utilizzazione di questi prodotti, purché le merci non lascino il suo territorio prima di esser state destinate all'utilizzazione finale; che questo controllo deve essere realizzato conformemente alle relative disposizioni del suddetto regolamento (CEE) n. 2454/93 qualora i prodotti siano utilizzati in uno Stato membro diverso da quello d'immissione in libera pratica;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È aperto ogni anno, per un periodo che va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, un contingente tariffario d'importazione di 14 000 t di succhi e mosti d'uva dei codici NC 2009 60 11, 2009 60 19, 2009 60 51 e 2009 60 90 destinati alla fabbricazione di succhi d'uva e/o alla fabbricazione di prodotti non rientranti nel settore vitivinicolo come l'aceto, le bevande non alcooliche, le marmellate e le salse.

    2. I dazi doganali applicabili nel quadro del contingente tariffario sono i dazi ad valorem indicati per ciascun codice NC nonché, per quanto riguarda i prodotti del codice NC 2009 60 11, il dazio specifico espresso in ECU/100 kg previsto nella tariffa doganale comune delle Comunità europee.

    Articolo 2

    1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai competenti organismi degli Stati membri possono essere richiesti titoli d'importazione recanti le indicazioni di cui all'articolo 4. A partire dal periodo 1997/1998, le domande per il nuovo periodo possono essere presentate a iniziare dal 25 agosto.

    2. L'intero contingente di cui all'articolo 1 è suddiviso in tre parti. Le domande di titoli d'importazione per la prima parte di 3 000 tonnellate possono essere presentate sino al 30 novembre di ogni anno. Le domande di titoli d'importazione per la seconda parte di 4 000 tonnellate possono essere presentate sino al 31 marzo di ogni anno. Le domande di titoli d'importazione per la terza parte di 7 000 tonnellate possono essere presentate a partire dal 1° aprile di ogni anno. I quantitativi della prima parte non utilizzati al 30 novembre e quelli della seconda parte non utilizzati al 31 marzo sono automaticamente trasferiti alla parte o alle parti successive.

    Per la campagna 1996/1997, le domande di titoli d'importazione per la prima parte di 3 000 tonnellate possono essere presentate sino al 31 dicembre 1996.

    3. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3388/81 sono d'applicazione per i titoli d'importazione di cui al presente regolamento, ad eccezione dei suoi articoli 3 e 6.

    Articolo 3

    1. Le domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 possono essere presentate alle autorità competenti dal mercoledì al martedì della settimana successiva.

    2. I titoli sono rilasciati il lunedì successivo al martedì di cui al paragrafo 1 o il primo giorno lavorativo successivo, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.

    3. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli, comunicati alla Commissione il giorno determinato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, superano i quantitativi ancora disponibili sul quantitativo previsto per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione per le domande in causa e sospende la presentazione delle domande di titoli.

    4. Se i quantitativi richiesti sono stati ridotti o respinti, la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3388/81 viene svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

    5. Qualora sia stata fissata una percentuale unica di accettazione inferiore all'80 %, il titolo è rilasciato, in deroga al paragrafo 2, il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della percentuale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Prima del rilascio l'operatore può:

    - ritirare la propria domanda, nel qual caso la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3388/81 è immediatamente svincolata, oppure

    - richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della percentuale suddetta nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    6. Il titolo è valido a partire dalla data del suo effettivo rilascio sino alla fine del quarto mese successivo, ma in nessun caso oltre il 31 agosto dell'anno cui si riferisce il contingente in questione.

    Articolo 4

    Nei titoli d'importazione rilasciati alle condizioni stabilite dal presente regolamento deve figurare, alla casella 24, una delle seguenti indicazioni:

    - Exento del derecho específico por hl - Reglamento (CE) n° 2012/96

    - Fritagelse for specifik told pr. hl - forordning (EF) nr. 2012/96

    - Aussetzung des spezifischen Zolls je hl - Verordnung (EG) Nr. 2012/96

    - ÁðáëëáãÞ áðü ôïí åéäéêü äáóìü áíÜ åêáôüëéôñï - êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2012/96

    - Exempt from the specific duty per hectolitre - Regulation (EC) No 2012/96

    - Exonération du droit spécifique par hl - règlement (CE) n° 2012/96

    - Esonero del dazio specifico per ettolitro - Regolamento (CE) n. 2012/96

    - Vrijgesteld van het specifieke recht per hl - Verordening (EG) nr. 2012/96

    - Isenção do direito específico por hl - Regulamento (CE) nº 2012/96

    - Vapautus paljoustullista hehtolitralta - Asetus (EY) N:o 2012/96

    - Befrielse från den särskilda tullen per hl - förordning (EG) nr 2012/96.

    Articolo 5

    Per poter beneficiare del dazio doganale applicabile nel quadro del contingente tariffario è necessario che:

    a) l'importatore si impegni per iscritto, al momento della presentazione della domanda di titolo d'importazione, a utilizzare tutta la merce importata alle condizioni previste per il contingente e specificate all'articolo 1; che a tal fine l'importatore indichi nella casella 20 del titolo d'importazione l'utilizzazione esatta del prodotto e il luogo della trasformazione; se quest'ultima avviene in uno Stato membro diverso, al momento della spedizione delle merci, viene rilasciato, nello Stato membro di partenza, un esemplare di controllo T 5, conformemente alle modalità stabilite dagli articoli da 471 e 494 del regolamento (CEE) n. 2454/93; l'utilizzazione effettiva del prodotto è indicata nella casella 104 del documento T 5 e il numero del presente regolamento nella casella 107;

    b) l'importatore costituisca, al momento dell'immissione in libera pratica e presso i competenti servizi doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, una cauzione d'importo pari al dazio specifico per il prodotto in questione che è esonerato nel quadro del contingente; la cauzione è svincolata una volta che l'operatore apporta la prova, ritenuta soddisfacente dalle competenti autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che il prodotto è stato destinato all'utilizzazione indicata nel certificato; questa cauzione è svincolata immediatamente per i quantitativi per i quali l'operatore fornisce la prova che i prodotti sono stati utilizzati secondo quanto indicato nel titolo d'importazione e, qualora vengano utilizzati in uno Stato membro diverso da quello di immissione in libera pratica, che l'utilizzazione è quella indicata nella casella 104 del documento T 5.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione:

    - ogni mercoledì o il primo giorno lavorativo successivo:

    a) le domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 2 presentate tra il mercoledì della settimana precedente e il martedì o la mancata presentazione di domande di titoli;

    b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione il lunedì precedente;

    c) i quantitativi per i quali le domande di titoli sono state ritirate nel caso contemplato all'articolo 3, paragrafo 5 nel corso della settimana precedente;

    - prima del 15 di ogni mese per il mese precedente:

    d) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, ma che non sono stati però utilizzati.

    2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) occorre precisare la quantità in tonnellate per ciascun codice di prodotto, ripartita per paese d'origine.

    3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese le comunicazioni negative, sono effettuate in base al modello che figura in allegato.

    4. Qualora, in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, risulti nuovamente disponibile un quantitativo sufficiente, la Commissione può decidere di riaprire la presentazione di domande di titoli d'importazione.

    5. La Commissione informa almeno una volta al mese gli Stati membri sull'utilizzazione del quantitativo disponibile.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

    (2) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 19.

    (3) GU n. L 34 del 13. 2. 1996, pag. 11.

    (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (5) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

    (6) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    (7) GU n. L 218 del 28. 8. 1996, pag. 1.

    ALLEGATO

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    >FINE DI UN GRAFICO>

    Top