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Document 31996R1599

Regolamento (CE) n. 1599/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

GU L 206 del 16.8.1996, pp. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/09/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1599/oj

31996R1599

Regolamento (CE) n. 1599/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 16/08/1996 pag. 0043 - 0044


REGOLAMENTO (CE) N. 1599/96 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), stabilisce i quantitativi di base per l'attribuzione delle quote A e B alle imprese produttrici per le campagne di commercializzazione dal 1995/1996 al 2000/2001;

considerando che i quantitativi di base per lo zucchero per la regione continentale del Portogallo sono quelli stabiliti nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per consentire l'avvio della produzione di zucchero in questa regione; che l'entità di tali quantitativi di base sono risultati insufficienti a stimolare l'avvio previsto della produzione di zucchero, con conseguente danno per i produttori della regione; che i quantitativi di base per lo zucchero per la regione continentale del Portogallo devono essere aumentati ai livelli che consentano l'avvio della produzione di zucchero,

considerando che la durata della campagna di produzione varia sensibilmente da una regione all'altra della Comunità; che l'esperienza dimostra che tale variazione è particolarmente sensibile nel Regno Unito; che, pertanto, il limite sin qui previsto per le decisioni di riporto di produzione non è più adattato a tale situazione per tale regione e che è opportuno quindi prevedere un termine più lungo;

considerando che il regime dello stock minimo può non essere sufficiente ad assicurare l'approvvigionamento di una o più regioni qualora queste siano colpite da calamità naturali; che è pertanto auspicabile consentire alle imprese stabilite in tali regioni di utilizzare a tal fine il loro stock bloccato di riporto autorizzandole a smerciare tale zucchero prima del periodo di magazzinaggio obbligatorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:

1) Nella tabella I, alla colonna «a) quantitativo di base A per lo zucchero», la cifra «54 545,5» della linea «Portogallo (continentale)» è sostituita dalla cifra «63 636,4».

2) Nella tabella II, alla colonna «a) quantitativo di base B per lo zucchero», la cifra «5 454,5» della linea «Portogallo (continentale)» è sostituita dalla cifra «6 363,6».

Articolo 2

L'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:

1) Il testo del paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. Tuttavia, la data del 1° febbraio di cui al primo comma, primo trattino, è sostituita:

a) per le imprese stabilite in Spagna, da quella del 15 aprile, qualora si tratti di produzione di zucchero di barbabietole e da quella del 20 giugno, qualora si tratti di produzione di zucchero di canna;

b) per le imprese stabilite nel Regno Unito, da quella del 15 febbraio.»

2) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. In caso di calamità naturali come siccità e inondazioni che colpiscono una regione della Comunità e qualora l'applicazione dell'articolo 12 non consenta di assicurare l'approvvigionamento normale di tale regione, si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 41, che il periodo di magazzinaggio obbligatorio di cui al paragrafo 2, secondo trattino, sia ridotto per una quantità di zucchero che consenta di assicurare l'approvvigionamento normale di tale regione.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. COVENEY

(1) GU n. C 28 dell'1. 2. 1996, pag. 6.

(2) GU n. C 117 del 22. 4. 1996, pag. 22.

(3) GU n. C 174 del 17. 6. 1996, pag. 29.

(4) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1).

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