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Document 31996R1601

Regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995

GU L 206 del 16.8.1996, pp. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1601/oj

31996R1601

Regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 16/08/1996 pag. 0046 - 0047


REGOLAMENTO (CE) N. 1601/96 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1996 che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 può essere concesso un aiuto ai produttori di luppolo per garantire loro un reddito equo; che l'aiuto è stabilito per ettaro e differenziato secondo i gruppi di varietà in funzione del ricavato medio realizzato sulle superfici in piena produzione rispetto ai ricavati medi dei raccolti precedenti, nonché della situazione dei mercati e dell'andamento delle spese;

considerando che l'articolo 12 bis dello stesso regolamento prevede la possibilità di concedere un aiuto ai produttori anche per le superfici in cui sono coltivati ceppi sperimentali, per promuovere lo sviluppo di nuove varietà;

considerando che dall'esame dei dati relativi al raccolto 1995 emerge la necessità di fissare l'aiuto per i gruppi di varietà coltivati nella Comunità; che è altresì opportuno concedere un aiuto ai produttori per le superfici investite a ceppi sperimentali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il raccolto 1995 è concesso un aiuto ai produttori di luppolo della Comunità per i gruppi di varietà elencati nell'allegato, nonché per i ceppi sperimentali.

2. L'importo dell'aiuto è fissato ai livelli indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. COVENEY

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994 e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

(2) GU n. C 198 dell'8. 7. 1996.

ALLEGATO

Aiuto concesso ai produttori di luppolo per il raccolto 1995

>SPAZIO PER TABELLA>

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