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Document 31996R1602

Regolamento (CE) n. 1602/96 del Consiglio del 25 luglio 1996 che istituisce misure speciali di gestione dello stock di aringhe del Mare del Nord e che modifica il regolamento (CE) n. 3074/95

GU L 198 del 8.8.1996, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1602/oj

31996R1602

Regolamento (CE) n. 1602/96 del Consiglio del 25 luglio 1996 che istituisce misure speciali di gestione dello stock di aringhe del Mare del Nord e che modifica il regolamento (CE) n. 3074/95

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 08/08/1996 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 1602/96 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1996 che istituisce misure speciali di gestione dello stock di aringhe del Mare del Nord e che modifica il regolamento (CE) n. 3074/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato dall'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che dai dati scientifici più recenti, e in particolare dalla relazione del comitato consultivo per la gestione della pesca del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, emerge che lo stock di aringhe del mare del Nord è sceso al di sotto dei livelli biologici di sicurezza, che l'attuale mortalità per pesca è superiore di oltre il doppio a quella considerata sostenibile e che il recente reclutamento non è sufficiente per ricostituire lo stock in misura adeguata agli attuali livelli di sfruttamento;

considerando che, in base ai pareri scientifici provenienti dalle fonti summenzionate, occorre adottare provvedimenti urgenti per ricostituire lo stock e ridurre la mortalità per pesca; che queste misure devono servire, nel 1996, a ridurre le catture di aringhe delle flotte che pescano per il consumo umano alla metà del TAC in vigore e a dimezzare la mortalità per pesca della aringhe pescate da altre flotte come catture accessorie;

considerando che tra la Comunità e la Norvegia si sono svolte consultazioni, secondo la procedura di cui agli articolo 2 e 7 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in merito alle misure di loro competenza da adottare per l'aringa del Mare del Nord; che tali consultazioni hanno avuto esito positivo e che sono state concordate determinate misure;

considerando che la Commissione ha già attuato tali misure con il suo regolamento (CE) n. 1265/96, del 1° luglio 1996, che istituisce misure urgenti di conservazione dello stock di aringhe del Mare del Nord (3), in virtù dei poteri che le sono delegati con l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che sono inoltre necessarie misure supplementari a sostegno delle misure già applicate; che queste misure supplementari devono comprendere la riduzione del TAC dello spratto nel Mare del Nord, l'indicazione delle condizioni da mettere in atto quando vengono raggiunti i livelli limite delle catture accessorie e delle condizioni che disciplinano la cattura, la registrazione e lo sbarco di aringhe in talune zone;

considerando che è opportuno riunire queste misure e quelle previste dal regolamento (CE) n. 1265/96 in un unico atto giuridico e abrogare quest'ultimo regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 3074/95 (4) stabilisce per alcuni stock o gruppi di stock ittici il totale ammissibile di catture (TAC), la relativa ripartizione tra gli Stati membri e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale; che alcune di queste disposizioni devono essere modificate in conformità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri nei quali vengono sbarcate aringhe non separate dal resto delle catture provvedono ad istituire sistemi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di catture accessorie di aringhe.

È proibito sbarcare catture contenenti aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di questo sistema di campionamento.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano misure speciali di controllo e di gestione o qualsiasi altra misura in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del Mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat intesa a garantire il rispetto dei limiti di cattura. Tali misure comprendono in particolare:

i) programmi speciali di controllo e di ispezione;

ii) piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e, in caso di necessità quando il contingente è stato utilizzato oltre il 70 %, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati;

iii) controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare;

iv) se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in particolare di novellame.

Articolo 3

Ispettori della Commissione effettuano, conformemente all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (5), se la Commissione lo ritiene necessario per gli scopi del presente regolamento, ispezioni indipendenti per verificare l'applicazione dei programmi di campionamento e delle misure particolareggiate di cui agli articoli 1 e 2 da parte delle autorità competenti.

Articolo 4

La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che l'attuazione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 non sia sufficiente a garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe nelle varie attività di pesca.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione, entro il giorno di venerdì, gli sbarchi di aringhe e di spratti catturati nelle zone di cui agli allegati I e II effettuati nella settimana precedente.

Articolo 6

1. Gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiore a 32 mm, mentre effettuano queste catture in dette aree, vengono imputati ad una quota pertinente definita nell'allegato I del presente regolamento.

2. Gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che tengono a bordo reti da traino aventi maglie di dimensioni minime inferiore a 32 mm, mentre effettuano queste catture in dette aree, vengono imputati ad una quota pertinente definita nell'allegato II del presente regolamento.

3. Le aringhe sbarcate da pescherecci che operano nelle condizioni di cui al paragrafo 2 non possono essere offerte per la vendita per il consumo umano.

4. In deroga alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le aringhe catturate nella zona CIEM IIIa da pescherecci che pescano specie diverse dall'aringa, secondo la definizione dell'allegato II del presente regolamento, vengono imputate alla corrispondente quota di cui all'allegato II.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 3074/95 è modificato come segue:

1) all'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, quando viene raggiunto uno dei limiti di cattura indicati nell'allegato II del presente regolamento, è fatto divieto ai pescherecci che effettuano attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.»;

2) l'allegato diventa l'allegato I ed è così modificato:

a) per l'aringa, le menzioni e note relative alle zone IIIa, IVab e IVc, VIId sono sostituite dalle relative menzioni e note riportate nell'allegato I del presente regolamento;

b) per lo spratto, le menzioni e note relative alla zona IIa, IV sono sostituite dalle relative menzioni e note riportate nell'allegato I del presente regolamento;

3) l'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato II.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1265/96 della Commissione è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. COVENEY

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

(3) GU n. L 163 del 2. 7. 1996, pag. 24.

(4) GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1088/96 (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 1).

(5) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

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ALLEGATO II

«ALLEGATO II

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