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Document 31996R1576

Regolamento (CE) n. 1576/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali

GU L 206 del 16.8.1996, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1576/oj

31996R1576

Regolamento (CE) n. 1576/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 16/08/1996 pag. 0003 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 1576/96 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1996 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, nel determinare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di cereali secondo il fabbisogno del mercato;

considerando che, nel quadro della riforma della politica agricola comune, è stata prevista in particolare la fissazione di un prezzo di intervento unico per tutti i cereali; che tale prezzo è stato stabilito ad un livello molto ridotto, applicato per tappe; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle maggiorazioni mensili;

considerando che il prezzo di intervento del granturco e del sorgo applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre corrisponde a quello del mese di maggio della campagna precedente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, per la campagna di commercializzazione 1996/1997 le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento valido per il primo mese della campagna, sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1996/1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. COVENEY

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1).

(2) GU n. C 125 del 27. 4. 1996, pag. 3.

(3) GU n. C 166 del 10. 6. 1996.

(4) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 57.

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